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LA RIDUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE DI UNA SRL (AI SENSI DELL'ART. 2482 DEL CODICE CIVILE, RIDUZIONE VOLONTARIA E NON DOVUTA A PERDITE) DEVE OBBLIGATORIAMENTE ESSERE MOTIVATA CON L'ESUBERANZA DELLO STESSO RISPETTO AL PERSEGUIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE?

La riduzione del capitale sociale di una Srl (ai sensi dell'art. 2482 del Codice Civile, riduzione volontaria e non dovuta a perdite) deve obbligatoriamente essere motivata con l'esuberanza dello stesso rispetto al perseguimento dell'oggetto sociale?

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No.

La Riforma del diritto societario ha previsto che la riduzione del capitale possa avvenire, indipendentemente dalla valutazione dell'esuberanza dello stesso rispetto all'oggetto statutario, purché non si intacchi il minimo legale e si rispettino le formalità pubblicitarie (la delibera potrà essere attuata soltanto con il decorso di 90 giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese purché non vi siano opposizioni dei creditori).

La riduzione effettiva del capitale della Srl, ai sensi dell'art. 2482 C.C., può essere deliberata senza indicarne motivazioni e fini (si veda infatti la Massima n. 35 del Novembre 2004 elaborata dal Consiglio Notarile di Milano - Orientamenti del Notariato Milanese sulla Riforma delle Società di capitali).

Tag: SOCIETÀ DI CAPITALI E DI PERSONE SOCIETÀ DI CAPITALI E DI PERSONE

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