L'art. 2447 sexies del Codice Civile stabilisce che, per ogni patrimonio destinato, devono essere tenuti il libro giornale, il libro degli inventari, la corrispondenza inviata e ricevuta (copie ed originali) nonché le altre scritture richieste dalla natura e dalle dimensioni dell'impresa. Se vengono emessi strumenti finanziari la società dovrà tenere un libro che riporti le loro caratteristiche, i titolari, l'ammontare delle emissioni e delle estinzioni, i trasferimenti e i vincoli relativi.
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