Ne consegue che i predetti soggetti possono differire l’esigibilità dell’imposta al momento del pagamento del corrispettivo e, comunque, non oltre un anno dall’effettuazione dell’operazione imponibile, salvo l’ipotesi in cui, prima del termine annuale, i cessionari o committenti siano stati assoggettati a procedura concorsuale o esecutiva.
Come già chiarito con la risoluzione 5 marzo 2002, n. 75/E, nei casi di IVA ad esigibilità differita, il pagamento del corrispettivo determina l’esigibilità dell’imposta, con la conseguenza che, in ipotesi di pagamento, anche parziale, l’esigibilità si verifica pro-quota al momento di ciascun pagamento e la relativa imposta va computata nella liquidazione del periodo in cui è avvenuto il pagamento stesso.
A loro volta i cessionari/committenti possono esercitare il diritto alla detrazione dell’imposta soltanto relativamente alla quota effettivamente corrisposta ai cedenti/prestatori.
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