- dichiarazione di nullità, annullamento o rescissione del contratto;
- risoluzione, recesso, revoca del contratto;
- obbligo derivante da precise disposizioni di legge;
- successiva applicazione di sconti, abbuoni se previsti nel contratto originario;
- mancato pagamento parziale o integrale del credito a causa di procedure concorsuali o esecutive rimaste infruttuose.
A seguito dell’emissione della nota di credito, il cedente o il soggetto che ha effettuato una prestazione di servizi, ha la possibilità di recuperare, a seguito dell’insolvenza del debitore o dell’infruttuosità dell’azione esecutiva, individuale o collettiva, l’imposta versata in via anticipata all’Erario.
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