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IN QUALI CASI L’INDENNITÀ SUPPLETIVA DI CLIENTELA NON DEVE ESSERE CORRISPOSTA?

In quali casi l’indennità suppletiva di clientela non deve essere corrisposta?

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Secondo quanto stabilito dall’articolo 1751 del Codice civile, al secondo comma, sussistono tre ipotesi nelle quali l’indennità suppletiva di clientela non è dovuta:

- quando il preponente risolve il contratto per un'inadempienza imputabile all'agente, la quale, per la sua gravità non consenta la prosecuzione anche provvisoria del rapporto;

- quando l'agente recede dal contratto, a meno che il recesso sia giustificato da circostanze attribuibili al preponente o da circostanze attribuibili all'agente, quali età, infermità o malattia, per le quali non può più essergli ragionevolmente chiesta la prosecuzione dell'attività;

- quando, ai sensi di un accordo con il preponente, l'agente cede ad un terzo i diritti e gli obblighi che ha in virtù del contratto d'agenzia.

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Commenti

Stefano Murgia - 29/09/2015

Ho un contratto di agenzia generale per una multinazionale, la quale 18 mesi fa mi ha ridotto il territorio di competenza. Oggi si ripresenta con tagli da fare sulla zona dove opero e ho incrementato il numero di venditori e fatturati. Semi rifiutassi di firmare la riduzione del territorio, potrò avere comunque l'indennita di clientela acquisita dal 2003 ad oggi?

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