Il valore dichiarato o definito ai fini dell’imposta successoria rappresenterà anche il costo da assumere per la determinazione della plusvalenza in caso di successiva vendita da parte dell’erede senza possibilità di optare tra il costo sostenuto dal de cuius o in alternativa, il valore da questi rivalutato.
La disposizione si applica anche in presenza di franchigie che possano annullare o ridurre l’imponibile.
Al valore normale delle partecipazioni occorre, invece, fare diretto riferimento nell’eventualità che le stesse siano esentate dall’imposta di successione ai sensi dell’articolo 3, comma 4-ter, del TUS.
(Circ. 12/E del 19/2/2008).
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