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RIATTIVAZIONE DEL FERMO AMMINISTRATIVO DEI VEICOLI - FINANZIARIA 2006

Riattivazione del fermo amministrativo dei veicoli - finanziaria 2006

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Il decreto legge n. 203 del 2005 (convertito, con modificazioni, in legge n. 248 del 2 Dicembre 2005) ha ripristinato il fermo amministrativo dei veicoli iscritti in pubblici registri quale strumento di garanzia della riscossione tributaria. Decorsi 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento, quindi, il concessionario per la riscossione può disporre, direttamente e senza preventiva autorizzazione, il fermo amministrativo sui veicoli (iscritti nei pubblici registri: veicoli, natanti, aeromobili) del contribuente moroso.

Troverà applicazione il regolamento contenuto nel decreto n. 503 del 7 Settembre 1998, per quanto riguarda le disposizioni relative all'iscrizione, la cancellazione e gli effetti del fermo amministrativo.

1) Il quadro normativo di riferimento

L'art. 86 del DPR n. 602 del 29 Settembre 1973 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito) prevede che decorso inutilmente il termine di 60 giorni dalla notificazione della cartella di pagamento il concessionario per la riscossione può disporre il fermo dei beni mobili del debitore o dei coobbligati iscritti in pubblici registri, dandone notizia alla Direzione Regionale delle Entrate ed alla Regione di residenza. Lo stesso articolo, al comma quarto, demanda ad un futuro decreto del Ministero delle Finanze (di concerto con i Ministri dell'Interno e dei Lavori Pubblici) per l'individuazione e la concreta disciplina delle modalità, dei termini e delle procedure per l'attuazione di questo articolo.

Questo regolamento attuativo non ha ancora visto la luce e quindi la procedura in parola appare priva di un quadro normativo di riferimento completo: l'Agenzia delle Entrate, proprio a causa di questa lacuna, aveva richiesto la sospensione del meccanismo in parola. Con la Risoluzione delle Entrate n. 92 del 22 Luglio 2004 l'Agenzia aveva infatti dato disposizioni ai concessionari di astenersi dal disporre il fermo amministrativo in attesa del pronunciamento dell'Avvocatura Generale dello Stato in merito alla sentenza n. 3259 del 14 Luglio 2004 della IV Sezione del Consiglio di Stato.
Il massimo organo della Giustizia Amministrativa aveva espresso la massima secondo cui è legittimo il provvedimento giudiziale di sospensiva degli effetti di fermo amministrativo di autoveicoli tenuto conto che vi è il fumus boni iuris riguardo alla carenza di potere del concessionario, vi è il pericolo di danno grave ed irreparabile, considerata la sproporzione tra le conseguenze negative del provvedimento e gli importi in contestazione.

2) L'intervento del decreto fiscale collegato alla Finanziaria

Il collegato alla Finanziaria 2006 (art. 41) è intervenuto sulla questione consentendo l'applicazione di questo strumento cautelare precisando nel contempo che, in attesa della emanazione del decreto previsto dal comma 4 dell'art. 86 DPR n. 602/73 si deve applicare il Decreto Interministeriale n. 503 del 7 Settembre 1998 (Regolamento recante norme in materia di fermo amministrativo di veicoli a motore ed autoscafi).

Viene nuovamente riaffermata l'autonomia del concessionario nella scelta degli strumenti per il realizzo del credito presso il debitore. Ricordiamo, infatti che, il concessionario può muoversi nell'ambito della autonomia gestionale riconosciutagli e quindi, verificata la sussistenza dei presupposti di legge, potrà assumere le conseguenti decisioni sulla base di una valutazione improntata al principio di economicità e dunque di convenienza economica, in relazione ai costi connessi all'esercizio di tali azioni, all'entità del credito tributario per il quale si procede, al valore dei beni sui quali potranno eventualmente essere esercitate le azioni esecutive. In tal senso infatti la Circolare n. 52/E del 09 Dicembre 2005.

Il decreto n. 503/98 consente al concessionario per la riscossione di accedere gratuitamente alle informazioni del Pubblico Registro Automobilistico (PRA), anche accedendo attraverso il sistema informativo centrale dell'ACI mediante collegamento telematico. Da segnalare che il decreto 203/2005 all'art. 3 comma 41 bis ha previsto la gratuità per questi accessi informativi al Pra effettuati dai concessionari del Servizio Nazionale della Riscossione delle Imposte.

Il fermo amministrativo del veicolo è eseguito mediante iscrizione, anche in via telematica o mediante scambio di supporti magnetici, nel Pra con obbligo, per il concessionario, di dare comunicazione al contribuente entro 5 giorni dall'esecuzione dello stesso secondo le modalità previste dalla legge per la notificazione delle cartelle di pagamento (art. 26 DPR n. 602 del 29 Settembre 1973). Nella comunicazione sono contenuti gli estremi del carico tributario per riscuotere il quale è stato emesso il provvedimento di fermo. L'iscrizione del fermo nei pubblici registri deve contenere l'indicazione del concessionario procedente e gli estremi del provvedimento di fermo emesso dalla Direzione Regionale delle Entrate.

Una nota dell'Agenzia delle Entrate del 9 aprile 2003 ha disposto che i concessionari debbano trasmettere al contribuente moroso (decorsi i 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento) un avviso di pagamento entro i 20 giorni successivi precisando che, in caso di mancato pagamento, si ricorrerà alla procedura del fermo.

3) Gli effetti del fermo amministrativo. La revoca del provvedimento

Per effetto dell'iscrizione del fermo sui pubblici registri è vietata la circolazione del veicolo ad esso sottoposto. La circolazione con questo veicolo è punita con la sanzione amministrativa (da 656,25 Euro a 2.628,15 Euro) come previsto dall'art. 214 comma 8 del Codice della Strada (D.Lgs. n. 285 del 1992) e con la sanzione accessoria rappresentata dalla confisca del veicolo.

Nel caso in cui il contribuente paghi integralmente le somme dovute e le spese di notifica il concessionario entro 20 giorni dal pagamento ne dà comunicazione alla Direzione Regionale delle Entrate che, nei successivi 20 giorni, emette un provvedimento di revoca del fermo trasmesso anche al contribuente.

Sarà il contribuente a doversi attivare per chiedere la cancellazione dell'iscrizione dal Pra mediante l'esibizione del provvedimento di revoca e dopo aver versato all'ACI le spese di iscrizione e di cancellazione. La pratica di cancellazione sarà invece a cura della Direzione Regionale nell'ipotesi di sgravio totale per indebito oppure per vendita del mezzo con atto avente data certa anteriore all'iscrizione del fermo (ma trascritto successivamente).

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