La questione relativa all'obbligo di presentare le dimissioni durante il periodo di prova tramite modulo telematico è stata oggetto di interpretazioni contrastanti tra la prassi ministeriale e la recente pronuncia della Corte di Cassazione n. 24991 2025.
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1) Dimissioni telematiche: riepilogo della disciplina
La normativa (art. 26, comma 1, del D.Lgs. n. 151/2015, c.d. decreto semplificazioni) stabilisce che le dimissioni e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro devono essere effettuate esclusivamente con modalità telematiche su appositi moduli messi a disposizione dal Ministero del Lavoro, a pena di inefficacia. Il modulo telematico non ha la funzione di convalidare dimissioni già presentate in altra forma, ma introduce la "forma tipica" necessaria affinché l'atto sia efficace. Ciò significa che le dimissioni presentate con altre forme (ad esempio in forma cartacea o orale) non producono effetto legale se non vengono confermate tramite la procedura online obbligatoria.
La procedura telematica è stata introdotta per arginare il fenomeno delle dimissioni "in bianco" e per garantire la genuinità della volontà del lavoratore.
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2) L'ambiguità sul periodo di prova e la giurisprudenza
Il D.Lgs. n. 151/2015 esclude espressamente l'applicabilità della procedura telematica solo in casi specifici:
1. Rapporti di lavoro domestico.
2. Dimissioni in sedi protette (sede sindacale, Ispettorato Territoriale del Lavoro, commissioni di certificazione).
3. Rapporti di lavoro marittimo (soggetti al Codice della navigazione).
4. Rapporti alle dipendenze della Pubblica Amministrazione.
5. Ipotesi di convalida obbligatoria (gravidanza e maternità/paternità tutelata).
L'articolo 26 non menziona espressamente il periodo di prova tra le eccezioni.
Inizialmente, la Circolare n. 12 del 4 marzo 2016 del Ministero del Lavoro aveva espressamente ritenuto inapplicabile la nuova disciplina telematica al recesso durante il periodo di prova.
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza 11 settembre 2025, n. 24991, è intervenuta per dirimere questa controversia, stabilendo che le dimissioni presentate durante il periodo di prova seguono le formalità telematiche introdotte dal D.Lgs. 151/2015. La Suprema Corte ha motivato che i commi che prevedono le eccezioni (commi 7 e 8-bis) sono norme di stretta interpretazione e non estensibili ad ipotesi ulteriori, come il periodo di prova, che non è stato esplicitamente escluso dal legislatore.
Di conseguenza, il recesso nel periodo di prova deve essere formalizzato telematicamente.
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3) Conseguenza pratiche e diritto di ripensamento
L'applicazione della procedura telematica in prova comporta un'importante conseguenza: l'applicazione del diritto di ripensamento del lavoratore.
Ai sensi dell'art. 26, comma 2, D.Lgs. n. 151/2015, il lavoratore ha la facoltà di revocare le proprie dimissioni entro sette giorni successivi alla data di trasmissione del modulo telematico. Nel caso esaminato, il datore di lavoro aveva negato la validità della revoca; tuttavia, la Corte di Cassazione ha stabilito che, non esistendo una norma che escluda esplicitamente il periodo di prova dalla procedura telematica, il diritto di ripensamento è pienamente applicabile. Di conseguenza, se il lavoratore revoca le dimissioni, queste si considerano come mai avvenute: il rapporto di lavoro si ripristina e il datore ha l'obbligo di riammettere il dipendente in servizio per consentirgli di terminare il periodo di prova rimanente. A seguito di questo orientamento giurisprudenziale, è assolutamente consigliabile richiedere le dimissioni in prova tramite la procedura telematica, anche come tutela ulteriore per evitare il rischio di contenzioso in cui il dipendente contesti la validità delle dimissioni non formalizzate telematicamente (come stabilito dal precedente giurisprudenziale).
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4) Eccezione: dimissioni protette (maternità/paternità)
Esiste una deroga specifica che si applica quando le dimissioni vengono presentate durante il periodo di prova da lavoratori in situazioni di particolare tutela (genitorialità).
Per la lavoratrice in gravidanza o la lavoratrice/lavoratore entro i primi tre anni di vita del bambino (o di accoglienza del minore adottato/affidato) le dimissioni, anche se presentate durante il periodo di prova, non seguono la procedura telematica ordinaria.
In questo caso, la risoluzione consensuale o la richiesta di dimissioni devono essere convalidate dal servizio ispettivo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali competente per territorio (ITL). L'efficacia della risoluzione è sospensivamente condizionata a tale convalida.
La convalida è obbligatoria per assicurare la genuinità della volontà del lavoratore in un momento di possibile vulnerabilità.
Il Ministero del Lavoro ha chiarito, con la Nota n. 14744 del 14 ottobre 2025, che le dimissioni dei genitori tutelati devono essere convalidate presso l’Ispettorato territoriale del lavoro, anche se presentate durante il periodo di prova.
La convalida può avvenire tramite colloquio in presenza o, in alternativa, "a distanza" attraverso la presentazione di un apposito modello di richiesta, allegando anche la lettera di dimissioni/risoluzione consensuale datata e firmata, e copia di un documento di identità valido. La procedura di convalida presso l'ITL, per i soggetti tutelati, bypassa il problema dell'invio telematico del modulo ordinario.
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5) Conclusioni
In conclusione, per le dimissioni "ordinarie" (non protette) durante il periodo di prova, benché la prassi basata su una circolare ministeriale non ne richiedesse l'uso, l'orientamento della Corte di Cassazione (2025) ha stabilito che è necessario utilizzare il modulo telematico, in quanto l'esclusione non è prevista dalla legge.
Per le dimissioni "protette" (maternità/paternità), invece, si applica la procedura di convalida obbligatoria presso l'Ispettorato del Lavoro (ITL).