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LE CAUSALI DEL CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO NEL CCNL COMMERCIO

Le causali del contratto a tempo determinato nel CCNL Commercio

CCNL Terziario Confcommercio: quali causali legittimano il superamento dei 12 mesi nel 2026? Gli obblighi, i contratti di secondo livello, la stagionalità

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Il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi, sottoscritto il 22 marzo 2024 da Confcommercio e dalle organizzazioni sindacali Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil, ha introdotto novità nella disciplina delle assunzioni a tempo determinato. Il contratto interviene sulla definizione delle causali necessarie per apporre un termine ai rapporti di durata superiore a 12 mesi (nonché ai rinnovi e alle proroghe che oltrepassano tale soglia), in attuazione della delega attribuita alla contrattazione collettiva dal D.L. 48/2023 (cd. Decreto Lavoro). 

Con l’individuazione delle nuove causali, i datori di lavoro non possono più ricorrere alle generiche “ragioni tecniche, organizzative e produttive” stabilite autonomamente nel contratto individuale.

 La disciplina vigente (art. 19, co. 1, lett. b, D.Lgs. 81/2015), infatti, ammette l’utilizzo di causali definite dalle parti solo quando il CCNL applicato non prevede una regolamentazione specifica. 

Di seguito si analizzano nel dettaglio le nuove causali, le regole di applicazione e le opportunità per le aziende.

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1) Il contesto normativo: quando serve la causale?

La disciplina generale (D.Lgs. 81/2015, art. 19) prevede che un contratto a tempo determinato possa essere stipulato liberamente (senza causale) per una durata non superiore a 12 mesi. Per superare tale durata, arrivando fino a un massimo di 24 mesi (anche per effetto di proroghe o rinnovi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale), è necessario la presenza di una "condizione" o causale.

Il CCNL Terziario ha esercitato la delega prevista dall'art. 19, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 81/2015, individuando le fattispecie che legittimano l'estensione del contratto a termine oltre l'anno.


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2) Le causali previste dall'art. 71-bis del CCNL Commercio 2024-2026

L'accordo di rinnovo ha introdotto il nuovo art. 71-bis, che elenca specifiche casistiche utilizzabili per stipulare, rinnovare o prorogare contratti oltre i 12 mesi. Queste causali si dividono in tre macro-categorie.

  • 1. Causali legate a intensificazioni periodiche di lavoro e festività

Queste causali coprono le esigenze tipiche del settore commerciale legate a momenti specifici dell'anno:

• Saldi: è possibile assumere lavoratori nei periodi interessati dai saldi relativi alle vendite di fine stagione (sia invernali che estive), facendo riferimento ai calendari definiti dalle specifiche regolamentazioni regionali.

• Fiere: riguarda l'assunzione di lavoratori nei periodi interessati dallo svolgimento di fiere individuate dal calendario fieristico nazionale e internazionale. La causale copre il periodo compreso tra i 7 giorni precedenti e i 7 giorni successivi alla fiera.

 Festività natalizie: è legittima l'apposizione del termine per assunzioni effettuate nel periodo compreso tra il 15 novembre e il 15 gennaio.

Festività pasquali: copre il periodo compreso tra i 15 giorni precedenti e i 15 giorni successivi al giorno di Pasqua.

  • 2. Causali legate all'innovazione e alla sostenibilità

Il rinnovo contrattuale guarda anche all'evoluzione del mercato, introducendo causali per supportare processi di innovazione e di trasformazione dell’impresa, in particolare su sostenibilità ambientale e sviluppo digitale, attraverso l’inserimento di professionalità specialistiche:

• Riduzione impatto ambientale: riguarda l’assunzione a tempo determinato di lavoratori con professionalità specifiche impiegati direttamente in processi produttivi e/o organizzativi volti a ridurre l’impatto ambientale dell’attività aziendale. Questa causale consente, ad esempio, di inserire figure esperte in sostenibilità ambientale o in progetti green legati alla transizione ecologica.

• Terziario avanzato: concerne assunzioni a termine per mansioni specialistiche di progettazione, realizzazione, assistenza e vendita di prodotti innovativi (anche digitali) nell’ambito del terziario avanzato. In pratica, l’azienda può avvalersi di figure tecniche o commerciali altamente qualificate per lo sviluppo e la commercializzazione di nuovi prodotti/servizi innovativi.

Digitalizzazione: per l'assunzione di figure professionali specifiche destinate allo sviluppo di metodologie e nuove competenze in ambito digitale.

3. Causali legate all'espansione aziendale e per progetti temporanei

Rientrano le causali che consentono di gestire, con contratti a termine, sia la crescita organizzativa dell’impresa (nuove aperture, ampliamenti o ristrutturazioni), sia attività legate a commesse o progetti con una durata definita:

• Nuove aperture: questa causale è utilizzabile per l'apertura di una nuova unità produttiva/operativa o per ristrutturazioni (intese come espansione della superficie di vendita o apertura di nuovi reparti). È valida per un periodo massimo di 24 mesi a far data dal giorno della nuova apertura o ristrutturazione ed i contratti instaurati nei primi 12 mesi dalla nuova apertura sono esclusi dai limiti percentuali di contingentamento (art. 23, c. 2, D.Lgs. 81/2015).

 Incremento temporaneo: utilizzabile per lavoratori assunti per progetti o incarichi temporanei di durata superiore ai 12 mesi o prorogati oltre i 12 mesi continuativi, fino a un massimo di 24 mesi.


3) Obbligo di specificazione nel contratto individuale

Il CCNL richiede espressamente che le causali non siano indicate in modo generico, ma vengano “dettagliate specificatamente” nel contratto individuale. Il datore di lavoro deve, quindi, declinare la motivazione indicando il nesso preciso tra l'assunzione e l'esigenza (es. specificando a quale fiera si partecipa, o quale specifico progetto di digitalizzazione è in corso) per evitare contenziosi che potrebbero portare alla conversione del rapporto a tempo indeterminato.

4) Ruolo della contrattazione di secondo livello

Ai fini della legittima apposizione di un termine di durata superiore ai 12 mesi (ma comunque non eccedente i 24), il CCNL non si limita a definire le casistiche a livello nazionale, ma valorizza il ruolo della contrattazione di secondo livello (territoriale o aziendale).

 In piena attuazione della delega prevista dall'art. 19, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 81/2015, il contratto nazionale demanda agli accordi decentrati il potere di individuare specifiche esigenze ulteriori, permettendo così di adattare la disciplina alle peculiari necessità produttive e organizzative che caratterizzano il singolo territorio o la specifica realtà aziendale. Gli accordi di secondo livello possono, pertanto:

  •    Individuare ulteriori causali rispetto a quelle nazionali. Questa facoltà consente alla contrattazione di secondo livello (territoriale o aziendale) di integrare la disciplina nazionale, definendo specifiche ragioni giustificatrici per la stipula, la proroga o il rinnovo di contratti a termine oltre i 12 mesi che non sono già contemplate nel CCNL di categoria. Grazie alla delega fornita dall'art. 19 del D.Lgs. n. 81/2015, che equipara i livelli contrattuali purché sottoscritti da sindacati comparativamente più rappresentativi, gli accordi decentrati possono così adattare la disciplina normativa alle peculiari esigenze produttive e organizzative della singola azienda o del contesto locale, intercettando necessità specifiche che il livello nazionale potrebbe non aver previsto o regolato.
  •  Concordare percorsi di stabilizzazione. La contrattazione di secondo livello (aziendale o territoriale) permette di attivare un vero e proprio scambio negoziale. L'azienda ottiene maggiore libertà nella gestione dei contratti a termine (ad esempio, la possibilità di superare i limiti numerici fissati dalla legge o l'individuazione di causali specifiche per estendere i contratti oltre i 12 mesi); in contropartita, l'azienda si impegna a trasformare a tempo indeterminato (stabilizzare) i contratti di una quota definita di lavoratori precari, garantendo così maggiore occupazione stabile. 
  •  Individuare manifestazioni, fiere o eventi rilevanti per il contesto territoriale (anche non presenti nel calendario nazionale/internazionale) che giustifichino assunzioni tra i 7 giorni precedenti e successivi l'evento. Questa specifica previsione, contenuta nel rinnovo del CCNL, rappresenta uno strumento di flessibilità territoriale delegato alla contrattazione di secondo livello. L'articolo 71-bis ha introdotto una causale specifica chiamata "Fiere". Questa causale permette, a livello nazionale, di stipulare, rinnovare o prorogare contratti a tempo determinato oltre i 12 mesi per periodi legati a fiere individuate nel calendario fieristico nazionale e internazionale. Tuttavia, molte aziende operano in contesti locali dove si svolgono eventi che, pur non essendo classificati come "nazionali" o "internazionali" (e quindi esclusi dal calendario ufficiale), generano un impatto enorme sul fatturato e sull'organizzazione del lavoro locale (es. sagre storiche, notti bianche, eventi culturali locali). Per coprire questo vuoto, il CCNL ha delegato alla contrattazione di secondo livello (accordi territoriali o aziendali) il potere di individuare specificamente queste manifestazioni locali. In pratica, significa che un imprenditore non può decidere autonomamente che una festa di paese è una "causale valida". Deve esistere un accordo territoriale o aziendale che identifichi specificamente quell'evento come rilevante. Una volta che questo accordo individua l'evento, a quell'evento si applica la stessa regola prevista per le grandi fiere nazionali e internazionali. La norma contrattuale definisce un periodo preciso in cui è legittimo assumere o prorogare il contratto utilizzando questa causale. Il periodo copre la durata dell'evento stesso, i 7 giorni precedenti ed i 7 giorni successivi.


5) Stagionalità nelle località turistiche: le novità

Con l’accordo di rinnovo è stato introdotto l’articolo 75 per regolare le ipotesi di stagionalità nelle località turistiche, offrendo uno strumento fondamentale per quelle aziende che non rientrano nella rigida definizione legale di stagionalità prevista dal DPR n. 1525 del 1963. Tale decreto, infatti, al punto 48 dell'elenco allegato, stabilisce che un'azienda turistica può essere considerata 'stagionale' solo se osserva un periodo di inattività (chiusura al pubblico) non inferiore a 70 giorni continuativi o a 120 giorni non continuativi nell'arco dell'anno solare.

Le parti firmatarie del CCNL hanno preso atto che, nell'attuale mercato, molte imprese situate in località a prevalente vocazione turistica restano aperte tutto l'anno, o comunque non rispettano i lunghi periodi di chiusura imposti dalla norma del 1963, pur subendo intensificazioni dell'attività lavorativa (c.d. picchi) in specifici periodi dell'anno. 

L'articolo 75 stabilisce che i contratti a tempo determinato conclusi per gestire tali picchi di lavoro, anche in assenza della chiusura aziendale prescritta dal DPR del 1963, sono riconducibili a ragioni di stagionalità. Grazie a questa qualificazione, tali contratti sono esclusi dai limiti quantitativi di contingentamento, da limitazioni di durata del rapporto (art. 19, co. 2), dal rispetto dei periodi di intervallo tra un contratto e l'altro (il cosiddetto stop and go) e, aspetto fondamentale, dall'obbligo di apporre causali giustificative per proroghe e rinnovi anche oltre i dodici mesi (art. 21, co. 01).

L'applicazione di questa flessibilità non è però automatica o lasciata alla totale discrezionalità della singola azienda, poiché il CCNL demanda a un livello di contrattazione inferiore il compito di definire i dettagli operativi. Le parti firmatarie hanno infatti concordato che l'individuazione specifica delle località a prevalente vocazione turistica, delle attività connesse e dei relativi periodi in cui si collocano le assunzioni debba essere definita dalle organizzazioni territoriali aderenti alle parti stipulanti tramite appositi accordi. Di conseguenza, in assenza di tale intesa a livello locale che definisca il perimetro geografico e temporale dell'intensificazione stagionale, l'azienda non può avvalersi autonomamente delle deroghe previste dalla stagionalità. 

La validità e la tenuta giuridica di questo impianto contrattuale sono state recentemente rafforzate dall'intervento del legislatore con la Legge n. 203 del 2024, nota come “collegato lavoro”, entrata in vigore nel gennaio 2025.

 Questa legge ha fornito un'interpretazione autentica dell'articolo 21 del decreto legislativo n. 81/2015, chiarendo che rientrano nella nozione di attività stagionali non solo quelle elencate nel vecchio decreto del 1963, ma anche le attività organizzate per far fronte a intensificazioni dell'attività lavorativa in determinati periodi dell'anno o collegate a cicli stagionali, secondo quanto previsto dai contratti collettivi. 

Tale intervento legislativo è stato determinante per superare un orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione che tendeva a escludere le "punte" di intensificazione dal concetto di stagionalità in senso stretto, mettendo a rischio la legittimità delle clausole contrattuali come quella dell'articolo 75.


Fonte immagine: open ai
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