Il Piano Transizione 5.0, introdotto dall’art. 38 del D.L. n. 19/2024 (c.d. Decreto PNRR), rappresenta una delle principali misure di sostegno agli investimenti innovativi delle imprese, finalizzata a favorire la trasformazione digitale e la riduzione dei consumi energetici, in coerenza con gli obiettivi del PNRR.
L’agevolazione consiste in un credito d’imposta riconosciuto alle imprese con sede nel territorio dello Stato che realizzano progetti di innovazione idonei a conseguire un miglioramento dell’efficienza energetica dei processi produttivi o delle strutture aziendali.
All’interno della complessa procedura di accesso al beneficio, un ruolo centrale è svolto dalla certificazione contabile rilasciata dal Revisore Legale dei conti, la cui funzione è spesso oggetto di dubbi interpretativi, soprattutto con riferimento al termine entro cui deve essere predisposta e all’ambito delle verifiche richieste.
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A supporto dell'attività di certificazione contabile del revisore legale, ti segnaliamo le carte di lavoro Certificazione contabile credito Transizione 5.0
Il kit include:
- una check-list operativa per la raccolta e l’analisi della documentazione contabile (fatture, ordini, DDT, pagamenti) ed extra-contabile (relazioni tecniche, perizie, comunicazioni GSE),
- Fac-simile (compilabile in word) di lettera di incarico professionale,
- Fac-simile (compilabile in word) di dichiarazione di terzietà per certificatori contabili,
- Fac-simile (compilabile in word) di lettera di attestazione dati
- Fac-simile (compilabile in word) di relazione finale del revisore indipendente sul prospetto degli investimenti agevolabili.
1) Il ruolo del revisore nel Piano Transizione 5.0
Il legislatore ha attribuito al Revisore Legale (o alla società di revisione iscritta al relativo Registro) un compito ben circoscritto e distinto rispetto alle certificazioni di natura tecnica ed energetica.
In particolare, il revisore è chiamato ad attestare esclusivamente l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa.
La certificazione contabile non riguarda l’ammissibilità tecnica degli investimenti, né la verifica del raggiungimento degli obiettivi di risparmio energetico, che restano demandati alle certificazioni tecniche ex ante ed ex post rilasciate da soggetti qualificati.
La verifica del revisore deve essere:
- integrale e non a campione;
- svolta su tutta la documentazione contabile rilevante;
- finalizzata a garantire la tracciabilità e la correttezza formale delle spese agevolate.
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2) Certificazione contabile: è prevista una scadenza autonoma?
Uno dei quesiti più ricorrenti riguarda l’esistenza di un termine specifico e autonomo entro cui il revisore deve rilasciare la certificazione contabile. Sul punto, la normativa e le istruzioni operative del Piano Transizione 5.0 non prevedono una scadenza autonoma e distinta per la certificazione contabile.
Il termine della certificazione del revisore è funzionalmente collegato alla fase finale della procedura, ossia alla comunicazione di completamento del progetto da trasmettere tramite la piattaforma informatica del GSE.
Il collegamento con la comunicazione di completamento
La procedura del credito d’imposta Transizione 5.0 si articola in tre fasi principali:
- Comunicazione preventiva (prenotazione del credito);
- Comunicazione relativa all’effettuazione degli ordini;
- Comunicazione di completamento del progetto.
È in quest’ultima fase che assume rilievo la certificazione contabile del revisore.
La comunicazione di completamento, completa di tutta la documentazione richiesta, deve essere trasmessa entro il 28 febbraio 2026.
Di conseguenza la certificazione contabile deve essere rilasciata e acquisita dall’impresa prima dell’invio della comunicazione di completamento, e quindi non oltre tale termine.
In assenza della certificazione contabile, la comunicazione di completamento risulta incompleta e il credito d’imposta non può essere riconosciuto.
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3) Contenuto minimo della certificazione contabile
La certificazione del revisore deve attestare, in modo puntuale:
- l’effettivo sostenimento delle spese agevolabili;
- la corrispondenza delle spese alle fatture, ai contratti e ai pagamenti effettuati;
- la corretta imputazione contabile degli oneri;
- la conformità della documentazione alle disposizioni normative e procedurali.
Il revisore deve inoltre operare nel rispetto dei principi di:
- indipendenza e terzietà;
- responsabilità professionale, trattandosi di attestazione rilevante ai fini di un’agevolazione finanziata con risorse PNRR.
Sebbene il termine ultimo sia fissato al 28 febbraio 2026, è opportuno che le imprese:
- coinvolgano il revisore con congruo anticipo rispetto alla chiusura del progetto;
- organizzino per tempo la documentazione contabile;
- coordinino la certificazione contabile con le certificazioni tecniche ex post, per evitare ritardi nella trasmissione finale.
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