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CON I NUOVI DECRETI MINISTERIALI, LA RIFORMA DELLE ACCISE ENTRA IN FASE OPERATIVA

Con i nuovi Decreti Ministeriali, la riforma delle accise entra in fase operativa

Gas naturale e vino dealcolato: definite le regole applicative del nuovo regime impositivo

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Dopo mesi di attesa, la Riforma delle Accise entra finalmente nella fase applicativa. Con l’adozione dei primi Decreti ministeriali, il nuovo impianto disegnato dal D.Lgs. n. 43/2025 smette di essere solo cornice normativa e diventa operatività quotidiana, incidendo in modo diretto su settori chiave come il gas naturale e, per la prima volta in modo strutturato, il vino dealcolato.

1) La Riforma delle Accise 2025 e la fase esecutiva

Il D.Lgs n. 43 del 2025, in esecuzione della delega fiscale di cui alla L. n. 111 del 2023, ha riformato il TU delle Accise n. 504 del 1995, innestando nel sistema dell’imposizione indiretta una serie di rilevanti novità che hanno impattato, in particolare, il settore del gas e dell’energia elettrica e, in parte, anche quello dei prodotti alcolici, nel cui ambito viene introdotto e disciplinato, sul piano fiscale, il processo di dealcolazione.

A questa novità si aggiunge - per così dire, in orizzontale - la novità del SOAC, il soggetto obbligato accreditato che, su istanza e dopo apposita fase di audit, è riconosciuto dall’amministrazione finanziaria come soggetto affidabile e, pertanto, meritevole di una serie di benefici diretti ed indiretti, tra i quali spicca l’esonero totale o parziale dal prestare una garanzia per le imposte da corrispondere alle scadenze legge.

In tutti questi ambiti, però, le norme della riforma hanno, ad intensità variabile, rinviato all’adozione di una serie di Decreti attuativi, molto attesi e che ora, per alcuni settori, sono stati finalmente adottati, consentendo l’attivazione in concreto le novità del nuovo TUA, almeno con riferimento al nuovo regime dell’accisa sul gas naturale ed alla produzione di vino dealcolato, consentendo ovviamente il recupero di prodotto (alcol) rilevante ai fini del tributo.

In particolare, per il gas naturale, si dà esecuzione ad un regime che procede all’avvicinamento tra le vendite ed i pagamenti dell’accisa, basati sull’effettivo (venduto, per i soggetti obbligati venditori) mensile e non sul previsionale annuale, ragione per cui, per ogni periodo d’imposta, si abbina un versamento congruo e commisurato, evitando sbilanciamenti e chiudendo il sistema con dichiarazioni, poi, cumulative semestrali (o annuali per i SOAC);

Per il vino dealcolato, invece, si arriva finalmente alla realizzazione, anche in Italia, di un prodotto poco conosciuto e che ora, per molte ragioni, si presenterà su un mercato, quello dei prodotti alcolici ed affini, che in molti Paesi è in espansione enorme e che ora si affaccia sul mercato domestico con un riguardo particolare al rigido regime fiscale che lo connota.

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2) La riforma del gas, tra versamenti mensili e nuovi sistemi di riconoscimento delle agevolazioni d’imposta

Il 29 dicembre è stato adottato il Decreto MF che stabilisce le modalità attuative degli articoli 26, 26-bis, ter e quater del TUA, esecutivo della riforma sul gas naturale che, come detto, presenta un nuovo calendario di pagamento e versamento dell’accisa sulle vendite (o sull’autoproduzione).

Le rate di acconto sono mensili, mentre il sistema di versamento è semestrale a settembre e marzo (e annuale per i SOAC) con rate periodiche puntuali sul venduto del mese precedente, come da somma delle fatture e delle bollette emesse. A ciò fa seguito la dichiarazione semestrale, che è redatta con modalità esclusivamente telematiche su modelli che l’autorità doganale dovrà adottare con determinazione del suo Direttore, dove sono indicati i dati del soggetto obbligato, e l’ammontare, per ciascun ambito territoriale e per ciascuna destinazione d’uso, con relative aliquote, dei consumi indicati nelle bollette e nelle fatture (così come gli autoconsumatori fanno per il prodotto autoconsumato), documenti che ora hanno un set informativo tipizzato.

In dettaglio, per i venditori: la rate è pari all’accisa dovuta sui quantitativi di gas indicati nelle bollette di pagamento o nelle fatture emesse nei confronti dei consumatori finali nel mese solare precedente, per ciascun ambito territoriale – per impianti di distribuzione stradale, la rata è pari all’importo dell’accisa dovuta sulle quantità di gas per autotrazione erogate a consumatori finali nel mese solare precedente; invece, per gli autoconsumatori: la rata è pari all’accisa dovuta sul gas consumato nel mese solare precedente per ciascun ambito territoriale

In esito al periodo, si procede al conguaglio, che ha obiettivamente i termini stretti del periodo semestrale, specialmente perché riferito a ciascun ambito territoriale e dal quale deriva poi l’obbligo di pagamento a chiusura del periodo e per la nuova apertura del periodo successivo. Se è pagata accisa in meno, un apposito avviso di pagamento lo segnalerà, con applicazione delle sanzioni di legge, che per il gas sono rilevanti e possono avere risvolti penali; se l’accisa è pagata in eccesso, potrà essere detratta nel periodo successivo.

In questo quadro, è confermata, ovviamente, la necessità di richiesta dell’autorizzazione preventiva per i soggetti obbligati, con indicazione dei dati da indicare, della documentazione e delle autocertificazioni da allegare (per i venditori, è richiesta autodichiarazione attestante l’iscrizione nell’elenco dei soggetti abilitati alla vendita a consumatori finali). In riscontro a tale richiesta, in caso di accoglimento, la dogana determina l’importo della cauzione, pari al 15% dell’accisa annua, calcolata in base ai dati comunicati dall’operatore, ovvero si procede con diniego.

Con l’autorizzazione, l’ufficio comunica l’importo degli acconti mensili (ripartiti per ciascun ambito territoriale) da versare nel periodo tra inizio fornitura e fine del mese in cui il soggetto procede alla fatturazione del gas ceduto, mentre per il soggetto autoconsumatore, con l’autorizzazione, l’ufficio comunica l’importo dell’acconto mensile (ripartito per ciascun ambito territoriale) per il mese in cui ha inizio il consumo.

Infine, si segnala come il Decreto rechi norme di dettaglio per i soggetti che effettuano vettoriamento, estrazione, stoccaggio o rigassificazione; per la cessione di gas naturale in forma di GNL a mezzo di serbatoi di stoccaggio non collegati a una rete di vettoriamento o distribuzione; per gli esercenti impianti di distribuzione stradale di gas naturale impiegato come carburante per autotrazione; e per, soprattutto, gli usi agevolati, dove si innesta un regime di autodichiarazione dei cessionari, ex art. 47 del DPR 445/2000, i quali comunicheranno al venditore – con oneri di controllo sostanziali – se l’uso è domestico o non domestico o promiscuo.

3) Vino dealcolato, il rilievo accise del nuovo prodotto nel mercato degli spirits

Al primo Decreto MEF, ne ha fatto seguito un secondo, il 2 gennaio 2026, emanato di concerto con il Ministero dell’Agricoltura, in esecuzione di una delle più rilevanti novità, almeno dal punto di vista oggettivo e di prodotto, introdotte dalla Riforma delle accise, che consente ora, anche in Italia, la produzione di vino dealcolato.

Si tratta di un prodotto che registra un interesse crescente da parte del mercato e che, in taluni casi, mostra tassi di crescita eccezionali, soprattutto verso quei Paesi che, dal punto di vista dei consumi, presentano un mercato, se si vuole, più evoluto ed attento alle tematiche connesse alla salute ed al benessere della persona.

Dal punto di vista produttivo, la realizzazione del processo di dealcolazione si esegue per colonna a coni rotanti, sottovuoto o osmosi inversa e comporta un assetto industriale ad oggi piuttosto sofisticato, poiché si deve raggiungere l’eliminazione non di un mero ingrediente del prodotto, ma di un suo componente naturale e strutturale, intrinseco al vino, tentando di mantenere quanto più invariate le sue caratteristiche organolettiche, il gusto ed il sapore.

In altre parole, l’alcol naturalmente prodotto e derivante dal processo di fermentazione è estratto dal vino - che diventa alcohol free, o comunque a basso contenuto alcolico -, e recuperato per altri usi, ancora destinabili (anche) al consumo umano e perciò rilevanti ai fini impositivi, perciò normato dal TUA al nuovo art. 33ter TUA, in combinato con il tradizionale DM n. 153/01, norma principale in materia.

Fermo che la produzione è dedicata a soggetti muniti di licenza fiscale e che sono qualificati come depositi fiscali di prodotti alcolici, sono ora distinte due macrocategorie di soggetti: (i) i soggetti EID: i soggetti, esercenti depositi fiscali di cui all’articolo 28, comma 1, lettere b) o d), del TUA a cui è consentito di effettuare, alle condizioni previste dal decreto, processi di dealcolazione con ottenimento di vino dealcolato entro il limite quantitativo massimo annuo di 1000 ettolitri, la fascia in concreto dei piccoli produttori; (ii) i soggetti DID: i soggetti, esercenti i medesimi depositi fiscali che effettuano processi di dealcolazione con ottenimento di vino dealcolato oltre il predetto limite, a seguito del rilascio della apposita licenza di esercizio. Il Decreto è impostato imponendo adempimenti dettagliati per gli EID, per poi concludere con gli adempimenti maggiori per i DID.

Per entrambi questi soggetti è necessario avanzare istanza di riconoscimento ed illustrare ogni aspetto produttivo ed industriale connesso alla nuova linea, con la descrizione dei processi di dealcolazione che si intendono effettuare, le caratteristiche delle relative apparecchiature e la loro potenzialità produttiva, le caratteristiche dei misuratori, le caratteristiche tecniche del recipiente collettore e la relativa tabella di taratura, nonché la capacità dei serbatoi destinati a contenere il vino dealcolato ottenuto, con i relativi codici identificativi attribuiti dall’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari, oltre che la quantità annua stimata di alcole che si prevede di realizzare nel deposito fiscale.

Parametrata a ciò, ovviamente, è prestata idonea garanzia e sono imposti rigidi oneri di contabilizzazione e registrazione, sia per i prodotti impiegati, sia per quelli risultanti (ossia l’alcol ad imposta), verificati sul piano quali-quantitativo ogni qualvolta il recipiente di risulta sigillato è pieno e, poi, svuotato, viene nuovamente sigillato per essere ripristinate le condizioni di partenza e possa riprendersi dall’inizio il processo di produzione.

 

Fonte immagine: Creata con ChatGPT
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