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IL NUOVO PRELIEVO PER LE SPEDIZIONI IN E-COMMERCE

Il nuovo prelievo per le spedizioni in e-commerce

La nuova misura della Legge di Bilancio 2026 e i primi chiarimenti della Circolare Dogane n. 37/2025

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Con la Legge di Bilancio 2026 l’Italia introduce un nuovo prelievo di confine sulle spedizioni e-commerce di modico valore provenienti da Paesi terzi. Una scelta che anticipa il dibattito europeo e solleva questioni rilevanti sul piano sistematico e operativo, chiarite solo in parte dalla recente Circolare n. 37/2025 dell’Agenzia delle Dogane.

1) Il nuovo prelievo di confine sulle spedizioni di modico valore – la posizione dell’Italia e quella dell’UE

È oggi in vigore, “nel rispetto della normativa dell’Unione europea in materia doganale e fiscale, un contributo alla copertura delle spese amministrative correlate agli adempimenti doganali relativi alle spedizioni di modico valore provenienti da Paesi terzi”. 

È questa la portata dell’art. 1, commi da 126 a 129, della Legge di Bilancio 2026, che dunque introduce un prelievo di confine con un intento di protezione e cassa e, insieme, di indirizzo politico ed economico, nella volontà di ridurre o disincentivare l’acquisto massivo di beni da piattaforme e-commerce che, di base, stoccano beni sul territorio extra Ue.

Si tratta, a ben vedere, di una misura particolarmente rilevante che affronta un dilemma orami ineludibile ed in effetti affrontato, ad esempio, già dall’amministrazione USA (con la sostanziale abolizione di una clausola de minimis, analoga a quella vigente in UE), nonché dalla stessa Commissione Europea, che ha pubblicamente chiarito che, nelle disposizioni di riforma del Codice Doganale UE, l’esenzione dai dazi per le spedizioni di modico valore verrà ripensata, per arginare fenomeni che rappresentano modelli non sostenibili, quali quelli dell’importazione massiva di beni di scarsa qualità, se non in infrazione di norme di sicurezza basilari, per il tramite di varie piattaforme e-commerce.

L’Italia, però, in questo caso propone un gesto forte, sforzandosi di presentare in anticipo rispetto all’UE una norma che, al momento, rischia di deviare rispetto all’obiettivo, perché agire senza il concerto unionale, se da un lato mostra ferme le volontà autonome dello Stato, dall’altro può avere come effetto immediato una distorsione del traffico aereo che ha come risultante non solo la perdita di gettito, ma anche di indotto, che in questi casi è anche una risultante peggiore.

In effetti, è innegabile che il prelievo in questione rappresenti una misura italiana che altri Paesi UE, sugli stessi flussi, non hanno, mentre il quadro di franchigia dai dazi il medesimo, con effetto diversivo dei traffici sicuro, ma impossibile da quantificare, oggi, nella sua portata.

Infine, si deve osservare, come detto, che nel prossimo orizzonte di riforma UE il superamento della franchigia dei dazi è espressamente in agenda, dovendo comprendersi, dunque, come la misura nazionale si porrà nei confronti di quella UE che, forse, la sostituirà o, forse, la affiancherà in una duplicazione che è per lo meno peculiare, se non unica nel sistema doganale.

2) Tra tributo e contributo, sistemi di quantificazione e questioni di compatibilità con il diritto UE

Delle conseguenze di tale prelievo, nominato “contributo”, si studierà con i dati dei prossimi mesi, restando oggi la vigenza della norma che, come detto, introduce tale prelievo riservato alle spedizioni di beni: 

  1. provenienti da Paesi non appartenenti all’Unione europea,
  2. il cui valore dichiarato non è superiore a 150 euro. 127,

individuandolo nella misura di 2 euro per ciascuna spedizione prevista dal medesimo comma ed è riscosso dagli Uffici delle dogane all’atto dell’importazione definitiva delle merci oggetto delle spedizioni. 128. 

La norma, poi, si preoccupa di precisare che questo contributo “si applica in coerenza con le disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione”.

Da un lato, questa espressione pare voglia proteggere la misura da eventuali censure di carattere unionale e, dall’altro lato, inquadra l’attività di verifica, accertamento, riscossione in un framework naturale, noto e strutturato, come è quello proprio dei diritti doganali e di confine.

In effetti, questo prelievo appare avere natura, a tutti gli effetti, di imposta acausale sulle importazioni, oggettiva ed erariale, alla stregua di un dazio di ingresso nel Paese e, come tale, riconducibile a tutti gli schedi gestione propri dei dazi, come normati dal Codice Doganale dell’unione Europea. 

Inoltre, esso appare comunque definibile come “diritto di confine” ex art. 27 del D.Lgs. n. 141 del 2024, se tale è ogni tassa, imposta, contributo, prelievo che l’autorità doganale è tenuta a riscuotere in ragione di una legge o regolamento unionale.

In ogni caso, il contributo si applica: 

- alle spedizioni destinate a consumatori finali (cosiddette transazioni business to consumer del commercio elettronico);

 - alle spedizioni destinate ad operatori commerciali (siano esse riferite ad acquisti effettuati su piattaforme di commercio elettronico business to business ovvero riferite ad acquisti da fornitori esteri);

- alle spedizioni inviate da un privato a un altro privato anche se contenenti merci prive di carattere commerciale. 

Restando di fatto solo escluse le operazioni di sdoganamento per merci a seguito passeggero, che non possono rientrare nella definizione di spedizione.

Sulla natura di questo contributo, come cennato, si può disquisire molto e l’impressione è che se ne discuterà ancora, sia in sede nazionale, sia in sede unionale, mentre già si registra sulle piattaforme di dialogo professionale un dibattito sulla sua compatibilità con il diritto unionale, se si presenta come dazio (o simil-dazio) il cui innesto è, anzitutto, appannaggio del legislatore UE che però, ad oggi, ha già garantito un regime di franchigia per le piccole spedizioni che qui è vanificato sul piano sostanziale.

Di contro, si potrà sempre osservare che una cosa è il dazio, altra è questo contributo, che attiene semplicemente alla copertura di spese, in qualche modo, di handling ed a coprire le esternalità negative del sistema dell’e-commerce di beni di scarso valore, fast fashion o simil tale, comunque si voglia chiamare il modello ritenuto di scarsa sostenibilità, qui in argomento.

3) Nuovi modelli dichiarativi – la circolare Dogane n. 37/2025

Subito all’entrata in vigore della disposizione, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha emanato la circolare n. 37/2025 che ha fornito le prime (e provvisorie) istruzioni operative per disciplinare un elemento che, effettivamente, si presenta come un unicum nel panorama tributario nazionale, anche con riferimento ai diritti di confine in generale, che di base sono configurati dai dazi, dall’IVA, dalle accise e le imposte di consumo e dagli altri tributi o contributi minori connessi alle operazioni portuali, aeroportuali o alle specificità di taluni beni (oli usati, vetro, carta, ecc..).

Anzitutto, nella circolare viene fornita una definizione di spedizione, giacché il contributo è riferito all’applicazione di 2 euro per, appunto, ogni “spedizione”. Per tale finalità, già utile per l’applicazione del Regolamento n. 1186/2009 sulle franchigie, si rimanda alla specifica prassi della Commissione Europea che ha fornito una definizione di spedizione attraverso le Note Esplicative sulle norme IVA per il commercio elettronico del settembre 20204, per cui la "spedizione" (consignment) viene definita come segue: "Merci spedite simultaneamente dallo stesso speditore allo stesso destinatario e oggetto di un unico contratto di trasporto".

In secondo luogo, viene individuato il debitore che, in coerenza con le richiamate disposizioni del Codice doganale UE è, senz’altro, il dichiarante importatore o l’importatore ed il suo rappresentante.

Inoltre,

  • per le dichiarazioni ordinarie (H1), il contributo verrà liquidato tra i diritti di confine e, per le dichiarazioni ordinarie, il valore da prendere in considerazione per verificare il non superamento della soglia dei 150 euro, quindi per l’applicazione del contributo, è il valore in dogana (imponibile ai fini del dazio) come determinato ai sensi degli articoli da 69 a 76 del codice doganale unionale (quindi trasporto e spedizioni incluse)
  • per le dichiarazioni semplificate (H7), quelle cioè su cui poggia il sistema del commercio elettronico, la questione si complica parzialmente, perché queste dichiarazioni sono pensate per non poter liquidare altri diritti, se non l’IVA, come per legge. Qui, nelle more dell’adeguamento tecnico dei sistemi informativi dell’Agenzia, la contabilizzazione del contributo avverrà secondo le modalità di contabilizzazione periodica prevista per i dazi di cui all’articolo 105, paragrafo 1, secondo capoverso CDU, pertanto ogni 15 giorni, con versamento in cassa dei contributi maturati.

La peculiarità risiede nel fatto – che però è indicativo – che i messaggi H7 sono dedicati alle operazioni in parola e sono però, al contempo, semplificati, perché si trattava, fino a ieri, di operazioni soggette solo all’IVA e non anche al dazio, perché sono in franchigia. Ma se un dazio (o qualcosa di simile) oggi compare, allora le dichiarazioni devono poter essere aggiornate, con l’inserimento di un box per il contributo, che poi dovrà tenere non tanto e solo alla prova dell’infrastruttura tecnica, ma anche al challenge di eventuali procedure di infrazione in un futuro prossimo ma tutto da costruire, in attesa, comunque, delle determinazioni dell’UE sull’adozione di analoghe misure.

Inoltre, il valore da prendere in considerazione per verificare il non superamento della soglia dei 150 euro, quindi l’applicazione del contributo, è il valore intrinseco: a) per le merci commerciali: il prezzo delle merci stesse quando sono vendute per l'esportazione verso il territorio doganale dell'Unione, esclusi i costi di trasporto e assicurazione, fatto salvo il caso in cui siano inclusi nel prezzo e non indicati separatamente in fattura, ed escludendo qualsiasi altra imposta e qualsiasi altro onere percepibili dalle autorità doganali a partire da qualsiasi documento pertinente; b) per le merci prive di carattere commerciale: il prezzo che sarebbe stato pagato per le merci stesse se fossero vendute per l'esportazione verso il territorio doganale dell'Unione.

Per questa seconda ipotesi, sono messi a disposizione degli operatori dei modelli dichiarativi e, di base, di contabilizzazione, con l’auspicio che i sistemi informativi vengano prontamente aggiornati per consentire la liquidazione in bolletta dei 2 euro di contribuzione, per evitare operazioni di cassa, manuali e di difficile gestione se riferite, come sono, a centinaia di migliaia o milioni di operazioni periodiche.

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