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PRODUZIONI CINEMATOGRAFICHE: LE FORMULE CONTRATTUALI DI DIRITTO STATUNITENSE

Produzioni cinematografiche: le formule contrattuali di diritto statunitense

Approfondimento delle garanzie contrattuali di completamento dell’opera di diritto USA applicate in Italia

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Negli ultimi anni si sono diffuse in Italia delle formule contrattuali finalizzate ad assicurare specifiche garanzie a tutela dell’investitore (distributore o Sales agent) in relazione alla singola produzione cinematografica.

Tale fenomeno assume interesse in rapporto all’applicabilità delle stesse alle produzioni cinematografiche nazionali che, sempre più frequentemente e in linea con la ratio della legge n. 220/2016, sono destinatarie di investimenti e oggetto di interesse da parte di produttori, soprattutto indipendenti, di nazionalità estera.

Tra le figure contrattuali statunitensi, di maggior interesse ai fini che ci occupano, vale la pena richiamare l’attenzione sui seguenti istituti:

  • Completion bond (o garanzia/cauzione di completamento) che costituisce, come […] un’assicurazione che garantisce alle banche ed altri finanziatori la consegna di un film nei tempi e senza superare i costi previsti dal budget approvato;
  • Self completion guarantee che rappresenta una ulteriore forma di controllo diretto sul rispetto del budget da parte del produttore.

In tal senso, quindi, si impone di procedere alla preliminare analisi del rapporto tra detti istituti giuridici di diritto estero e la disciplina relativa alla fruizione del credito di imposta cinematografico di cui alla legge n. 220/2016.

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L’articolo è estratto dall’eBook “Tax credit Cinema, Musica e Videogiochi” un volume digitale, appena aggiornato con le più recenti novità del settore, che fornisce un quadro generale su tutte le disposizioni agevolative presenti nel comparto del cinema, dell’audiovisivo, della produzione di videogiochi e della musica.

I principali argomenti trattati dall’eBook “Tax credit Cinema, Musica e Videogiochi” sono:

  • i soggetti e i contratti nel settore cinematografico;
  • il credito di imposta cinematografico e audiovisivo;
  • il credito di imposta per la produzione di videogiochi e per la musica;
  • modalità di dichiarazione, utilizzo, compensazione e cessione dei crediti di imposta;
  • approfondimento dei profili fiscali;
  • controlli e sanzioni.

1) Il “Completion bond”

Il Completion bond, come visto, è una fideiussione che garantisce che un progetto sarà completato nei tempi previsti, nel rispetto del budget e senza ulteriori gravami.

Lo strumento rientra tra le cc.dd. “cauzioni di completamento” che, come noto, vengono utilizzate principalmente nel settore edile, ma il loro utilizzo è stato esteso anche ai settori della produzione cinematografica e dei videogiochi.

Tuttavia, il Completion Bond assume connotazioni diverse rispetto al tradizionale contratto obbligazionario o a una garanzia di performance in quanto, mentre le obbligazioni contrattuali e di prestazione garantiscono il completamento con successo di un contratto, una garanzia di completamento garantisce il completamento con successo di un intero progetto.

Infatti, un progetto che richiede una garanzia di completamento potrebbe anche richiedere garanzie contrattuali separate per garantire il completamento con successo di alcune parti di quello stesso progetto.


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Il Completion bond, che deve essere stipulato tra produttore, finanziatore (banca o altro finanziatore) e un Istituto assicurativo, ha lo scopo, dunque, di garantire ai finanziatori che:

  • il produttore completerà e consegnerà il film in linea con il budget ed il programma di produzione approvato dalla banca o dai finanziatori;
  • la compagnia assicurativa, in qualità di garante del completamento dell’opera, ove necessario:
  • assumerà la direzione della produzione per assicurare la consegna del film in linea con il citato programma di lavoro;
  • a tal fine anticiperà i costi eccedenti il menzionato budget per il completamento e la consegna del film;
  • rimborserà alle banche ed ai finanziatori tutte le somme investite nel film nel caso di abbandono della produzione.

È anche possibile che la società di produzione riesca a farsi anticipare le risorse finanziarie, in tutto o in parte, dallo stesso soggetto (distributore internazionale o Sales agent) che, come visto nella precedente parte del lavoro, acquista i diritti di distribuzione del film dietro pagamento del cd. “Minimo garantito” (viene anticipata, in sintesi, una parte del Minimo garantito che usualmente viene pagato dopo la delivery del film).

In questo caso il distributore internazionale, oltre a poter chiedere la sottoscrizione di un Completion bond, potrebbe richiedere la sottoscrizione di una “Self completion guarantee”.

2) La “Self completion guarantee” e il meccanismo del “direction to pay”

Come accennato, a differenza del Completion bond in cui il rapporto è tra il produttore, la banca o altro finanziatore ed una assicurazione, la Self completion guarantee è un rapporto diretto tra il produttore ed il finanziatore (in questo caso il Sales agent).

Tale formula di garanzia, che ha costi più moderati rispetto al Completion bond, consente comunque di avere un controllo diretto sul rispetto del budget e del programma di produzione approvato mediante il meccanismo del direction to pay sulla cui scorta il produttore incarica il finanziatore (Sales agent) di fare i pagamenti in favore dei propri fornitori per suo conto, portando tali pagamenti in riduzione dalle somme da ricevere dallo stesso finanziatore a titolo di Minimo garantito.

Grazie a tale meccanismo il finanziatore, similmente a quanto già in uso anche nella Pubblica amministrazione ad opera dell’art. 15 del Codice dei contratti pubblici, provvede direttamente a soddisfare i debiti vantati dai singoli fornitori con la possibilità, così facendo, di assicurarsi del coretto svolgimento del lavoro e quindi del rispetto del programma di produzione e del budget attraverso un rapporto diretto con i fornitori stessi.


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3) L’utilizzo della Self completion guarantee in ipotesi di produzione internazionale Italia-USA

Sulla base di quanto sopra rilevato, dunque, nei casi di produzione internazionale con riprese in Italia e USA, ove non si provveda alla sottoscrizione della Self completion guarantee, il Produttore nazionale dovrà effettuare i pagamenti autonomamente verso tutti i fornitori italiani e statunitensi incassando, in base a quanto previsto dal contratto di distribuzione, il Minimo Garantito dal finanziatore/Sales agent.

Ove, di contro, si proceda alla sottoscrizione di una Self completion guarantee il produttore italiano potrà effettuare i pagamenti in via diretta solamente nei riguardi dei fornitori nazionali incaricando il finanziatore/Sales agent di effettuare i pagamenti nei riguardi dei fornitori statunitensi con la conseguenza che il Minimo garantito che il finanziatore/Sales agent dovrà riconoscere al produttore sarà decurtato delle somme anticipate in pagamento dei fornitori esteri.


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4) Per saperne di più

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