×
HOME

/

DIRITTO

/

IL CONDOMINIO 2025

/

RENDICONTO CONDOMINIALE: ERRORE DI CALCOLO E VARIAZIONI IN ASSEMBLEA

Rendiconto condominiale: errore di calcolo e variazioni in assemblea

Rendiconto condominiale: l’errore di calcolo non può essere corretto dal solo amministratore. Una interessante Cassazione del 2025 chiarisce le regole

Ascolta la versione audio dell'articolo

Nel condominio, il rendiconto annuale deve essere composto da tre documenti distinti, ciascuno con una funzione ben precisa, come stabilito dall’art. 1130-bis c.c. e confermato dalla giurisprudenza.

Il primo documento è il registro di contabilità (chiamato anche libro di cassa o registro cronologico), che deve riportare in modo dettagliato e in ordine temporale tutte le entrate e le uscite. 

Questo consente ai condomini di verificare se le somme incassate da ciascuno corrispondono alle spese effettivamente sostenute per la gestione del condominio. 

Il secondo documento è il riepilogo finanziario, detto anche stato patrimoniale. 

Serve a rappresentare la situazione economica complessiva del condominio, indicando i crediti (cioè le quote non ancora versate dai condomini) e i debiti (le spese ancora da pagare), tenendo conto anche delle gestioni precedenti. 

Il terzo documento è la nota esplicativa, una relazione che descrive in modo chiaro e sintetico gli aspetti più rilevanti della gestione, le scelte effettuate, le eventuali problematiche emerse e i rapporti in corso, offrendo una visione d’insieme della situazione contabile e amministrativa. 

Se anche solo uno di questi tre documenti manca, i condomini non sono adeguatamente informati sulla reale situazione patrimoniale del condominio. 

In tal caso, la delibera di approvazione del rendiconto può essere annullata anche se i condomini hanno comunque il diritto di consultare i documenti giustificativi di spesa. 


Dall'8 ottobre  2025 è partito il Master in diritto condominiale con la direzione scientifica di Luca Santarelli -  6 incontri in diretta.

Può interessarti il Software per l'invio delle spese di ristrutturazione e risparmio energetico che consente di inserire i dati relativi alle spese per  recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati su parti comuni.

1) L’errore di calcolo e le variazioni in assemblea

Il problema è che spesso il rendiconto è completo (cioè sono presenti tutti i documenti richiesti dalla legge sopra citati) ma presenta un errore contabile (ad esempio l’addebito di una somma errata al singolo condomino). 

Del resto, in linea generale, i condomini che partecipano all’assemblea, nel deliberare sul rendiconto e sulla relativa documentazione contabile, non si limitano a decidere se approvare o meno il bilancio così come predisposto dall’amministratore, ma possono anche proporre modifiche o correzioni all’esito della discussione.

Tali possibilità, che incidono direttamente sul contenuto della delibera, dovrebbero essere tenute in debita considerazione da parte di quei condomini che scelgono di non presenziare all’assemblea e rinunciano così a partecipare attivamente al confronto.

Per risparmiare tempo l’amministratore trasmette una comunicazione integrativa ai condomini, rendendo noto l’errore e la correzione. 

Si pone però la seguente questione: la semplice comunicazione dell’amministratore, volta a correggere un errore contabile, è sufficiente oppure occorre una nuova approvazione del rendiconto che recepisca formalmente la rettifica. 

In altre parole è possibile affermare che la nota informativa inviata dall’amministratore evita l’impugnazione della delibera di approvazione da parte del condomino al quale è stato erroneamente addebitato un costo?

2) La posizione della Cassazione

La Cassazione ha analizzato il caso di una condomina alla quale, a causa di un errore contabile dell’amministratore, era stata ingiustamente richiesta la restituzione di un rimborso assicurativo già percepito

Successivamente, l’amministratrice si rendeva conto dell’errore e inviava una nota ai condomini chiarendo la situazione

Tuttavia la condomina impugnava la delibera davanti al Giudice di Pace, che però respingeva la domanda ritenendo che non vi fosse stata una vera delibera, ma solo un chiarimento assembleare. 

In appello, il Tribunale ribaltava la decisione, riconoscendo che la delibera esisteva e che la richiesta di restituzione era stata effettivamente votata, confermando così l’interesse della condomina ad agire.

Il Tribunale sottolineava che l’amministratore non poteva modificare autonomamente la delibera, essendo solo esecutore delle decisioni assembleari, e che la correzione proposta non era mai stata approvata dal condominio. 

Inoltre confermava l’errore contabile e annullava la delibera impugnata.

La Cassazione (con l’ordinanza 11 ottobre 2022 n. 29618) ha confermato che l’amministratore non può correggere autonomamente un errore contabile tramite una semplice nota esplicativa

Quando si tratta di modificare dati già approvati nel rendiconto, è necessario un nuovo passaggio assembleare che formalizzi la rettifica.

3) Una recente sentenza di merito

L’assemblea dei condomini può anche proporre modifiche o correzioni, se emergono criticità durante la discussione. Tuttavia, queste modifiche non possono essere approvate immediatamente nella stessa seduta. È necessario che anche i condomini assenti vengano messi a conoscenza delle variazioni apportate. Per garantire trasparenza e correttezza, il bilancio modificato deve essere rielaborato e presentato in una nuova assemblea, dove potrà essere discusso e votato nella sua versione aggiornata. In altre parole, non è possibile modificare e poi approvare il documento rielaborato nella medesima riunione, perché verrebbero lesi i diritti degli assenti che, nel decidere se partecipare o meno all’assemblea, si erano basati sul bilancio originario e, inoltre, non hanno avuto modo di esaminare le variazioni (Trib. Udine 28 agosto 2025 n. 592).

Fonte immagine: Foto di PublicDomainPictures da Pixabay
La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Possibilità di utilizzare il motore di ricerca con AI

2

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

3

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

4

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

5

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

6

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

Leggi anche

IL CONDOMINIO 2025 · 09/12/2025 Incarichi professionali conferiti dall’amministratore di condominio: i limiti

L'operato dell'amministratore di condominio: quali incarichi può assolvere in autonomia

Incarichi professionali conferiti dall’amministratore di condominio: i limiti

L'operato dell'amministratore di condominio: quali incarichi può assolvere in autonomia

Amministratori di condominio: definite le indennità 2025

Dal 1° ottobre 2025 scatta l’indennità di vacanza contrattuale prevista dal CCNL per amministratori dipendenti di studi professionali: la tabella degl importi per tutti i livelli.

Telecamere installate dal singolo condomino: indicazioni del Garante

Le telecamere installate dal singolo condomino: le indicazioni delle Linee Guida del Garante e della giurisprudenza

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2025 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Paolo Maggioli.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Paolo Maggioli.