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IL DIRITTO DEL CONDOMINO DISABILE A UN POSTO AUTO

Il diritto del condomino disabile a un posto auto

Il diritto del condomino disabile a un posto auto: gli importanti chiarimenti della giurisprudenza recente

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L’art. 1102 del codice civile, che regola l’uso delle parti comuni in condominio, deve essere interpretato alla luce della normativa a tutela delle persone con disabilità e dei principi costituzionali ricavabili dagli articoli 2, 3, 32 e 42, comma 2, della Costituzione. Ne consegue che il diritto di ciascun condomino di utilizzare le parti comuni deve essere armonizzato con le esigenze di chi, a causa di una ridotta o assente capacità motoria, necessita di interventi, strutture o servizi che gli permettano di accedere all’edificio e di usufruirne in modo autonomo e dignitoso.

Ciò comporta, in particolari casi, la compressione del diritto di comproprietà per la maggioranza dei condomini a favore di una maggiore tutela ed ampliamento del diritto per il comproprietario disabile.



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1) Il posto auto nel cortile

Il diritto del condomino con disabilità a ottenere un posto auto riservato all’interno del cortile condominiale trova fondamento in principi costituzionali di primaria importanza. In particolare, tale esigenza è strettamente connessa al diritto inviolabile di condurre una vita relazionale normale, tutelato dall’articolo 2 della Costituzione, e al diritto alla salute, garantito dall’articolo 32. Questi diritti assumono un rilievo superiore rispetto al diritto di proprietà, che, ai sensi dell’articolo 42, comma 2, può essere limitato per garantire il rispetto del dovere di solidarietà sociale. Quest’ultimo impone di rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona e il superamento delle disuguaglianze, come previsto dall’articolo 3, secondo comma, della Costituzione.

La normativa ordinaria ha recepito questi principi attraverso la legge n. 13 del 1989 e la legge n. 104 del 1992, segnando un cambiamento profondo nell’approccio ai diritti delle persone con disabilità. In questo contesto, la richiesta di un posto auto riservato non è un privilegio, ma una misura necessaria per garantire pari dignità e autonomia, nel rispetto dei valori costituzionali e della normativa vigente.


2) Turnazione e posto per il portatore di handicap

Merita di essere prese in esame una vicenda sorta all’interno di un condominio dotato di soli nove posti auto, a fronte di sedici condomini che ne hanno fatto richiesta. A causa di questa evidente sproporzione, è stato adottato un sistema di turnazione per l’assegnazione degli stalli, al fine di garantire un utilizzo equo delle aree di parcheggio comuni. Un condomino portatore di handicap ha ripetutamente chiesto di essere esonerato dalla rotazione e di poter utilizzare stabilmente uno stallo, evidenziando l’impossibilità di parcheggiare altrove. L’amministratore ha proposto invece una rotazione mensile tra i condomini con ridotta capacità motoria, in base alla normativa che prevede un posto riservato ogni 50 disponibili. Temendo un danno grave e imminente alla propria possibilità di parcheggiare in condizioni compatibili con la sua disabilità, il condomino ha adito il Tribunale con ricorso d’urgenza ex art. 700 c.p.c., chiedendo che gli fosse riconosciuto formalmente il diritto esclusivo all’utilizzo di uno stallo nel cortile condominiale. Il Tribunale ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti entrambi i presupposti richiesti dall’art. 700 c.p.c.: il fumus boni iuris, ossia la fondatezza della pretesa, e il periculum in mora, cioè il rischio concreto di un danno grave e irreparabile in caso di ritardo nell’intervento. A tale proposito il giudice partenopeo ha notato che la prospettata turnazione, se applicata, avrebbe compromesso in modo significativo l’autonomia e la possibilità di svolgere le attività quotidiane del ricorrente, con un impatto diretto sulla sua salute e dignità. In particolare, il giudice ha riconosciuto che la condizione medica del ricorrente comportava una necessità assoluta e non differibile di poter parcheggiare in modo stabile e agevole il più vicino all’ingresso della sua abitazione (Trib. Napoli 1 settembre 2025). 

3) Stallo assegnato al condomino portatore di handicap inutilizzabile: la reazione dell’amministratore di sostegno

Un’altra vicenda giudiziaria che merita di essere presa in considerazione è quella nata dall’iniziativa dell’amministratore di sostegno di un condomino con disabilità grave che ha citato in giudizio il condominio per far valere il diritto del proprio assistito a usufruire di un posto auto e di un passaggio carrabile, entrambi formalmente previsti negli atti di compravendita e nei titoli di proprietà. Nonostante tali diritti fossero riconosciuti sulla carta, nella pratica il posto auto risultava inutilizzabile, poiché collocato in un’area condominiale destinata alle manovre di ingresso e uscita degli altri condomini.

Dopo una lunga fase istruttoria, che ha coinvolto anche una consulenza tecnica d’ufficio, il Tribunale ha riconosciuto che l’attore, pur essendo formalmente titolare del posto auto, non poteva concretamente utilizzarlo senza compromettere la funzionalità dell’area condominiale. Il giudice palermitano ha tuttavia ribadito che il diritto della persona disabile a disporre di uno spazio idoneo per la sosta del proprio veicolo è garantito non solo dalla normativa vigente, ma anche dai principi costituzionali, in particolare quelli che tutelano la salute, l’uguaglianza e la dignità della persona.

Il giudice ha quindi stabilito che il condominio ha l’obbligo di garantire un posto auto accessibile al soggetto disabile, anche se ciò comporta una riorganizzazione degli spazi comuni o l’introduzione di una turnazione tra gli altri condomini

Il Tribunale ha riconosciuto il diritto del disabile a usufruire di un posto auto nel cortile condominiale, attribuendogli una posizione prioritaria rispetto agli altri comproprietari e sollecitando il condominio a deliberare una regolamentazione equa dell’uso degli spazi residui.

La richiesta di risarcimento danni è stata considerata assorbita, poiché il giudice ha ritenuto che la tutela del diritto principale, cioè l’assegnazione di un posto auto alternativo, fosse sufficiente a risolvere la questione (Trib. Palermo 19 settembre 2025 n. 3516).

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