La procedura di compensazione orizzontale dei debiti fiscali e previdenziali con crediti che il contribuente vanta nei confronti degli enti impositori (ad es., il credito IVA utilizzato per pagare l’IRES, ecc.), prevista dall’art. 17 del d.lgs. 9.7.1997, n. 241, subirà un inasprimento a decorrere dal 1°.1.2026 poiché:
- è ridotto da 100.000 euro a 50.000 euro il divieto all’utilizzazione dei crediti di imposta;
- è introdotto un nuovo divieto alla compensazione per il pagamento dei contributi previdenziali verso l'INPS e dei premi assicurativi verso l’INAIL.
L'articolo continua dopo la pubblicità
Ti consigliamo: Compensazioni 2025 | eBook
1) La stretta sulle compensazioni per l'anno 2026: la disciplina attuale
L’art. 37, comma 49-quinquies, del d.l. 4.7.2006, n. 223, attualmente in vigore, non consente di operare la compensazione mediante il modello F24
se il contribuente ha debiti iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi ad atti che sono stati emessi dall’Agenzia delle entrate per importi che complessivamente sono superiori a 100.000 euro per i quali i termini di pagamento sono scaduti e non sono in essere provvedimenti di sospensione.
In tale computo sono compresi gli atti di recupero che sono stati emessi ai sensi dell’art. 1, commi da 421 a 423, della l. 30.12.2004, n. 600, nonché le somme ancora dovute per i pagamenti rateali per i quali si è verificata la decadenza.
Ne sono esclusi, invece, i crediti verso l’INPS e l’INAIL che sono indicati alle lettere e), f) e g) del comma 2 del citato art. 17.
L’entità del credito prescinde dal fatto che l’iscrizione a ruolo sia stata fatta a titolo provvisorio o definitivo. Il debito è scaduto se il pagamento non è stato
eseguito entro 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento o dell’atto impositivo e di 90 giorni per gli avvisi di accertamento esecutivi.
Va prestata attenzione al fatto che il superamento della soglia di 100.000 non consente la compensazione, con la connessa conseguenza di irrogazione della sanzione.
Ad esempio, se il debito è di 120.000 euro, la compensazione può essere eseguita se l’interessato effettua il versamento di un importo che lo riduca al di sotto di tale importo.
Ti potrebbero interessare:
- Ravvedimento operoso 2025 aggiornato con le novità normative e con il nuovo tasso di interesse legale pari al 2,00% a far data dal 01/01/2025
- Tutti i casi di Ravvedimento prima e dopo il 1° settembre 2024 (eBook 2024)
- Rateazione cartelle: calcolo Indici Liquidità Alfa Beta (Excel)
- Guida alle dichiarazioni integrative (eBook)
- Compensazioni (eBook)
- Guida alla cartella di pagamento (eBook)
Scopri le nostre Promozioni presenti sul Business Center, E-book e utilità per aiutarti nella tua attività
2) La compensazione dal 1°.1.2026
L’art. 26 della bozza di legge di bilancio per l’anno 2026 riduce la possibilità di eseguire la compensazione poiché l’importo di 100.000 euro è ridotto a
50.000 euro.
Attualmente, i contribuenti eseguono i versamneti con il modello F24 con eventuale compensazione dei crediti fiscali anche con i debiti verso l’INPS e l’INAIL nonché dei crediti verso l’INPS e l’INAIL con i debiti fiscali.
Il testo dell’art. 4-bis, comma 1, del d.lgs. 29.3.2024, n. 35, viene ad essere completamene riscritto in quanto “i crediti di imposta diversi da quelli emergenti dalle imposte non possono essere utilizzati in compensazione, ai sensi dell’art. 17 del d.lgs. 9.7.1997, n. 241, ai fini del pagamento dei debiti
di cui all’art. 17, comma 2, lett. e), f) e g), del medesimo decreto. Tale divieto si applica anche ai suddetti crediti di imposta trasferiti a soggetti diversi dal titolare”.
Secondo la norma attualmente in vigore, le banche e gli intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dall’art. 106 del d.lgs. 1.9.1993, n. 385, le società appartenenti ad un gruppo bancario di cui al precedente art. 64, le imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia di cui al d.lgs, 7.9.2005, n. 209, a partire dall’anno 2025, per le rate dei crediti di imposta che derivano dalle operazioni di cessione o sconto in fattura relative agli interventi edilizi di cui all’art. 121, lett. a) e b), del d.l. 19.5.2024, n. 34 (c.d. “bonus 110%), non possono eseguire la compensazione con i debiti di cui all’art. 17, comma 2, lett. a), f) e g) del citato d.lgs. n. 241.
La nuova versione ha per oggetto “i crediti di imposta diversi d quelli emergenti dalla liquidazione delle imposte” per i quali è vietata la compensazione per il pagamento:
- a) dei contributi previdenziali dovuti dai: titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali, comprese le quote associative (lett. e); dai datori di lavoro e dai committenti prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa (lett. f);
- b) dei premi di assicurazione contro gli infortuni (lett. g).
Ti potrebbero interessare:
- Ravvedimento operoso 2025 aggiornato con le novità normative e con il nuovo tasso di interesse legale pari al 2,00% a far data dal 01/01/2025
- Tutti i casi di Ravvedimento prima e dopo il 1° settembre 2024 (eBook 2024)
- Guida alle dichiarazioni integrative (eBook)