Con la Circolare n. 24 del 10 settembre 2025 sono stati forniti i primi chiarimenti applicativi sul manifesto merci in arrivo e in partenza (MMA e MMP), in attuazione della Determinazione Direttoriale n. 16914/RU del 25 luglio 2025 e degli articoli 61 e 62 delle Disposizioni Nazionali Complementari al Codice Doganale dell’Unione (DNC), introdotte con il D.lgs. 141/2024.
Il documento in commento mira a uniformare la prassi a livello nazionale, individuando i casi di obbligo ed esenzione, con particolare attenzione alle provviste e dotazioni di bordo, alle categorie di navi interessate e ad alcune ipotesi ricorrenti di semplificazione.
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1) Provviste e dotazioni di bordo: la prova dell'imbarco
La Circolare chiarisce che, per le provviste e dotazioni di bordo destinate ad aeromobili e navi, la dichiarazione di esportazione costituisce prova dell’avvenuto imbarco, in linea con l’art. 74 DNC e con l’art. 269, par. 2, lett. c) CDU. Si tratta di un adempimento con funzione esclusivamente probatoria: le merci, pur soggette a formalità doganali, mantengono la posizione unionale e non subiscono ulteriori vincoli doganali, fermo restando il rispetto delle norme fiscali (accise, IVA e altre discipline specifiche). La novità principale riguarda l’utilizzo del Manifesto Merci in Partenza (MMP) come documento idoneo a dimostrare l’imbarco delle provviste esenti IVA (art. 8-bis DPR 633/1972), senza che sia più necessario presentare nel porto successivo il Manifesto Merci in Arrivo (MMA) per attestare le giacenze. Restano valide le semplificazioni introdotte dalla Circolare 18/D/2010, come il “memorandum di imbarco” e la dichiarazione cumulativa, utilizzabili quando non sia oggettivamente possibile presentare subito la dichiarazione di esportazione. Diversamente, per l’approvvigionamento di carburante destinato alle imbarcazioni continua ad applicarsi la disciplina accise prevista dalle Risoluzioni 1/D e 69/E del 2017, basata sulla sola prova di imbarco ai fini fiscali.
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2) Navi da diporto e navi da crociera: due regimi distinti
Il documento precisa che tra le categorie esentate dall’obbligo di presentare il manifesto rientrano le navi da diporto, intendendo qualsiasi costruzione destinata alla navigazione da diporto, indipendentemente dalla lunghezza e dal mezzo di propulsione, in coerenza con il Codice della Navigazione. Diversa è invece la disciplina per le navi da crociera, che svolgendo attività commerciale non possono essere assimilate alle navi da diporto e non beneficiano quindi dell’esenzione generale: in questi casi, il Manifesto Merci in Arrivo (MMA) deve essere presentato soltanto quando vengono sbarcate merci non unionali, mentre nessun adempimento è richiesto se tali merci restano a bordo per tutta la durata della crociera.
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3) Ulteriori ipotesi di esonero
Il manifesto non deve essere presentato quando le merci vengono scaricate e ricaricate sullo stesso mezzo di trasporto per esigenze di stivaggio (art. 139, par. 2, CDU), ad esempio nel rifornimento provviste di una nave da crociera o nello scarico temporaneo di container da un aereo. L’esonero vale anche per le merci non unionali scortate da T1 a bordo di navi o aeromobili su tratte unionali (fermo quanto previsto dalle autorizzazioni ex art. 233, par. 4, lett. e) CDU e dall’uso del documento di trasporto elettronico), così come per i T1 movimentati nei Servizi Regolari di trasporto marittimo (RSS) autorizzati ai sensi dell’art. 120 del Reg. 2015/2446. Stesso esonero si applica al cabotaggio tra porti nazionali con merci scortate da T2L e ai beni privati al seguito dei passeggeri (es. autovetture imbarcate su rotte extra-UE). Attenzione però: per navi e aeromobili in partenza verso Paesi extra-UE, il MMP è obbligatorio in tutti i casi in cui sia prevista una dichiarazione pre-partenza ai sensi dell’art. 263 CDU.