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SEMILAVORATI AURIFERI SOTTO L'IVA ORDINARIA

Semilavorati auriferi sotto l'iva ordinaria

Secondo l’Agenzia delle Entrate, l’assemblaggio non costituisce attività di lavorazione o trasformazione.

Ascolta la versione audio dell'articolo

I beni in oro impiegati in attività di assemblaggio/montaggio finalizzate alla realizzazione di oggetti utilizzabili dal consumatore finale, non rappresentano semilavorati e non beneficiano del regime di inversione contabile (reverse charge); conseguentemente, per gli acquisti e le importazioni di tali manufatti, l’imposta sul valore aggiunto deve essere assolta secondo le modalità ordinarie. 

È questa la posizione assunta dall’Agenzia delle Entrate in risposta a una specifica istanza di consulenza giuridica presentata dall'Associazione A.N.T.I.C.O., in seguito alle modifiche apportate alla Legge n° 7/2000, dal Decreto Legislativo n° 211/2024.

Tali modifiche, infatti, hanno introdotto una nuova definizione di “materiale d’oro ad uso industriale”, che include ora la materia prima aurifera grezza destinata a fusione o successiva trasformazione, sia in forma di semilavorati, come definiti dall'articolo 1, comma 1, lettera c), n° 3 del D.P.R. 150/2002 (Regolamento Titoli e Marchi), di purezza pari o superiore a 325 millesimi sia in qualunque altra forma e purezza.

Nel dettaglio, i semilavorati definiti dall'articolo 1, comma 1, lettera c), n° 3 del D.P.R. 150/2002, si riferiscono in modo specifico ai prodotti di processi tecnologici di qualsiasi natura meccanici e non che, pur presentando una struttura finita o semifinita non risultano diretti ad uno specifico uso o funzione, ma sono destinati ad essere intimamente inseriti in oggetti compositi, garantiti nel loro complesso dal produttore che opera il montaggio.

Da tanto, quindi, si è reso necessario un intervento chiarificatorio, volto a comprendere se la Risoluzione AdE n. 161/E del 2005 potesse considerarsi, di fatto, superata. 

1) Semilavorati auriferi sotto l'iva ordinaria

Più precisamente, con tale documento l’Agenzia escludeva esplicitamente dal novero dei semilavorati, le montature di anelli o le chiusure per collane e bracciali in quanto considerati beni finiti sottoposti a processi di assemblaggio e/o incastonatura che non necessitano di un’ulteriore stadio di lavorazione o trasformazione, quale condizione necessaria per poter assumere la qualifica di materiale d’oro e conseguentemente scontare l’applicazione del reverse charge.

Per effetto delle novità normative avanti richiamate, dunque, si ricava che il requisito qualificante di semilavorato abbinato al successivo processo di lavorazione e trasformazione a cui l’Agenzia faceva espressa menzione, lascia ora spazio al processo di montaggio/assemblaggio menzionato dalla nuova Legge n° 7/2000 e dal Regolamento Titoli e Marchi.

L’attuale definizione di semilavorati richiamata dalla Legge n° 7/2000, infatti, attiene alle componenti aventi le caratteristiche di prodotti finiti o semifiniti privi di uno specifico uso e funzione, oggetto di scambi commerciali tra operatori collocati nella filiera di lavorazione e fabbricazione orafa e destinati ad essere inseriti in oggetti compositi ai fini del completamento del ciclo produttivo per la successiva realizzazione di oggetti utilizzabili dal consumatore finale. Tale interpretazione è stata anche condivisa dal Ministero dell’Economia e delle Finanze che, in una nota alla citata Associazione, afferma che le suddette componenti rappresenterebbero semilavorati riconducibili al materiale d’oro definito dalla Legge n° 7/2000.

Nonostante ciò, l’Agenzia ha confermato la linea espressa con la Risoluzione n. 161/E/2005 specificando che i beni in questione, per le loro caratteristiche intrinseche, non sono destinati alla lavorazione o trasformazione, bensì all’assemblaggio o montatura, quali procedimenti ben distinti dalla vera e propria trasformazione o lavorazione del prodotto originario, e a cui concorrono in qualità di prodotti finiti. Pertanto, ritiene che per l’acquisto e le importazioni di tali manufatti non possa trovare applicazione il meccanismo del reverse charge e l’imposta, quindi, deve essere assolta nei modi ordinari.

E’ evidente, dunque, che tale interpretazione possa sollevare diverse preoccupazioni. Oltre a creare una potenziale discrepanza tra le normative fiscali e quelle amministrative, c'è il rischio che i beni in commento possano essere sottratti alle disposizioni di cui alla Legge n° 7/2000 con riflessi antiriciclaggio e valutari. Per questo motivo, è auspicabile un nuovo intervento chiarificatore da parte delle autorità competenti, per garantire certezza e stabilità a tutte le imprese del settore orafo.

Fonte immagine: Chat gpt
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