La Risposta n. 225/2025 dell’Agenzia delle Entrate riporta al centro dell’attenzione il tema della neutralità fiscale nelle scissioni mediante scorporo.
Pur essendo oggi civilisticamente ammessa anche a favore di beneficiarie preesistenti, l’operazione rimane esclusa dall’ambito applicativo del comma 15-ter dell’art. 173 TUIR.
Ne deriva un disallineamento fra disciplina societaria e regime tributario, che rischia di generare incertezza e contenzioso.
La soppressione, nel testo definitivo del D.Lgs. 192/2024, della previsione poi denominata comma 15-quater mette oggi in risalto le ricadute di quella scelta, divenute particolarmente problematiche alla luce della successiva evoluzione civilistica.
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1) Neutralità fiscale esclusa per scissioni mediante scorporo con beneficiarie preesistenti
La recente risposta n. 225/2025 dell’Agenzia delle Entrate costituisce un passaggio di rilievo in un dibattito che, sin dalla comparsa della scissione mediante scorporo nel nostro ordinamento, ha sollevato perplessità applicative e interrogativi di sistema di non poco conto.
La questione, infatti, non è meramente tecnica, ma chiama in causa la coerenza normativa e la certezza del diritto, principi essenziali per la corretta applicazione della disciplina e per l’attività dei professionisti coinvolti.
Il nodo interpretativo riguarda l’applicabilità del regime di neutralità fiscale di cui all’articolo 173 TUIR anche alle ipotesi di scorporo con beneficiarie preesistenti.
Si tratta di un aspetto centrale, perché dall’estensione o meno di tale regime dipende la qualificazione fiscale di operazioni ormai frequenti nella prassi delle riorganizzazioni societarie.
Come noto, l’articolo 2506.1 c.c., introdotto con il D.Lgs. 19/2023, aveva inizialmente circoscritto l’operazione alle sole società di nuova costituzione, mostrando la volontà del legislatore di contenere l’ambito applicativo e ridurre i margini di incertezza interpretativa.
La prassi notarile, tuttavia, non si era lasciata vincolare da tale formulazione, elaborando soluzioni interpretative favorevoli all’estensione dello strumento anche alle beneficiarie già costituite (Massima n. 209/2023 del Consiglio Notarile di Milano; Massima n. 89/2024 del Consiglio Notarile di Firenze, Pistoia e Prato).
Ed è proprio il D.Lgs. 88/2025 ad aver recepito questa impostazione, consacrando in via normativa la possibilità di rivolgersi anche a società preesistenti.
Sul piano fiscale, il D.Lgs. 192/2024 ha inserito nell’articolo 173 TUIR il comma 15-ter, destinato a estendere il regime di neutralità anche alle operazioni di scorporo.
La norma, tuttavia, prevede un perimetro applicativo peculiare: il comma 10, che disciplina i limiti al riporto di perdite e altri attributi fiscali in capo alla beneficiaria, è stato espressamente escluso, come chiarito nella relazione illustrativa al decreto.
L’esclusione trovava giustificazione nella lettura allora vigente del dato civilistico, che non consentiva di ipotizzare beneficiarie già esistenti e, dunque, non poneva il problema del cosiddetto “commercio delle bare fiscali”.
In questa prospettiva, il legislatore riteneva superfluo introdurre limitazioni specifiche, poiché l’assenza di una società preesistente impediva in radice l’utilizzo distorto di perdite fiscali pregresse o di altri attributi in chiave elusiva.
Nel procedimento che ha condotto al D.Lgs. 192 del 13 dicembre 2024, lo schema approvato il 30 aprile 2024 contemplava un comma 15-quater che estendeva il comma 10 agli scorpori verso beneficiarie preesistenti; tale previsione è stata rimossa in sede di adozione definitiva, recependo le osservazioni della VI Commissione (Finanze) e mantenendo la coerenza con il quadro civilistico dell’epoca.
A distanza di pochi mesi, dopo la modifica civilistica del 2025, la scelta appare oggi particolarmente problematica.
In questo quadro si inserisce la Risposta n. 225/2025: l’Agenzia, chiamata a pronunciarsi su una scissione mediante scorporo verso una beneficiaria già esistente, ha escluso l’applicazione della neutralità, precisando che, alla luce dell’attuale formulazione dell’art. 173, comma 15-ter del TUIR, il regime opera esclusivamente nelle ipotesi in cui la beneficiaria sia di nuova costituzione.
Ne consegue che il trasferimento verso una beneficiaria già esistente non può beneficiare della neutralità di cui all’art. 173, comma 15-ter, TUIR.
Si tratta di una lettura coerente con il dato letterale vigente ratione temporis, ma che oggi, alla luce del D.Lgs. 88/2025, mostra i limiti di un approccio rigidamente testuale.
Civilisticamente, infatti, lo scorporo verso beneficiarie preesistenti è ora pacificamente ammesso, con la conseguenza che la permanenza di una disciplina fiscale più restrittiva finisce per generare un evidente disallineamento normativo e pratico, che alimenta incertezza e riduce l’efficacia dello strumento come mezzo di riorganizzazione societaria.
Sul piano fiscale permane, allo stato, una disciplina che non ricomprende espressamente queste operazioni, con conseguente disallineamento rispetto al profilo civilistico.
In termini pratici, ciò espone le imprese che impiegano lo scorporo a fini di riorganizzazione interna a un’incertezza idonea a comprimere la funzione propria della neutralità fiscale quale principio cardine delle operazioni straordinarie.
La ratio sottesa al comma 10 dell’articolo 173 TUIR offre un appiglio per una ricomposizione sistematica: se il rischio di utilizzo elusivo delle perdite si pone solo in presenza di beneficiarie già esistenti, è proprio a queste ipotesi che la norma dovrebbe estendersi.
Sarebbe dunque coerente che il legislatore, con il prossimo correttivo IRES, reintroducesse una disposizione analoga al soppresso comma 15-quater, riallineando il dato fiscale alla rinnovata cornice civilistica.
In mancanza di un intervento normativo, l’asimmetria rischia di alimentare contenzioso e incertezza operativa.
Il professionista chiamato ad assistere le imprese deve segnalare i profili di rischio connessi alla mancata applicazione della neutralità di cui all’art. 173, comma 15-ter, TUIR, con conseguente applicazione delle regole non agevolate previste per le scissioni, potenzialmente idonee a incidere in modo significativo sulla valutazione di convenienza dell’operazione.
È difficile, infatti, immaginare che uno strumento destinato a semplificare le riorganizzazioni interne possa assolvere efficacemente alla sua funzione se non è assistito da un regime di neutralità coerente e certo.
La vicenda conferma, ancora una volta, che il dialogo tra disciplina civilistica e fiscale non può limitarsi a un inseguimento del dato letterale, ma richiede un disegno organico e coordinato.
L’articolo 173 TUIR, così come riformato, rappresenta un tassello incompleto: è compito del legislatore colmare la lacuna, restituendo al sistema quella linearità che costituisce presupposto imprescindibile per la certezza del diritto e per l’efficienza delle operazioni straordinarie. In questa prospettiva, la risposta n. 225/2025 non va letta solo come un arresto interpretativo, ma come uno stimolo per un intervento normativo non più differibile.
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