Il Consiglio dei Ministri, in data 4 agosto 2025, ha approvato, con procedura d’urgenza, un disegno di legge che introduce disposizioni per il rilancio dell’economia nei territori delle regioni Marche e Umbria.
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1) Marche Umbria nella ZES. La ratio della scelta normativa
Il Disegno di legge approvato dal Governo in data 4 agosto 2025 recante “Disposizioni per il rilancio dell'economia nei territori delle regioni Marche ed Umbria” stabilisce l’inclusione nel perimetro della Zona Economica Speciale per il Mezzogiorno – ZES unica (art. 9 e ss. D.l. 124/2023 convertito in L. n. 162/2023), anche i territori delle Regioni Marche e Umbria, in quanto Regioni in transizione ai sensi del Regolamento (UE) n. 2021/1060[1].
Il DDL – si evidenzia nella Relazione Illustrativa – consente di semplificare i processi amministrativi e di incentivare nuovi investimenti all’interno dei territori interessati, agevolandone il rilancio economico tramite l’applicazione di un importante strumento strategico in grado di determinare ricadute positive sullo sviluppo economico locale e sull’occupazione.
Del resto, l’esclusione dei territori marchigiani e umbri dall’area ZES aveva generato una evidente disparità di trattamento rispetto alle altre regioni del Centro-Sud, già destinatarie di importanti agevolazioni fiscali, contributive e di semplificazioni amministrative (dumping fiscale); con effetti discriminatori a danno delle imprese e dei lavoratori localizzati nei territori delle Regioni Marche e Umbria.
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2) Le agevolazioni fiscali e le semplificazioni amministrative
Il DDL in commento estende ai territori marchigiani e umbri gli incentivi fiscali e le agevolazioni amministrative previste dalla disciplina della ZES Unica.
In particolare, si tratta di:
- semplificazioni di tipo procedimentale, come la riduzione dei termini procedimentali e il rilascio di un’Autorizzazione unica, sostitutiva di tutti i titoli abilitativi e autorizzatori, comunque denominati, necessari alla localizzazione, all'insediamento, alla realizzazione, alla messa in esercizio, alla trasformazione, alla ristrutturazione, alla riconversione, all’ampliamento o al trasferimento nonché alla cessazione o alla riattivazione delle attività economiche, industriali, produttive e logistiche (art. 14, comma 1, D.l. n. 124/2023, cit.). Una misura importante che favorisce gli investimenti, semplificando le procedure. Non a caso spesso gli investitori sono scoraggiati dalla eccessiva burocrazia amministrativa.
- incentivi fiscali, sotto forma di credito di imposta per l’effettuazione di nuovi investimenti (anche non assoggettati ad autorizzazione unica) nella misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027 e nel limite dello stanziamento annuale destinato al finanziamento di detta agevolazione (artt. 16 e 16 bis, norma cit.). Pertanto, i destinatari sono tutti i soggetti titolari di reddito d’impresa, individuabili in base all’articolo 55 del TUIR, indipendentemente dalla natura giuridica assunta, che effettuano nuovi investimenti destinati a strutture produttive situate nelle aree ammissibili. Si tratta di un’agevolazione certamente virtuosa in quanto strettamente legata agli investimenti.
3) Altri contenuti del provvedimento
Il DDL è (provvisoriamente) composto da quattro articoli e stabilisce che, a seguito dell’estensione della disciplina della ZES Unica alle Regioni Marche e Umbria, risulta necessario:
- integrare la composizione della cabina di regia di cui all’articolo 10, comma 1, del D.l. n. 124/2023, con i Presidenti delle Regioni Marche ed Umbria;
- estendere al territorio delle regioni Marche ed Umbria i compiti e le attività della Struttura di missione ZES nonché quelle del Portale web della ZES Unica e dello Sportello unico digitale ZES - S.U.D. ZES
- coordinare la normativa in esame con quella delle Zone Logistiche Semplificate (ZLS).
A seguito della modifica normativa, verrà anche aggiornato il Piano strategico della ZES Unica al fine di individuare i settori da promuovere e quelli da rafforzare, nonchè gli interventi prioritari per lo sviluppo delle Regioni Marche ed Umbria, compresi quelli destinati a favorire la riconversione industriale finalizzata alla transizione energetica, e le connesse modalità di attuazione.
In definitiva, l’ampliamento del perimetro dell’area ZES con l’inclusione delle due Regioni Marche e Umbria si configura senza dubbio come uno strumento strategico per il rilancio dei territori interessati e un importante volàno per le imprese che operano al loro interno, con ricadute positive sullo sviluppo economico locale e sull’occupazione.
[1] Sulla base del prodotto interno lordo (PIL), secondo il Regolamento (UE) n. 2021/1060, le regioni europee si distinguono in: regioni meno sviluppate: con un PIL pro capite inferiore al 75% della media comunitaria; regioni in transizione: con un PIL pro capite compreso tra il 75% e il 100% della media comunitaria; regioni più sviluppate: con un PIL pro capite superiore al 100 % della media comunitaria.