Con Circolare n. 15 del 26.6.2025, l’Agenzia delle Dogane fornisce chiarimenti e istruzioni operative in merito all’applicazione del Regolamento UE n. 2019/880 del 17 aprile 2019 relativo all’introduzione e importazione di beni culturali da Paesi terzi
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1) Ambito di applicazione
Dal 28 giugno 2025 è entrata in funzione la piattaforma europea per l’importazione di beni culturali ICG1 - Import of cultural goods - disponibile sul sistema unionale TRACES NT: la finalità è quella di contrastare il traffico illecito di beni culturali, in particolare di quelli provenienti da Paesi terzi interessati da conflitti armati o da situazioni di instabilità politica, contribuendo così alla tutela del patrimonio culturale mondiale e alla lotta contro il finanziamento del terrorismo.
Nello specifico il citato Regolamento UE definisce le condizioni per l'introduzione e l’importazione nel territorio doganale dell’Unione di beni culturali provenienti da Paesi terzi (come reperti archeologici, manoscritti rari e opere d’arte) che soddisfano determinate condizioni, quali soglie di età e di valore; se ne vieta invece l’introduzione qualora tali beni siano stati rimossi dal territorio del Paese in cui sono stati creati o scoperti in violazione delle disposizioni legislative e regolamentari del paese stesso o se non sia possibile stabilire che siano stati legalmente esportati.
In particolare, l’art. 3 del Regolamento ha disposto che:
- per poter importare i beni rientranti tra le categorie di beni più sensibili (es. oggetti archeologici), elencati nella parte B dell’allegato, è necessaria una licenza di importazione (art. 4), rilasciata da parte dell’autorità competente dello Stato membro (in Italia il Ministero della Cultura MIC);
- per poter importare i beni rientranti tra le categorie di beni meno sensibili elencati nella parte C dell’allegato, è necessaria una dichiarazione dell'importatore (art. 5) con cui deve essere attestata la legittimità dell’esportazione dal Paese terzo.
In entrambi i casi, i documenti devono essere caricati nel sistema ICG e allegati alla dichiarazione doganale.
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2) Verifiche da effettuare in presenza di una licenza di importazione
In presenza di beni soggetti a licenze di importazione rilasciata dal MIC, fatti salvi tutti i consueti controlli di natura doganale, devono, inoltre, essere effettuate le seguenti verifiche:
- se i beni sono vincolati al regime di importazione: accertamento della presenza della documentazione richiesta, della corrispondenza dei beni presentati con quelli descritti nella licenza di importazione e dell’indicazione dell’identificativo della licenza nella dichiarazione doganale;
- se i beni culturali sono vincolati al regime di deposito doganale: di cui all'articolo 240 del CDU, accertamento della corrispondenza del numero di classificazione tariffaria della TARIC, indicato nell’allegato al Regolamento, con quello indicato nella dichiarazione in dogana.
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3) Note operative di sistema
Per verificare la veridicità/autenticità/accuratezza delle licenze di importazione rilasciate dal MIC o delle dichiarazioni dell’importatore, i funzionari doganali incaricati dei controlli devono effettuare l’accesso alla piattaforma europea ICG, disponibile sul sistema unionale TRACES NT.
Nel menu “Documenti” di TRACES NT è disponibile la linea di lavoro ICG per la consultazione delle licenze presentate come documentazione a corredo della dichiarazione doganale.
FUNZIONARI CON RUOLO DI CUSTOM SYSTEM | FUNZIONARI SENZA RUOLO DI CUSTOM SYSTEM |
I funzionari doganali già abilitati al ruolo di “Customs System” hanno diretto accesso alla linea di lavoro ICG. | L’abilitazione può essere richiesta seguendo la procedura:
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In caso di dubbi o sospetti sulla classificazione o autenticità del bene o dubbi in merito alla licenza, alla dichiarazione o all’esenzione indicata ovvero su altri elementi inerenti i beni in argomento, gli Uffici delle dogane, in un’ottica di ampia collaborazione con il MIC, potranno prendere contatti con gli Uffici Esportazione, secondo la rispettiva competenza territoriale, al fine di ottenere supporto nelle attività di controllo.
Infine, nelle ipotesi in cui le autorità competenti ritengano necessario effettuare una verifica “fisica” dei beni culturali, propedeutica al rilascio della prevista licenza (art. 6, par. 3, Regolamento UE 2021/1079), gli Uffici delle dogane consentiranno l’accesso dei funzionari degli Uffici esportazione presso i magazzini di temporanea custodia o altri locali posti sottoposti a vigilanza doganale in cui i beni siano custoditi provvisoriamente prima della presentazione della dichiarazione doganale. L’effettuazione dell’ispezione avverrà sempre previo accordo tra la dogana competente e l’Ufficio esportazione interessato, a spese di quest’ultimo