Il 16 luglio scorso, la VI^ Commissione Finanze della Camera ha approvato, in sede referente, il Testo unificato delle Proposte di Legge C. 1091 (Romano) e C. 1240 (Bagnai) che prevede l'obbligo per le banche di stipulare contratti di conto corrente e sancisce il divieto di recesso unilaterale da rapporti con saldi attivi, se non per motivazioni strettamente connesse all'osservanza delle normative in materia di antiriciclaggio (AML) e antiterrorismo (CTF).
Il provvedimento, che si appresta a passare all'esame dell'Assemblea per la discussione generale il 21 luglio, rappresenta una svolta strategica nell'ottica di una maggiore tutela di privati e imprese nei rapporti con le Banche.
L'obiettivo primario, infatti, è quello di promuovere principi orientati all'inclusione finanziaria, superando le criticità generate da pratiche di chiusura unilaterale di conti e dinieghi all'apertura di nuovi rapporti che molto spesso penalizzano un'ampia platea di soggetti, inclusi operatori che, per la natura della loro attività economica, sono percepiti come maggiormente esposti al rischio di riciclaggio.
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1) Conti correnti: banche obbligate a contratto e a non recedere con presidio antiriciclaggio
Il Testo approvato in VI^ Commissione della Camera si compone di un unico articolo, strutturato in due commi distinti che introducono modifiche sostanziali:
- il Comma 1 reca l’introduzione dell'Articolo 1857-bis nel Codice Civile: tale disposizione stabilisce che le banche non possono in alcun caso esimersi dalla stipula di un contratto di conto corrente con chiunque ne faccia richiesta. L'unica eccezione ammessa riguarda i casi in cui vi siano motivazioni legate al rispetto delle normative AML/CTF. In tali circostanze, l'istituto bancario è tenuto a comunicare l'eventuale diniego di stipula per iscritto e in modo motivato, entro dieci giorni dalla richiesta di apertura del conto corrente. A corollario di ciò, viene introdotto un divieto esplicito per la banca di recedere da un contratto di conto corrente (sia a tempo determinato che indeterminato) quando i saldi siano in attivo, se non per i medesimi motivi legati all'osservanza delle citate norme AML/CTF;
- il Comma 2, invece, prevede l’abrogazione dell'Articolo 33, comma 3, lettera a) del Codice del Consumo (D.lgs. 206/2005): questa previsione è di fondamentale importanza per la tutela del consumatore. La lettera a) in questione, infatti, prevede una deroga alla presunzione di vessatorietà delle clausole che disciplinano il recesso senza preavviso da un contratto a tempo indeterminato tra un professionista e il cliente consumatore. Nello specifico, consentiva ai professionisti del settore finanziario di recedere senza preavviso in caso di giustificato motivo, previa immediata comunicazione al consumatore.
Un contributo determinante alla definizione di questa proposta normativa è giunto dalle istanze e segnalazioni di associazioni di consumatori e imprese.
Tra queste spicca l'Associazione Nazionale che Tutela Il Comparto Oro (A.N.T.I.C.O.), che ha assunto un ruolo primario nell'invocare un intervento legislativo per arginare il fenomeno del "de-risking".
Questo fenomeno, che si manifesta con l'ingiustificata esclusione finanziaria di intere categorie professionali percepite come ad alto rischio di riciclaggio (come quelle del comparto aurifero), ha reso evidente la necessità di un'azione legislativa.
Il testo approvato dalla VI Commissione sarà a breve esaminato dall'Assemblea.
In questa fase, sarà fondamentale considerare anche le osservazioni della Commissione XIV "Politiche dell'Unione Europea". Quest'ultima ha espresso parere favorevole alla proposta, suggerendo di valutare l'opportunità di richiedere il parere della Banca Centrale Europea (BCE), dato che il provvedimento incide su profili relativi ai conti correnti bancari, rientranti nelle competenze della BCE.
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