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FORMAZIONE SICUREZZA DATORI DI LAVORO: GUIDA OBBLIGHI E SCADENZE

Formazione sicurezza datori di lavoro: guida obblighi e scadenze

Tutti gli obblighi formativi aggiornati per i datori di lavoro contenuti, modalità e tempistiche dei corsi previsti dall’Accordo Stato-Regioni 2025

Ascolta la versione audio dell'articolo

Con l’Accordo Stato-Regioni allegato al decreto attuativo dell’art. 37 del D.lgs. 81/2008, aggiornato nel 2025, è  entrata definitivamente in vigore una disciplina unificata e completa per la formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro rivolta anche direttamente ai datori di lavoro .

 I datori di lavoro sono chiamati infatti  ad assicurare la partecipazione dei soggetti aziendali ai percorsi formativi minimi previsti, strutturati per ciascuna figura: lavoratori, preposti, dirigenti e anche se stessi , soprattutto se assumono  direttamente i compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP), come spesso succede nelle aziende di piccole dimensioni.

Vediamo di seguito dall'ampio documento  le principali indicazioni relative alla formazione specificamente richiesta ai datori di lavoro.

Leggi piu in generale Formazione sicurezza nuovi obblighi al via

Per ulteriori dettagli si puo fare riferimento al testo integrale del documento allegato A dell'accordo.

1) Formazione obbligatoria per i datori di lavoro: due percorsi - Soggetti esclusi

L’Accordo individua due percorsi formativi specifici per i datori di lavoro, a seconda che essi:

  1. non svolgano direttamente i compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP);
  2. svolgano direttamente i compiti del SPP, ai sensi dell’art. 34 del D.lgs. 81/2008.

Questi percorsi non sono alternativi a quelli di lavoratori, preposti o dirigenti, ma specifici per il ruolo imprenditoriale.(vedi nei paragrafi successivi i contenuti)

 Esclusioni dagli obblighi formativi per titoli di studio

Il datore di lavoro può essere esonerato dall’obbligo di frequenza del modulo A e/o B del percorso SPP, se in possesso di specifici titoli universitari che certificano il possesso delle competenze previste.

L’esonero riguarda solo il percorso per datore di lavoro che svolge direttamente i compiti del SPP (non il corso base di 16 ore).

Ecco la tabella con i titoli abilitanti all’esonero:

Tipo di laureaClasse di laureaModulo esonerato
Laurea magistraleLM-4, LM-20 → LM-25, LM-27 → LM-35Modulo A e Modulo B
Laurea specialistica4/S, 25/S → 38/SModulo A e Modulo B
Laurea sanitariaLM/SNT 4 e L/SNT 4Modulo A e Modulo B
Diploma di laurea vecchio ordinamentoIngegneria e ArchitetturaModulo A e Modulo B
Master universitario o corso di perfezionamentoCon dichiarazione di equivalenza da parte dell’universitàModulo specifico indicato
Esperienza tecnicaAlmeno 5 anni in materia di sicurezza come pubblico ufficialeModulo A, B e C

Importante: L’esonero va dichiarato e documentato con attestazione dell’università o autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000.

2) Modalità di erogazione gestione e verifiche. I soggetti autorizzati

 I soggetti autorizzati alla formazione sulla sicurezza sul lavoro

  • Regioni e Province Autonome: direttamente o tramite enti accreditati.
  • INAIL: Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro.
  • Enti di formazione accreditati: presso la Regione o Provincia Autonoma secondo i sistemi di accreditamento regionali.
  • Organismi paritetici: costituiti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori.
  • Associazioni sindacali rappresentative: dei datori di lavoro e dei lavoratori.
  • Istituti scolastici e Università: pubbliche e private.
  • Enti bilaterali: costituiti da organizzazioni sindacali e datoriali.
  • Aziende: esclusivamente per i propri lavoratori e con formatori interni abilitati.

Viene ribadito l’obbligo per il datore di lavoro di coinvolgere l’organismo paritetico (ove presente) nella progettazione della formazione, pena l’invalidità della stessa.

Le modalità di svolgimento dei corsi

I corsi possono essere svolti secondo le seguenti modalità:

  • in presenza fisica;
  • videoconferenza sincrona, secondo requisiti tecnici minimi;
  • e-learning (limitatamente a parti teoriche), in conformità a requisiti di piattaforma e tracciabilità;
  • formazione mista (combinazione delle precedenti).

Per ogni corso, il datore di lavoro (se organizza in proprio) o il soggetto formatore esterno deve:

  • predisporre il progetto formativo secondo i criteri metodologici della Parte IV dell’Accordo;
  • assicurare la frequenza del 90% delle ore previste per ammettere il partecipante alla verifica finale;
  • mantenere un registro presenze cartaceo o elettronico;
  • redigere il verbale di verifica finale con esiti documentati;
  • rilasciare un attestato valido su tutto il territorio nazionale.

Tutti i percorsi formativi obbligatori includono una verifica finale che può consistere in:

  • test a risposta multipla;
  • colloquio individuale (in questo caso va verbalizzato con argomenti trattati);
  • prove pratiche, ove previste (es. uso attrezzature, ambienti confinati).

È previsto anche un monitoraggio dell’efficacia della formazione sul campo, da parte del datore di lavoro, che deve verificare il corretto trasferimento delle conoscenze nella pratica operativa.

Gli aggiornamenti vanno eseguiti ogni 5 anni, salvo diversamente previsto (es. aggiornamento del preposto entro 12 mesi se l’ultimo corso è stato svolto più di 2 anni prima dell’entrata in vigore dell’accordo).

3) Formazione generale del datore di lavoro (non SPP)

Durata: 16 ore (più 6 ore aggiuntive per cantieri temporanei e mobili)
Obbligo di aggiornamento: ogni 5 anni, minimo 6 ore

Obiettivi:

  • Fornire al datore di lavoro competenze gestionali, organizzative e giuridiche;
  • Rafforzare la cultura della prevenzione in azienda;
  • Garantire consapevolezza delle responsabilità legali e operative.

Contenuti principali:

ModuloArgomenti formativi
Giuridico-normativoSistema legislativo (D.lgs. 81/08), ruoli e responsabilità, deleghe di funzione, responsabilità penale e civile, sorveglianza sanitaria, organi di vigilanza
Organizzazione e gestione della SSLMisure previste dagli articoli 15 e 30 del D.lgs. 81/08, gestione rischio interferenziale, DUVRI, organizzazione emergenze e primo soccorso, consultazione dei lavoratori
Comunicazione e vigilanzaTecniche comunicative, strumenti per informazione/formazione, controllo interno e vigilanza sul rispetto delle procedure

 MODULO AGGIUNTIVO “Cantieri” (obbligatorio se il datore è impresa affidataria nei cantieri temporanei e mobili):
Durata: 6 ore – contenuti su PSC, POS, coordinamento, cronoprogrammi e verifica condizioni di sicurezza nei lavori edili.

4) Formazione del datore di lavoro che svolge i compiti del SPP

Questo percorso è aggiuntivo rispetto al precedente e si articola in:

  1. un modulo comune (8 ore)
  2. un modulo tecnico-integrativo (12–16 ore, secondo il settore ATECO dell'azienda )

ATTENZIONE L’accesso è subordinato alla frequenza del corso generale per datori di lavoro.

Obbligo di aggiornamento: ogni 5 anni, minimo 14 ore (8 generali + 6 specialistiche)

Obiettivi:

  • Far acquisire competenze operative e tecniche in materia di valutazione dei rischi;
  • Strutturare e aggiornare il DVR aziendale;
  • Gestire misure specifiche di prevenzione e protezione.

1- Contenuti del modulo comune (8 ore):

TemaArgomenti
Valutazione dei rischiCriteri e strumenti di valutazione, struttura del DVR, analisi infortuni mancati
Misure tecniche e DPIRischi per luoghi, attrezzature, agenti fisici e biologici, DPI, segnaletica
Esercitazione praticaRedazione di un DVR completo su caso simulato aziendale

2 - Contenuti moduli integrativi per settore (12 o 16 ore):

Moduli specifici per:

  • Agricoltura e Zootecnia
  • Pesca
  • Costruzioni
  • Chimico e Petrolchimico

Ogni modulo approfondisce:

  • Infortuni tipici del comparto;
  • Rischi legati ad ambienti, impianti, macchinari;
  • Normativa settoriale;
  • Misure di emergenza e prevenzione specialistiche;
  • Gestione del rischio chimico, biologico, fisico e organizzativo.

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5) Scadenze e decorrenze degli obblighi per i datori di lavoro

L’Accordo del 2025 stabilisce scadenze precise per la regolarizzazione degli obblighi formativi già esistenti o in corso di aggiornamento.

L’Allegato III è dedicato al riconoscimento dei crediti formativi già acquisiti da lavoratori, dirigenti, preposti e datori di lavoro prima dell’entrata in vigore del nuovo Accordo.

Viene specificato che i crediti acquisiti entro  la data antecedente l’entrata in vigore dell’accordo -  25 maggio 2025-  sono valorizzati se:

  • coerenti con i contenuti minimi dell’Accordo 2025;
  •  completati presso enti accreditati;
  •  documentabili con attestati validi.

Esoneri totali o parziali dalla frequenza sono ammessi per:

  • chi ha già svolto corsi conformi alla normativa previgente;
  • chi ha svolto formazione specifica aziendale equivalente (da valutare caso per caso);
  • chi è in possesso di titoli di studio coerenti (es. ingegneria, tecniche della prevenzione ecc.);
  • chi ha svolto esperienza professionale documentabile (in ruoli con responsabilità prevenzionistiche).

Viene ribadito il termine massimo del 25 maggio 2027 per l’adeguamento della formazione ai nuovi criteri.

 Decorrenze specifiche:

  • Il datore di lavoro che svolge i compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP) e ha già effettuato formazione in base al precedente accordo del 2011, mantiene il credito formativo.
  • L’obbligo di aggiornamento scatta ogni 5 anni dalla data del primo attestato, anche per i corsi completati prima dell’entrata in vigore dell’accordo, salvo che siano trascorsi più di 5 anni senza aggiornamento.
  • Per i preposti, se la formazione è stata svolta da oltre 2 anni alla data di entrata in vigore del nuovo accordo, l’aggiornamento deve avvenire entro 12 mesi da tale data.

 Tempistiche principali per i datori di lavoro:

ObbligoTempisticaNote operative
Prima formazione (generale 16h)Entro 90 giorni dalla presa in carico dell’incarico o avvio impresaValida in tutta Italia con attestato
Modulo cantieri (6h)Solo se attività in cantieri temporanei e mobiliDa integrare entro il corso principale
Formazione SPP (modulo 8h + integrativo)Da svolgere dopo il corso generaleSecondo settore ATECO (12–16h)
Aggiornamento (generico)Ogni 5 anni dalla data attestatoDurata minima: 6 ore
Aggiornamento per SPPOgni 5 anni dalla data attestatoDurata minima: 14 ore (8 + 6)



Fonte immagine: Foto di Miro Alt da Pixabay
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