Esecuzione di un processo valutativo approfondito per l’individuazione delle anomalie e assenza di meccanismi segnalativi automatici basati su approcci cautelativi, sono questi i principi fondamentali richiamati nel documento posto in pubblica consultazione il 3 luglio scorso dalla Unità di Informazione Finanziaria, recante le nuove Istruzioni per la rilevazione e la segnalazione delle operazioni sospette (S.O.S.) che sostituiranno il precedente Provvedimento UIF del 4 maggio 2011.
Nello specifico, le menzionate Istruzioni mirano a rafforzare e ottimizzare la collaborazione attiva dei soggetti obbligati alla disciplina antiriciclaggio (tra questi i soggetti obbligati al D.lgs n° 231/07 e gli Operatori assoggettati alle disposizioni di cui al D.lgs n° 92/2017, c.d. Operatori Compro Oro), favorendo il miglioramento dei processi di individuazione, esame e segnalazione delle attività sospette.
In altri termini, l’obiettivo primario è quello di assicurare che le segnalazioni (S.O.S.) non siano solo tempestive e complete, ma anche caratterizzate da un patrimonio informativo di elevata qualità che consenta alle Autorità preposte di svolgere con più efficienza le attività investigative.
Acquista ora “Antiriciclaggio a misura di commercialista” e proteggi il tuo studio dalle criticità di compliance.
Ti consigliamo:
1) S.O.S Antiriciclaggio: valutazioni integrate per superare gli automatismi
Nel documento in esame, infatti, viene evidenziato che la segnalazione di operazioni sospette rappresenta l’esito di un processo valutativo che non deve fermarsi alla mera individuazione di potenziali anomalie di natura soggettiva e oggettiva, bensì deve indurre i soggetti interessati ad approfondire le analisi sulle specifiche rilevazioni effettuate; tanto, al fine di comprendere se i sospetti emersi possano essere giustificati da ragionevoli motivazioni, ovvero se rappresentino effettivamente un presupposto che faccia scattare la segnalazione alla UIF.
Come espressamente raccomandato dalla Unità di Informazione Finanziaria, quindi, il processo valutativo in commento presuppone l’assenza di qualsivoglia automatismo e di approcci cautelativi per esempio fondati sul semplice superamento di soglie quantitative minime o sulla ricezione di richieste di informazioni o di controlli da parte delle Autorità.
Va da sé che le valutazioni compiute sulle anomalie devono poter essere sempre ricostruibili a posteriori e, per tali ragioni, è richiesto ai soggetti obbligati di conservare traccia scritta o documentale dell’iter logico valutativo eseguito per dimostrare eventualmente le ragioni che hanno indotto a ritenere sussistenti motivi di sospetto, ovvero quelle considerate sufficienti per escluderli.
Nell’ottica di ottimizzare la qualità della collaborazione attiva dei soggetti obbligati, inoltre, assume particolare importanza anche l’aspetto legato al contenuto del flusso segnaletico.
Dal documento in pubblica consultazione, infatti, si evince che alla base della S.O.S. devono essere posti dati, informazioni e documenti pertinenti - in relazione al sospetto - che siano chiari, coerenti, completi e aggiornati; tanto, con la diretta implicazione di corredare alla segnalazione gli elementi strettamente utili e necessari a rappresentare i motivi del sospetto e le valutazioni effettuate.
Oltre a tutto ciò, le Istruzioni della UIF forniscono ulteriori specifiche in materia di adempimenti organizzativi per le segnalazioni di operazioni sospette. In tale ambito spicca, la figura del Responsabile alle S.O.S., nonché la procedura interna che i soggetti obbligati devono implementare al fine di dettagliare i compiti della richiamata figura e le attività da condurre per la rilevazione e la valutazione delle operazioni sospette; procedura, quindi, che non deve limitarsi a replicare gli aspetti normativi specifici, ma deve descrivere gli strumenti e i criteri adottati chiarendo ruoli e responsabilità dei soggetti coinvolti.
Le nuove Istruzioni della UIF, dunque, rappresentano un passo significativo verso l'ottimizzazione della collaborazione attiva dei soggetti chiamati a svolgere un ruolo centrale per il contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo.
Tuttavia, non può sottacersi che per svariate categorie professionali obbligate all'antiriciclaggio, l'attività di individuazione e rilevazione delle anomalie rimane complessa; questo, anche a causa dell'assenza di un Organismo di autoregolamentazione specifico le cui attività renderebbero, senz’altro, più agevole la definizione di indicatori di anomalia settoriali e ampiamente dettagliati che contemplino particolari fattispecie di sospetto calibrate agli ambiti operativi di riferimento.
Acquista ora “Antiriciclaggio a misura di commercialista” e proteggi il tuo studio dalle criticità di compliance.
Ti potrebbe interessare: