L'entrata in vigore del decreto legislativo n. 81/2025 pubblicato in GU n 138 del 17 giugno, segna l’attuazione definitiva della riforma del sistema sanzionatorio doganale avviata appena qualche mese fa con il D.Lgs. 141/2024.
Il nuovo impianto rimane coerente con i principi della legge delega n. 111/2023 e si muove lungo due direttrici:
- (i) inasprimento selettivo delle soglie penali
- (ii) rafforzamento degli strumenti di compliance preventiva e riparativa.
Di seguito vediamo cosa cambia in concreto con la nuova disposizione.
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1) Circostanza aggravanti del contrabbando
L’art. 88 del D.lgs. 141/2024 disciplina le circostanze aggravanti dei delitti doganali, incidendo sul trattamento sanzionatorio penale attraverso l’applicazione della pena detentiva congiunta alla multa, laddove ricorrano determinate condizioni soggettive o oggettive.
Il nuovo articolo 17 del d.lgs. 81/2025, in tema di aggravanti, ha confermato l’intenzione del legislatore di voler introdurre una distinzione tra i dazi doganali e gli altri di ritti di confine (come IVA assolta all’importazione, accise).
Di seguito si riporta una tabella di comparazione.
TIPOLOGIA DI DIRITTO | SOGLIA PREVISTA NEL DLGS 141/2024 (NON Più IN VIGORE) | SOGLIA PREVISTA NEL DLGS 81/2025 IN VIGORE DAL 13.06.2025 |
DAZI | > 100.000 euro | > 100.000 euro (art. 88, comma 2, lett. e) |
ALTRI DIRITTI DI CONFINE | > 100.000 euro | > 500.000 euro (lett. e-bis) |
In sostanza, la novità rispetto a quanto appena sopra riportato si concretizza nell’introduzione della lettera e-bis) con cui il legislatore di fatto pone in netta distinzione un’aggravante applicata ai dazi da quella da applicare agli altri diritti di confine.
Infine, rispetto all’articolo in commento il nuovo d.lgs. 81/2025 sostituisce il precedente comma 3 disponendo quanto segue: “per i delitti di cui al comma 1, alla multa è aggiunta la reclusione fino a tre anni:
a) quando l’ammontare dei diritti di confine dovuti o indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione a titolo di dazio doganale è maggiore di euro 50.000 e non superiore a euro 100.000;
b) quando l'ammontare complessivo dei diritti di confine dovuti o dei diritti indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione diversi dal dazio doganale è maggiore di euro 200.000 e non superiore a euro 500.000.”;
In sintesi di seguito uno schema della modifica.
TIPOLOGIA DI DIRITTO | FASCIA INTERMEDIA | PENA PREVISTA CON IL DLGS 81/2025 IN VIGORE DAL 13.06.2025 |
DAZI | > 50.000 € e ≤ 100.000 € | Multa + reclusione fino a 3 anni |
ALTRI DIRITTI DI CONFINE | > 200.000 € e ≤ 500.000 € | Multa + reclusione fino a 3 anni |
Le modifiche introdotte con il d.lgs. 81/2025 rispondono a un’esigenza di razionalizzare l’intervento penale, ispirandosi a criteri di proporzionalità e coerenza sistemica.
In questo senso, si valorizza la gravità economico-fiscale della condotta, nel tentativo di adeguare la risposta sanzionatoria al reale pregiudizio arrecato all’erario.
Al tempo stesso, si tiene conto della diversa natura giuridica dei tributi coinvolti: i dazi doganali, ad esempio, in quanto qualificati come risorse proprie dell’Unione Europea, richiedono una tutela più incisiva rispetto ad altri tributi interni. Questa impostazione si allinea ai principi europei di proporzionalità e riflette l’orientamento consolidato della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, la quale ha più volte sottolineato l’esigenza che le sanzioni applicate dagli Stati membri siano efficaci, ma non eccessive, soprattutto nei casi di violazioni formali o di modesta rilevanza.
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2) Sanzioni amministrative
Il decreto legislativo 12 giugno 2025, n. 81 recante “Disposizioni integrative e correttive in materia di adempimenti tributari, concordato preventivo biennale, giustizia tributaria e sanzioni tributarie” ha modificato anche l’articolo 96 sulle sanzioni amministrative in ambito doganale del decreto legislativo 141 del 26 settembre 2024. In particolare,
L’articolo 96 al suo primo comma prevede che se l’operatore economico è responsabile esclusivamente di una sanzione amministrativa che va dal “100% al 200 % dei diritti di confine dovuti o indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione” se non sono a questi ascrivibili:
- Circostanze aggravanti;
- Contestazione di un mancato pagamento di una somma superiore ai 10.000 euro per i dazi;
- Contestazione di un mancato pagamento di una somma superiore ai 100.000 euro per IVA e altri diritti come le accise e le imposte di consumo.
Quanto indicato al punto c) rappresenta un importante novità poiché costituisce un innalzamento del limite inizialmente previsto di 10.000 euro.
Non vi sono, invece, modifiche alle altre disposizioni contenute dall’articolo 96 del decreto 141/2024. In particolare, si ricordano:
- la soglia di non punibilità rappresentata dalla somma di 2.000 euro di diritti evasi oppure indebitamente richiesti a rimborso e per sanzioni non inferiori ai 1.000 euro in caso di infedele (origine, classificazione, valore, quantità) dichiarazione;
- Riduzione della sanzione a 1/3 nel caso in cui i maggiori diritti di confine dovuti sono inferiori al 3 per cento di quelli dichiarati.
- Se i diritti di confine accertati sono superiori a quelli complessivamente dichiarati si applica la sanzione nella misura da euro 150 a euro 1.000 la quale, in presenza di più articoli, si applica una sola volta.
- Se, invece, viene effettuata una verifica delle merci immesse nei magazzini o recinti di custodia temporanea o nei depositi e venga riscontrata rispetto alla giacenza dichiarata, un'eccedenza di quantità inferiore al 2% o una deficienza di quantità inferiore al 2% oltre il calo riconosciuto non si applica la sanzione che consiste nel pagamento del “100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine dovuti o indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione”. In caso contrario, la sanzione in parola viene calcolata sull’intera eccedenza riscontrata. In tale ipotesi, è sempre applicata la confisca amministrativa.
Inoltre, si deve ricordare che la confisca amministrativa non si applica qualora ricorra una delle seguenti condizioni:
a) quando, pur essendo errati uno o più degli elementi indicati in dichiarazione, gli stessi elementi sono comunque immediatamente desumibili dai documenti di accompagnamento prescritti dalla normativa doganale unionale;
b) quando le merci dichiarate e quelle riconosciute in sede di accertamento sono considerate nella tariffa in differenti sottovoci di una medesima voce e l'ammontare dei diritti di confine, che sarebbero dovuti secondo la dichiarazione, è uguale a quello dei diritti liquidati o lo supera di meno di un terzo;
c) quando le differenze in più o in meno nella quantità o nel valore non superano il 5 per cento per ciascun singolo dichiarato;
d) quando le merci non siano occultate, nascoste nei bagagli, nei colli, nelle suppellettili, o fra merci di altro genere o nei mezzi di trasporto e siano rese disponibili in maniera evidente ai fini della verifica; e) quando le violazioni rientrano nei casi di cui ai commi 2, 3, 4 e 5. “.
Rimane, poi, l’interessante norma in virtù della quale non si applicano le sanzioni amministrative e non si procede alla confisca in tutti i casi in cui la revisione della dichiarazione è avviata su istanza del dichiarante; ciò richiede che l'istanza sia presentata prima che il dichiarante abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali.
3) Estenzione del reato di non punibilità
Nel testo originario del D.lgs. 141/2024, mancava una disciplina compiuta e autonoma in materia di estinzione del reato o di non punibilità. L’articolo 112, così come oggi formulato, è infatti frutto dell’intervento correttivo successivo, che ha introdotto in modo espresso tali ipotesi. In precedenza, l’estinzione era solo desumibile in via indiretta, attraverso riferimenti frammentari ad altri istituti come il ravvedimento operoso o il pagamento integrale dei tributi, senza però una previsione organica e sistematizzata.
Il nuovo articolo 112, così come modificato dall’articolo 17 del d.lgs 81/2025 introduce due strumenti autonomi e alternativi:
Art. 112 comma 1 | Estinzione del reato |
| Non è esclusa la confisca |
Art. 112 comma 2 | Causa di non punibilità |
| Esclusione della confisca, salvo confisca obbligatoria ex art. 240 c.p |
L’articolo 112 nello specifico dispone: “1.Salvo quanto previsto dal comma 2, per i delitti di contrabbando punibili con la sola pena della multa, l'autore della violazione puo' effettuare il pagamento, oltre che dei diritti di confine eventualmente dovuti, di una somma determinata dall'Agenzia in misura non inferiore al 100 per cento e non superiore al 200 per cento dei diritti previsti per la violazione commessa¸ da versare prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado. Il pagamento della predetta somma e del tributo estingue il reato. L'estinzione del reato non impedisce l'applicazione della confisca, la quale e' disposta con provvedimento dell'Agenzia.
2. I delitti di contrabbando, di cui agli articoli da 78 a 83, salvo che ricorrano le circostanze aggravanti di cui all'articolo 88, comma 2, lettere a), b), c) limitatamente al caso in cui il fatto e' connesso con altro delitto contro la pubblica amministrazione e d), non sono punibili se l'autore della violazione effettua il pagamento, oltre che dei diritti di confine dovuti, degli interessi e della sanzione a seguito del ravvedimento operoso di cui all'articolo 13, comma 1, lettere a), a-bis), b) e b-bis), del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 472, e all'articolo 14, comma 1, lettere a), b), c) e d) del decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, sempreche' il pagamento intervenga prima che l'autore della violazione abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attivita' di accertamento amministrativo o di procedimenti penali. La causa di non punibilita' prevista nel presente comma impedisce l'applicazione della confisca, fermo restando quanto disposto dall'articolo 240, secondo comma, del codice penale”;
Le modifiche introdotte si inseriscono nella logica, ormai consolidata nel diritto penale tributario, di premiare le condotte collaborative e correttive da parte del contribuente, con l’obiettivo di estendere tale approccio anche in ambito doganale. In questa prospettiva, le novità perseguono tre obiettivi fondamentali: da un lato, ridurre il ricorso al processo penale nei casi di violazioni meno gravi, soprattutto quando l’autore dimostra un atteggiamento collaborativo; dall’altro, incentivare la regolarizzazione spontanea delle irregolarità, premiando chi interviene prima dell’avvio di un controllo formale. Infine, viene razionalizzata anche la risposta patrimoniale, modulando la misura della confisca in base alla natura della causa di esclusione della responsabilità penale, distinguendo tra estinzione del reato e semplice non punibilità.
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4) Gestione dei beni e delle merci sequestrate o confiscate
Per quanto riguarda la gestione dei beni e delle merci sequestrate o confiscate si deve ricordare il nuovo articolo 118 del decreto legislativo 141 del 26 settembre 2024 in virtù del quale:
- L’Agenzia delle dogane e monopoli deve prendere in custodia le cose sequestrate la quale deve seguire le disposizioni del codice di procedura penale e, previa approvazione dell’Autorità giudiziaria, può vendere quanto sequestrato.
- L’Agenzia delle dogane e monopoli può procedere alla distruzione delle merci sequestrate, previa comunicazione all'autorità giudiziaria per le fattispecie costituenti reato;
- l'Agenzia, ricorrendone le condizioni, consente, a richiesta del trasgressore, il riscatto delle merci confiscate in via amministrativa previo pagamento del valore delle stesse, dei diritti dovuti, degli interessi, delle sanzioni e delle spese sostenute per la loro gestione.
- L’Autorità giudiziaria, in materi di tabacchi lavorati di contrabbando può: ordinarne la distruzione; distribuirne campioni ai produttori
In sostanza, nel testo originario del D.lgs. 141/2024, il riscatto delle merci confiscate in via amministrativa era previsto in termini generali: l’Agenzia, su richiesta del trasgressore, poteva autorizzare la restituzione delle merci previo pagamento del valore, dei diritti dovuti, degli interessi, delle sanzioni e delle spese di gestione. Tuttavia, mancava una disciplina espressa sulle ipotesi in cui tale possibilità dovesse considerarsi esclusa. Il nuovo testo introdotto con il D.lgs. 81/2025 colma tale lacuna, stabilendo in maniera chiara che il riscatto non è ammesso nei casi in cui la confisca sia stata disposta dall’autorità giudiziaria oppure quando i beni oggetto dell’illecito risultino vietati nella loro fabbricazione, detenzione o commercializzazione. Inoltre, viene riconosciuto alle Dogane un potere valutativo esplicito: il riscatto è possibile solo “ricorrendone le condizioni”, secondo una logica che rafforza la coerenza con il principio di legalità e con la natura amministrativa della misura. In questo modo si evita che beni illeciti possano essere recuperati dal trasgressore attraverso il semplice pagamento, con un evidente rafforzamento della funzione deterrente della confisca.