Il Decreto-legge n 84/2025 in vigore dal 18 giugno introduce disposizioni urgenti in materia fiscale.
Tra le altre norme, il decreto fiscale stabilisce la piena operatività delle norme fiscali del Terzo settore a partire dal 1° gennaio 2026.
Al riguardo, per dare seguito allanotificata dalla Direzione generale della Concorrenza (COMP) della Commissione europea in cui si è affermato che le misure fiscali del Terzo Settore e per le imprese sociali non sono selettive (ai fini degli aiuti di Stato), si rimuove il riferimento all’autorizzazione da parte della Commissione.
Soltanto l’art. 77 CTS – riferito ai titoli di solidarietà – non entra in vigore in quanto sarà oggetto di discussione in sede di Commissione europea.
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1) La confort letter della UE. Compatibilità delle norme fiscali del CTS con il divieto di Aiuti di Stato
Nella Comfort letter inviata dalla DG Competition della UE al MLPS relativa ai nuovi regimi fiscali degli ETS (marzo 2025) si evidenziava infatti come la caratteristica comune sia degli ETS che delle IS è che il profitto collegato alle attività economiche risulta non tassato (art. 18 D.Lgs. 112/2017) oppure può beneficiare del regime fiscale forfettario (art. 80 e art. 86 CTS), ma solo quando questo profitto è vincolato ad essere destinato alla realizzazione dell’attività di pubblica utilità.
In altre parole, le norme fiscali speciali per gli ETS si applicano solo ai redditi che non possono mai essere destinati a remunerare il capitale di rischio e che pertanto non sono realmente “posseduti”.
Sulla base delle informazioni fornite, i servizi della Commissione si dichiarano dunque dell’opinione preliminare che, in coerenza le più recenti sentenze della Corte di giustizia UE che sottolineano la sovranità fiscale degli Stati membri (in particolare, Fiat, Engie, Apple), le peculiari caratteristiche degli ETS e delle IS definiscono una situazione giuridicamente e fattualmente diversa rispetto alle ordinarie imprese a scopo di lucro, in relazione agli obiettivi del sistema delle imposte sui redditi.
Alla luce di queste considerazioni, le misure relative alla tassazione dei redditi (artt. 79, comma 2-bis, 80 e 86 CTS, art. 18, comma 1, D.Lgs. 112/2017) non appaiono selettive e, pertanto, non costituiscono aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, comma 1, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
Di contro, sulle misure della riforma che mirano a fornire ad ETS e IS un accesso agevolato al capitale di rischio (art. 18, commi 3, 4 e 5, D.Lgs. 112/2017) e al capitale di debito (art. 77 CTS) la Commissione si riserva di valutare compatibilità tra gli incentivi riservati agli investitori delle IS di nuova costituzione con la disciplina sugli aiuti di Stato.
Di conseguenza, tali disposizioni non entreranno in vigore il 1° gennaio 2026
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2) Normativa fiscale degli ETS. Piena operatività del titolo X e dei regimi forfettari
A partire dal 1° gennaio 2026 troveranno (finalmente) applicazioni le seguenti disposizioni, per gli ETS iscritti al Runts.
- Art. 79: Disposizioni in materia di imposte sui redditi.
- Articolo 80: Regime forfetario degli enti del Terzo settore non commerciali
- Articolo 84: Regime fiscale delle organizzazioni di volontariato e degli enti filantropici
- Articolo 85: Regime fiscale delle associazioni di promozione sociale e delle società di mutuo soccorso
- Articolo 86: Regime forfetario per le attività commerciali svolte dalle associazioni di promozione sociale e dalle organizzazioni di volontariato.
In riferimento al regime forfettario per la tassazione dei redditi (rectius utili) derivanti dall’esercizio delle attività con modalità commerciali, sussiste una diversificazione dei coefficienti redditività, a seconda se l’ETS assuma genericamente qualifica di “ETS non commerciale” oppure abbia la veste di ODV, ente filantropico, APS o SOMS.
Di seguito una tabella riepilogativa:
COEFFICIENTI DI REDDITIVITA’ ETS NON COMMERCIALI | COEFFICIENTI DI REDDITIVITA’ ODV E ENTI FILANTROPICI | COEFFICIENTI DI REDDITIVITA’ APS E SOMS |
Per attività di prestazioni di servizi:
Per altre attività:
| coefficiente di redditività pari all'1% (con ricavi percepiti nel periodo d'imposta precedente non superiori a 130.000, 00 euro) | coefficiente di redditività pari al 3% (con ricavi percepiti nel periodo d'imposta precedente non superiori a 130.000, 00 euro) |
3) ONLUS. Nuove prospettive
Si ricorda che con la piena operatività della normativa fiscale del CTS, le ONLUS cessano di esistere a partire dal 1° gennaio 2026. L’Anagrafe verrà definitivamente abrogata e tali enti hanno tempo fino al 31 marzo 2026 per decidere a quale sezione del RUNTS iscriversi (se non lo hanno ancora fatto) o se continuare ad agire come enti non commerciali, assoggettati alla disciplina comune del TUIR.