La normativa vigente in materia di canone per il possesso di apparecchi televisivi (meglio noto semplicemente come “canone RAI”) prevede l’esonero dal pagamento del tributo per tre categorie di contribuenti:
- utenti di età maggiore di 75 anni con reddito basso;
- cittadini intestatari di un contratto di fornitura di energia elettrica che non detengono una TV in casa;
- diplomatici e militari stranieri.
L’esonero non scatta in automatico, ma va richiesto inviando all’Agenzia delle Entrate l’apposita modulistica, debitamente compilata.
1) Utenti che non detengono la TV: richiesta di esonero entro il 30 giugno
Come spiega il sito ufficiale dell’Agenzia delle Entrate, “i cittadini che non detengono un apparecchio televisivo e sono intestatari di un contratto di energia elettrica residenziale possono presentare la dichiarazione sostitutiva di non detenzione per evitare l’addebito in bolletta”. Inoltre, specifica l’Agenzia, “per ottenere l’esonero è necessario che nessun componente della famiglia anagrafica detenga un apparecchio televisivo”.
Per quanto riguarda le tempistiche, la domanda va presentata:
- dal 1° febbraio al 30 giugno dell’anno corrente per richiedere l’esonero di addebito del canone RAI per il secondo semestre dell’anno stesso;
- tra il 1° luglio dell’anno in corso e il 31 gennaio dell’anno successivo per richiedere l’esonero valido per tutto l’anno seguente.
Pertanto, presentando domanda entro il 30 giugno 2025, si può beneficiare dell’esonero tra luglio e dicembre 2025; di contro, se la richiesta viene inoltrata dal primo luglio in poi, e non oltre il 31 gennaio 2026, avrà effetto per tutto il 2026.
L’adempimento, che consiste in una dichiarazione sostitutiva, ha validità annuale e può essere presentata soltanto dai contribuenti che siano intestatari di un’utenza di fornitura di energia elettrica ad uso domestico residenziale.
2) Come presentare la domanda di esonero
L’Agenzia delle Entrate ha predisposto specifiche modalità per l’inoltro della domanda di esonero del canone RAI; in particolare, gli utenti aventi diritto possono effettuare l’invio:
- utilizzando l’applicativo online disponibile sul sito agenziaentrate.gov.it; dopo aver effettuato l’accesso con lo SPID o la CIE, basta utilizzare gli appositi tool online presenti sul portale dell’Agenzia;
- rivolgendosi ad intermediari abilitati come i Centri di Assistenza Fiscale (CAF) o professionisti indipendenti;
- tramite posta raccomandata senza busta. Il modulo cartaceo, compilato in ogni sua parte e con allegato una copia di un documento di identità in corso di validità, deve essere inviato al seguente indirizzo: Agenzia delle entrate – Direzione Provinciale I di Torino – Ufficio Canone TV – Casella postale 22 - 10121 Torino;
- tramite posta elettronica certificata (PEC), a patto che la dichiarazione sia “sottoscritta mediante firma digitale”, come specifica l’Agenzia delle Entrate. Il modulo va inviato all’indirizzo [email protected].
3) Esonero per doppio addebito: come richiederlo
La normativa relativa all’esazione del canone RAI prevede che il tributo sia addebitato una sola volta, anche se nello stesso nucleo familiare convivono due utenti intestatari di due contratti di fornitura di energia elettrica per uso domestico. Di conseguenza, qualora si verifichi un doppio addebito del tributo, è possibile, come chiarisce l’Agenzia delle Entrate, “presentare la dichiarazione sostitutiva per comunicare all’Agenzia il codice fiscale di chi già paga il canone sia la data dalla quale decorre lo stato di appartenenza”.
Il modulo è lo stesso (è scaricabile dal sito dell’Agenzia) ma va compilato il “Quadro B”, che corrisponde alla voce “Dichiarazione sostitutiva di presenza di altra utenza elettrica per l’addebito”. È sufficiente spuntare la casella presente nel riquadro e inserire nella riga sottostante il codice fiscale del contribuente che già paga il canone; va inoltre indicata la data dalla quale decorre il presupposto oggetto della dichiarazione ovvero, ad esempio, da quando il dichiarante fa parte della famiglia anagrafica che include il contribuente di cui ha indicato il codice fiscale. Se tale data è precedente il 1° gennaio dell’anno in cui si presenta l’autodichiarazione, il campo può essere compilato indicando il 1° gennaio dell’anno stesso.
4) Come si paga il canone RAI?
Dal 2016, l’addebito del canone di abbonamento per la detenzione di un apparecchio televisivo è incluso nella bolletta dell’energia elettrica. Le imprese fornitrici fatturano l’importo complessivo dovuto per ogni anno suddividendolo in dieci rate mensili da gennaio a ottobre. In alcuni casi, però, è possibile utilizzare altri metodi di pagamento:
- il modello F24, qualora nessuno dei membri della famiglia anagrafica tenuta al versamento del tributo è titolare di un contratto di fornitura luce di tipo residenziale. Il canone deve essere versato compilando il modello F24 entro il 31 gennaio di ogni anno;
- addebito sulla pensione; tale opzione è disponibile solo nel caso in cui il reddito familiare non superi i 18.000 euro. La richiesta di attivazione di questa modalità di pagamento va inoltrata direttamente all’ente pensionistico competente entro il 15 novembre dell’anno precedente a quello di riferimento per il pagamento del canone.
5) Cambio fornitore: come gestire il pagamento del canone RAI?
Le procedure di “switch” (passaggio ad un diverso fornitore di energia elettrica) non hanno alcun impatto particolare sulle modalità di pagamento del canone TV.
Come si legge sul sito dell’Agenzia delle Entrate, “le rate saranno addebitate dalle due imprese elettriche secondo i periodi di relativa competenza”. I contribuenti non devono effettuare alcuna comunicazione all’Agenzia, né tantomeno al fornitore subentrante, che eroga la bolletta con o senza canone, a seconda se l’utente abbia diritto o meno all’esonero.
In altre parole, il canone non rappresenta una discriminante nella scelta di un nuovo fornitore; sono altri, infatti, i fattori che incidono da questo punto di vista. Secondo quanto rilevato dall’ARERA, nel 2024 i consumatori prediligono le offerte commerciali con struttura di prezzo fisso in quanto offrono maggiore stabilità in termini di costi rispetto alla volatilità dei prezzi dell’energia elettrica e, soprattutto, del gas (principale materia prima per la produzione energetica italiana).
L’inversione di tendenza si riflette anche nelle nuove proposte commerciali come, ad esempio, quella di Reset Energia, un nuovo fornitore che sarà presto operativo sul mercato italiano. L’azienda proporrà un modello di fornitura flessibile, modulato su fasce di consumo abbinate ad un canone di abbonamento mensile fisso, comprensivo di oneri di trasporto e gestione del contatore, oneri generali di sistema, imposte e IVA. Maggiori dettagli saranno disponibili sul sito di Reset Energia, prossimo al lancio online; la tariffazione a prezzo fisso sarà applicata anche ai consumi eccedenti, ossia alla quota di energia elettrica oltre la ‘soglia’ prevista dal proprio abbonamento. Inoltre, per agevolare un impiego responsabile e consapevole dell’energia elettrica, Reset implementerà un’app per il monitoraggio orario dei consumi in grado di inviare notifiche ‘smart’ con suggerimenti per ridurre gli sprechi e i costi in bolletta.
Tale iniziativa è funzionale agli obiettivi dell’azienda, in particolare integrare il risparmio economico e la sostenibilità ambientale; per quanto riguarda quest’ultimo aspetto, Reset fornirà energia elettrica pulita al 100%, in quanto prodotta da fonti sostenibili certificate mediante il meccanismo di annullamento delle Garanzie di Origine.