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L'INPS DIMENTICA GLI AFFITTACAMERE

L'INPS dimentica gli affittacamere

Come alcuni uffici territoriali sconoscono tale tipologia di contributo

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Sta accadendo qualcosa di paradossale in alcuni sedi territoriali dell'INPS. 

Le attività di affittacamere – oggi denominate ad esempio in Veneto come “alloggi turistici ai sensi della Legge Regionale 11/2013, che ha aggiornato la terminologia senza modificarne la natura giuridica e gestionale – vengono inspiegabilmente assoggettate alla contribuzione minima fissa tipica degli imprenditori commerciali o artigiani, anziché alla più corretta contribuzione a percentuale sul reddito (art. 2, comma 29, L. 335/1995).

1) Il cambio di denominazione voluto dalle Regioni non ha modificato la natura dell'attività

Per chi conosce il diritto, appare chiaro che l'intervento ad esempio della Regione Veneto – con la Legge Regionale n. 11/2013 e il successivo Regolamento n. 2/2013 – ha semplicemente aggiornato il lessico, passando da “affittacamere” ad “alloggio turistico”.

Tali modifiche, tipiche di un aggiornamento rispondente ad esigenze di “performance” di mercato (legato ad ammodernamento dell'offerta che, oltre che nella sostanza, insegue anche un linguaggio “social oriented”), non dovrebbe portare a fraintendimenti normativi (o interpretativi in questo caso) che purtroppo incidono, e non di poco, sul destino di centinaia di realtà imprenditoriali

Non è stata modificata la natura dell'attività: si tratta pur sempre di una attività che ha ad oggetto camere con servizi accessori, esattamente come previsto precedentemente a racconto modifica puramente titolistica.

Se, come insegna lo stesso istituto, è la sostanza (dell'attivita) che prevale sulla forma (denominazione ) quale senso logico ha un provvedimento che nega la corretta contribuzione dovuta?

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2) L'equivoco sui codici ATECO

Alcuni uffici dell'INPS (tra cui quello di Verona ad esempio) sembrano aggrapparsi ai codici ATECO dichiarati o attribuiti dall'Agenzia delle Entrate, per presumere un'attività imprenditoriale che giustificherebbe l'applicazione dei contributi fissi.

Niente di più scorretto.

Il codice ATECO è solo un riferimento amministrativo, utile per fini statistici o fiscali, ma non vincola in alcun modo la qualificazione giuridica e contributiva dell'attività svolta e, meno che meno, la relativa contribuzione 

E ciò proprio laddove sia la stessa Regione a confermarlo mediante specifica classifica a cui segue poi la Scia di inizio attività comunale che conferma la natura e la Tipologia dell'attività esercitata

Fra l'altro nel caso di specie il codice ateco attribuito, guarda caso, ingloba proprio le attività extra alberghiere tutte soggette a contribuzione sul reddito e non sui minimi!!

Ma la cosa diventa ancora più assurda considerando che, se la prassi confermasse questa impostazione, in Italia dovrebbe scomparire la contribuzione prevista per siffatta tipologia di esercizi extra alberghieri stante, appunto, la mera riformulazione della denominazione?

Leggendo la Circolare INPS n. 38 del 7 febbraio 2025 dove viene confermata la specifica contribuzione prevista proprio per gli affittacamere, parrebbe quindi di no.

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3) La Cassazione smentisce questa interpretazione

Sul punto, la giurisprudenza è stata chiarissima in numerose sentenze sì di merito che di legittimità sulle quali si richiamano le più importanti fra le quali CTR di Ascoli Piceno 250/2015 (non appellata), sentenza sez lavoro del 1° marzo 2023, il Tribunale di Catania (non appellata ), Tribunale di Salerno , sez lavoro , 2829/2024 (non appellata ) Cassazione Civ. Sez Lavoro 5867/2017e Cassazione Civ Sez Lavoro 11152/2017

I principi normativi violati

 Questa prassi degli uffici INPS risulta in palese contrasto:

  • con l'art. 10-bis della Legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente), che vieta di adottare interpretazioni formalistiche o elusive;
  • con l'art. 3 della Legge n. 241/1990, che impone alla Pubblica Amministrazione di motivare concretamente i propri provvedimenti.

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4) Le conseguenze per i contribuenti e come reagire

L'applicazione dei contributi fissi indiscriminatamente agli alloggi turistici(alias affittacamere) stravolge la ratio della normativa, che distingue chiaramente tra chi esercita un'attività d'impresa (con obbligo di minimi fissi) e chi svolge un'attività occasionale o non organizzata, soggetta ai soli contributi sul reddito prodotto.

Questa errata interpretazione rischia di penalizzare centinaia di piccoli operatori turistici, costringendoli a contributi indebiti non dovuti per legge.

I contribuenti che ricevono accertamenti simili dovrebbero:

  • richiedere formalmente il riesame degli atti contestando l'errata qualificazione;
  • promuovere ricorso amministrativo o giudiziale sulla base della giurisprudenza e delle norme sopra citate;
  • documentare la reale modalità di esercizio dell'attività, evidenziando l'assenza di organizzazione imprenditoriale.

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5) Conclusione

L'INPS non può ignorare la realtà dietro il paravento dei codici ATECO o di una superficiale etichetta regionale, senza fra l'altro capirne il contenuto che rispecchia , sovrapponendosi, perfettamente la precedente sostanziale formulazione

Serve un intervento coordinato e uniforme da parte della Direzione Generale, che richiami le sedi periferica al rispetto della legge e della giurisprudenza di legittimità, evitando che si creino disparità di trattamento e inaccettabili vessazioni a danno di piccoli operatori che, con fatica, cercano di offrire un servizio turistico di qualità nei territori.

Oltre al fatto che tali comportamenti , privi di logica e fondamento giiridico, rischiando di esporre l'Ente ad quanto inutili costosi contenziosi che non possono che portare ad un evidente condanna dell'Ente (e in questi casi sarebbe quanto mai utile anche del funzionario colposamente responsabile) alla rifusione dei danni e delle spese di giudizio.

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Fonte immagine: Fisco e Tasse
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