È stato trasmesso lo scorso 7 aprile 2025 al Parlamento lo Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive in materia di adempimenti tributari, concordato preventivo biennale, contenzioso tributario e sistema sanzionatorio.
Con il D.lgs.141/2024, come noto, è stata avviata anche una revisione organica del sistema sanzionatorio doganale, in attuazione dei principi di razionalizzazione, proporzionalità e semplificazione sanciti dalla legge delega n. 111/2023.
Lo Schema correttivo, attualmente all’esame delle Commissioni parlamentari, interviene in maniera significativa sull’assetto previgente: in particolare, l’articolo 12 modifica le soglie di rilevanza penale, riformula le condizioni di applicazione delle sanzioni amministrative e potenzia gli istituti deflattivi ispirati alla logica della compliance collaborativa.
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1) Sanzioni doganali post riforma del 2024: premessa
La riforma del sistema sanzionatorio doganale domestico rappresenta uno degli snodi più significativi all’interno del più ampio processo di revisione del diritto tributario e penal-tributario, avviato con la legge delega n. 111 del 2023. In attuazione dei principi di razionalizzazione, proporzionalità, semplificazione e certezza del diritto, il decreto legislativo 26 settembre 2024, n. 141 ha introdotto una disciplina organica in materia di sanzioni doganali, superando l’approccio frammentario derivante dalla stratificazione normativa previgente, in particolare con riferimento al Testo Unico delle Leggi Doganali (D.P.R. 43/1973) e alle disposizioni penali in materia di accise.
A pochi mesi dall’entrata in vigore della nuova disciplina, è emersa la necessità di un intervento correttivo e integrativo, volto a chiarire, perfezionare e rendere più efficiente il sistema introdotto dal D.lgs. 141/2024. In tale contesto si inserisce il disegno di Decreto Legislativo trasmesso dal Governo alle Commissioni parlamentari il 7 aprile 2025.
Uno degli elementi di maggiore interesse della bozza attualmente in discussione è costituito dall’articolo 12, che introduce modifiche sostanziali all’Allegato 1 del D.lgs. 141/2024, incidendo direttamente sia sul versante penale che su quello amministrativo del sistema sanzionatorio doganale. In particolare, le modifiche proposte si pongono i seguenti obiettivi:
- Riallineare le soglie di rilevanza penale, con specifica distinzione tra i dazi doganali e gli altri diritti di confine (es. IVA all’importazione, accise);
- Riformulare la scala sanzionatoria, introducendo fasce intermedie che consentano una più accurata distinzione tra condotte di maggiore e minore gravità;
- Ampliare gli strumenti di definizione anticipata del procedimento, valorizzando l’istituto del ravvedimento operoso e le ipotesi di non punibilità legate a comportamenti collaborativi del contribuente.
Questo intervento normativo si configura dunque come una naturale prosecuzione della riforma del 2024, nel tentativo di dare attuazione concreta al principio di proporzionalità sanzionatoria, anche alla luce delle esigenze di certezza del diritto e di razionalità applicativa manifestate sia dagli operatori economici sia dagli organi di controllo.
Di seguito si procederà all’analisi dettagliata delle modifiche proposte dal nuovo decreto correttivo, con particolare riferimento al citato articolo 12, valutandone le implicazioni pratiche e interpretative, nonché il relativo inquadramento sistematico nell’ambito del diritto doganale nazionale e unionale.
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2) Circostanze aggravanti del contrabbando
L’art. 88 del D.lgs. 141/2024 disciplina le circostanze aggravanti dei delitti doganali, incidendo sul trattamento sanzionatorio penale attraverso l’applicazione della pena detentiva congiunta alla multa, laddove ricorrano determinate condizioni soggettive o oggettive.
Nella versione attualmente in vigore, una delle principali aggravanti previste dall’art. 88, comma 1, lett. e), è legata all’importo dei diritti di confine evasi o indebitamente richiesti in restituzione:
“quando l’ammontare di almeno uno dei diritti di confine dovuti, distintamente considerati, è superiore a 100.000 euro.”
L’articolo 12 del decreto correttivo propone un riposizionamento complessivo delle soglie aggravanti, introducendo una distinzione tra:
- Dazi doganali → soglie più basse rispetto ai diritti di confine diversi dai dazi, ma comunque innalzate rispetto al D.lgs. 141/2024(art. 88 lett.e);
- Altri diritti di confine (es. IVA all’importazione, accise) → soglie significativamente più elevate, in linea con la diversa natura e funzione di tali tributi (nuovo art. 88 lett. e bis).
TIPOLOGIA DI DIRITTO | SOGLIA ATTUALE (D.Lgs141/2024) | SOGLIA PROPOSTA CON IL DECRETO CORRETTIVO |
DAZI DOGANALI | > 100.000 euro | > 100.000 euro (lett. e) |
ALTRI DIRITTI DI CONFINE (IVA, accise e altre imposte minori) | > 100.000 euro | > 500.000 euro (lett. e-bis) |
Dunque, la novità che si rileva rispetto a quanto sopra, è l’introduzione di una lett. e-bis che differenzia altri diritti di confine (IVA, e altre imposte minori) dai dazi, segnalando una volontà di maggiore selettività nell’intervento sanzionatorio.
Atra novità è da rilevarsi in merito alla modifica del comma 3 dello stesso articolo 88, per cui verrebbe a delinearsi la seguente modifica:
TIPOLOGIA DI DIRITTO | FASCIA INTERMEDIA | PENA AGGIUNTIVA PROPOSTA |
DAZI DOGANALI | > 50.000 € e ≤ 100.000 € | Multa + reclusione fino a 3 anni |
ALTRI DIRITTI DI CONFINE (IVA, accise e altre imposte minori) | > 200.000 € e ≤ 500.000 € | Multa + reclusione fino a 3 anni |
Le modifiche proposte riflettono una scelta politica e tecnica di razionalizzazione dell’intervento penale, fondata su due criteri principali:
- la gravità economico-fiscale della condotta, secondo una logica di proporzionalità tra il danno arrecato all’erario e la risposta sanzionatoria;
- la diversa natura giuridica dei tributi coinvolti come i dazi doganali, considerati risorse proprie dell’Unione Europea, che richiedono maggiore attenzione repressiva.
Questa distinzione si pone in linea con i principi europei di proporzionalità e con la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, che ha più volte richiamato gli Stati membri a garantire sanzioni efficaci, ma non eccessive, specialmente in presenza di violazioni meramente formali o marginali.
In termini operativi, le ricadute applicative delle nuove soglie possono essere così sintetizzate:
- la riduzione dell’ambito penalmente rilevante, con conseguente traslazione verso l’ambito amministrativo di numerose condotte in precedenza penalmente sanzionate;
- il rafforzamento degli strumenti deflattivi, quali l’estinzione del reato e il ravvedimento operoso, che trovano maggiore applicazione e incentivazione nel nuovo impianto;
- l’introduzione di una scala graduata delle aggravanti, che consente una maggiore predittività e coerenza nella qualificazione giuridica delle violazioni.
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3) Sanzioni amministrative in materia doganale
L’art. 96, nella sua formulazione introdotta dal D.lgs.141/2024, disciplina le sanzioni amministrative applicabili alle violazioni in materia doganale non punibili penalmente (ovvero quando non ricorrono le circostanze aggravanti dell’art. 88).
Secondo la disposizione vigente le sanzioni di cui all’articolo 96 sono:
- in una somma dal 100% al 200% dei diritti di confine dovuti, indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione.
- Minimo edittale:
- 2.000 euro (generale);
- 1.000 euro per violazioni ex art. 79 (infedeltà dichiarativa).
- Soglie attuali per esclusione dal penale:
- Dazi doganali: sotto 10.000 euro;
TIPOLOGIA DI DIRITTO | SOGLIA PER SANZIONE AMMINISTRATIVA (2024) | NUOVA SOGLIA PROPOSTA (2025) |
DAZI DOGANALI | < 10.000 euro | confermata: ≤ 10.000 euro |
ALTRI DIRITTI DI CONFINE (IVA, accise e altre imposte minori) | ≤ 10.000 euro | introdotta: ≤ 100.000 euro |
Secondo quanto sopra, ora è esplicito che solo entro queste soglie le violazioni rientrano nel campo delle sanzioni amministrative, escluse le aggravanti.
Il decreto correttivo impatterebbe anche rispetto al comma 13 del dell’articolo 96, laddove non troverebbero applicazione sanzioni amministrative né si procederebbe a confisca, se la revisione (ex art. 42) è avviata:
- su istanza del dichiarante,
- prima che egli abbia ricevuto notizia formale di accessi, ispezioni, verifiche o procedimenti penali.
Allo stesso modo, al comma successivo (14) risulterebbe ora chiaro che a riduzione si applica anche ai diritti indebitamente percepiti o richiesti in restituzione, non solo a quelli “dovuti”.
Analizzata la portata generale del nuovo articolo 96, è necessario evidenziare come all’interno del novero dei “diritti di confini diversi dal dazio” si debbano considerare anche le accise. Infatti, l’articolo 2 del decreto legislativo n.504 del 26 ottobre 1995 include l’importazione tra i momenti in cui l’accisa diviene esigibile e così recita al primo comma: “Per i prodotti sottoposti ad accisa l'obbligazione tributaria sorge al momento della loro fabbricazione, compresa l'estrazione dal sottosuolo qualora l'accisa sia applicabile, ovvero della loro importazione o del loro ingresso irregolare nel territorio dello Stato”.
In particolare, l’accisa diviene esigibile all’atto dell’immissione in consumo e, pertanto, viene posticipata se i beni vengono destinati ad un regime particolare.
D’altronde, la corresponsione del tributo in esame al momento dell’importazione avviene seguendo le modalità riservate ai diritti doganali come previsto dal comma 4 dell’articolo 3 del testo unico delle accise.
Gli operatori economici, inoltre, possono chiedere il rimborso delle accise per prodotti assoggettati quando questi vengono esportati oppure ceduti in un altro Stato membro e, quindi, avviene la fuoriuscita dal territorio nazionale (senza Livigno) rilevante ai fini delle accise. In particolare, devono sempre considerare che, come indicato dalla Corte di Cassazione Sez.V del 17 luglio 2023 n.20699, le loro dichiarazioni sono sottoposte a dei “controlli [i quali] non sono condizionati dall’indicazione dei codici, potendo, e perciò dovendo, essere esperiti comunque, secondo riscontri documentali ed eventualmente, quando possibile, reali, nel caso di merce destinata all’esportazione al di fuori dell’Unione europea, a dover essere sempre assicurato, è il diritto al rimborso, purché siano rispettate le relative condizioni sostanziali (le uniche a contare effettivamente) e non sia stato recato pregiudizio agli interessi finanziari dell’Unione europea”.
Per trarre fila del discorso appare evidente come le modifiche all’articolo 96 del decreto legislativo 141 del 26 settembre 2024 hanno un impatto potenziale sull’ottenimento e sulla gestione della qualifica di soggetto obbligato accreditato (SOAC) attribuita in relazione alla tipologia di beni e soprattutto all’affidabilità del richiedente “sulla base della verifica, da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, della sua affidabilità nel regime fiscale dell'accisa” come specificato dalla lettera f.1 del secondo comma dell’articolo 1 del testo unico delle accise.
Di seguito si riporta uno Schema comparativo sintetico.
| D.LGS. 141/2024 (VIGENTE) | DECRETO CORRETTIVO (PROPOSTO) | |
Ambito sanzionabile | Diritti di confine sotto 10.000 € | Distinzione tra dazi (≤10.000 €) e altri (≤100.000 €) | |
Sanzione | 100%-200% | Invariata | |
Minimo edittale generale | 2.000 € |
Invariato | |
Minimo art. 79 | 1.000 € | Invariato | |
Revisione su istanza | Non disciplinata chiaramente | Esplicitata: esclude sanzione e confisca | |
Ambito oggettivo ravvedimento (comma 14) | Solo “diritti dovuti” | Esteso a “percepiti o richiesti in restituzione” |
Nella sostanza, in termini operativi si avranno le seguenti ricadute applicative:
- Le nuove soglie rendono più chiaro il confine tra sanzione amministrativa e reato.
- Si rafforza la funzione deflattiva e premiale del ravvedimento operoso e dell'autodenuncia.
- Viene valorizzata una logica di compliance collaborativa, in linea con i principi UE e con le prassi di gestione del rischio fiscale.
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4) Estinzione del reato e non punibiltà
Nel testo originario del D.lgs. 141/2024, l’articolo 112 non era ancora presente in forma compiuta con riguardo alle cause di estinzione del reato o di non punibilità, come invece previsto dal decreto correttivo.
Le uniche previsioni di estinzione erano implicite o collegate ad altri istituti (es. ravvedimento operoso, pagamento integrale), ma non formalizzate in un articolo organico e autonomo. Il nuovo articolo 112, inserito dall’art. 12 del decreto correttivo, introduce due strumenti autonomi e alternativi:
Comma 1 – Estinzione del reato (modello “oblazione rafforzata”)
Condizioni:
- Reati punibili con la sola multa (es. forme lievi di contrabbando);
- Pagamento:
- dei diritti di confine dovuti;
- di una somma tra il 100% e il 200% dei diritti stessi;
- Termine: prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado.
Effetti:
- Estinzione del reato;
- Confisca comunque applicata, salvo eccezioni.
Comma 2 – Causa di non punibilità (modello “ravvedimento operoso penale”)
Condizioni:
- Reati ex artt. 78-83 (contrabbando in varie forme);
- Escluse le aggravanti gravi (art. 88, comma 2, lett. a, b, c – solo se connessa a reati PA – e d);
- Ravvedimento operoso tempestivo (ex art. 13, D.lgs. 472/1997 o art. 14, D.lgs. 173/2024), prima:
- di avere conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o procedimenti penali;
- Pagamento:
- tributi dovuti, interessi e sanzione.
Effetti:
- Non punibilità della condotta;
- Esclusione della confisca, salvo confisca obbligatoria ex art. 240 c.p.
Le novità introdotte mirano a rafforzare la logica premiale già nota nel diritto penale tributario e importarla in modo coerente nel contesto doganale. Si possono evidenziare tre finalità principali:
- Deflazione del contenzioso penale: evitare l’instaurazione di processi per violazioni di minore gravità, ove vi sia condotta collaborativa.
- Valorizzazione della compliance spontanea: incentivare i contribuenti a regolarizzare le violazioni prima dell’attività accertativa.
- Razionalizzazione delle conseguenze patrimoniali: modulando la confisca in base alla natura dell’istituto (estinzione vs. non punibilità).
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