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CESSIONE METALLI PREZIOSI: PALLADIO TASSATO

Cessione metalli preziosi: palladio tassato

Plusvalenza da cessione di palladio: chiarimenti ADE

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Con la Consulenza giuridica del 3 febbraio 2025, n. 1 l’Agenzia delle Entrate ha definito i metalli preziosi che possono generare plusvalenze imponibili, includendo il palladio.

1) La tassazione delle plusvalenze

Ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera c-ter del T.U.I.R., si considerano redditi diversi le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di metalli preziosi allo stato grezzo (e.g. polveri, grani, lamine, lingotti, etc.) o monetato (e.g. Marenghi, Sterline). 

Non sono dunque ricomprese nel perimetro applicativo della norma le plusvalenze realizzate dalla cessione di gioielli, semilavorati e pietre preziose.

Ai fini della determinazione della base imponibile, si applica l’articolo 68, comma 6, del T.U.I.R., secondo cui la plusvalenza è data dalla differenza tra:

  • il corrispettivo percepito per la cessione (o il valore normale dei beni rimborsati);

e

  • il costo od il valore di acquisto assoggettato a tassazione, aumentato di ogni onere inerente alla loro produzione, compresa l’imposta di successione e donazione, con esclusione degli interessi passivi.

In caso di molteplicità di acquisti nel corso del tempo, si pone il problema della determinazione del costo di acquisto.

Sul punto il comma 1-bis dell’articolo 67 del T.U.I.R. sancisce l’utilizzo del criterio LIFO (Last In First Out), introducendo così una presunzione assoluta in forza della quale si considerano ceduti per primi i beni acquisiti in data più recente, presunzione che vale per soli beni fungibili. 

Qualora, invece, il cedente non fosse in grado di documentare il costo di acquisto, l’intero corrispettivo percepito sarà considerato imponibile (cfr. art. 1, c. 92, lett. c), L. 213/2023).

Le suddette plusvalenze andranno poi assoggettate ad un’imposta sostitutiva del 26%. 

Quanto sopra assumendo che il contribuente non realizzi una attività commerciale, abituale oppure occasionale.

Per completezza si segnala che la cessione di metalli preziosi ben può realizzare minusvalenze qualora il prezzo di cessione fosse inferiore al prezzo di acquisto. 

2) La definizione di metalli preziosi

Il testo unico delle imposte sui redditi non definisce però cosa debba intendersi per “metalli preziosi” né cosa si intenda per stato “grezzo”. 

Con riferimento al primo dubbio, il decreto legislativo n. 251 del 1999, recante la disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, considera “metalli preziosi” il platino, il palladio, l’oro e l’argento. 

La successiva “Convenzione sul controllo e la marcatura degli oggetti in metalli preziosi”, definisce “metalli preziosi” il platino, l’oro, il palladio e l’argento.

Nel documento di prassi in commento l’Agenzia delle Entrate, dopo aver ricordato che la lista di metalli riportata nella C.M. 165/1998 (i.e. oro, argento e platino) ha carattere meramente esemplificativo (e non esaustivo), chiarisce che anche il palladio debba rientrare nel concetto di “metalli preziosi”. 

Gli altri metalli non presenti in questa definizione, ancorché più preziosi (o diffusi), non dovrebbero dunque essere soggetti a tassazione.

Fonte immagine: Foto di Erik Karits da Pixabay

Allegato

Risposta AdE 1 del 03.02.2025 - Consulenza giuridica
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