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LE AUTO IN CONDOMINIO: ASPETTI CRITICI

Le auto in condominio: aspetti critici

Il transito di automobili all'interno di un condominio, se non regolamentato, può portare a rischi significativi: sentenze della Cassazione con principi di rilievo

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Il transito di automobili all'interno di un condominio, se non regolamentato, può portare a rischi significativi, tra cui incidenti che coinvolgono pedoni, bambini, ciclisti o danni alle proprietà comuni. 

È fondamentale che il condominio stabilisca regole chiare per il transito e la velocità dei veicoli all'interno dell'area. Ad esempio, limitazioni di velocità a 10-15 km/h e percorsi ben definiti. 

La presenza di segnaletica ben visibile, percorsi separati per pedoni e aree di sosta designate può ridurre il rischio di collisioni.

L'installazione di telecamere di videosorveglianza o di specchi convessi in punti ciechi può migliorare la sicurezza della circolazione.

1) Guida in stato di ebbrezza in condominio

La Corte di Cassazione ha stabilito che l'aggravante per incidente stradale si applica anche in aree condominiali destinate al transito di veicoli, in quanto il codice della strada si estende a contesti pubblici dove veicoli e persone circolano liberamente

Nel caso in questione, l'imputato, trovato in stato di ebbrezza con un tasso alcolemico elevato (2,16-2,04 g/l), ha mostrato evidenti segni di alterazione, tra cui odore di alcol e difficoltà nel linguaggio e nell'equilibrio, come rilevato dagli agenti.

La Corte ha considerato che l'incidente interrompe il normale flusso di circolazione e crea pericolo per la comunità, anche in assenza di altri veicoli o persone coinvolte

Pertanto, il ricorso dell'imputato è stato dichiarato inammissibile, confermando l'aggravante e imponendo il pagamento delle spese processuali e una sanzione pecuniaria.

La sentenza evidenzia l'importanza di rispettare il Codice della Strada, anche all'interno di spazi condominiali, per garantire la sicurezza pubblica (Cass. pen., sez. IV, 12/03/2025, n. 10000).

2) Incidente in condominio e copertura assicurativa

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 21983 del 30 luglio 2021, ha colmato una lacuna legislativa importante, stabilendo che, in caso di incidente avvenuto in una proprietà privata, l'assicurazione del veicolo responsabile è obbligata a risarcire i danni.

La Corte ha chiarito che l'individuo danneggiato a seguito di un incidente in un'area privata ha il diritto di agire per il risarcimento contro la compagnia assicurativa del veicolo coinvolto.

In particolare, la Corte ha sottolineato che la copertura assicurativa obbligatoria per la circolazione stradale si applica non solo nelle strade pubbliche, ma anche in tutte le aree private accessibili al pubblico, come ad esempio i parcheggi di centri commerciali o condominiali

La normativa non si concentra sulla proprietà dell'area, ma sull'utilizzo che se ne fa, poiché l'uso del veicolo a motore in spazi accessibili al pubblico, indipendentemente dal fatto che siano pubblici o privati, richiede la copertura assicurativa. Questa decisione afferma chiaramente che l'assicurazione R.C. auto è obbligatoria anche in spazi privati ad accesso pubblico, garantendo così una protezione maggiore per i danneggiati, indipendentemente dal luogo in cui si verifica l'incidente.

Con una recente decisione la Cassazione ha precisato che anche per incidenti in aree private (anche condominiali) si può richiedere l'indennizzo diretto al proprio assicuratore (Cass. civ., sez. III, 27/03/2024, n. 8244).

La procedura di indennizzo diretto comporta una semplificazione a favore del danneggiato e opera a condizione che si tratti di danni al veicolo, o alle cose trasportate di proprietà dell'assicurato o del conducente, o anche di danno alla persona subito dal conducente non responsabile, purché si tratti di lesioni di lieve entità. 

In tal modo, il danneggiato viene risarcito dal proprio assicuratore, il quale potrà recuperare quanto pagato dall'assicuratore del responsabile.

La Cassazione conferma che l'azione diretta contro il proprio assicuratore non ha natura negoziale (l'esistenza di un contratto assicurativo è solo il presupposto legittimante di quella domanda, ma non la fonte del diritto fatto valere). 

Si ricorda che il Decreto Legislativo 22 novembre 2023 n. 184 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 13 dicembre 2023) ha introdotto importanti novità in tema di assicurazione sulla responsabilità civile verso terzi, ampliando la categoria dei veicoli soggetti all'obbligo di copertura assicurativa. 

Tra le principali modifiche, il decreto estende l'obbligo assicurativo anche ai veicoli situati in aree private, includendo il rischio statico. Questa evoluzione normativa mira a garantire una maggiore tutela della sicurezza e della circolazione, seguendo gli orientamenti già riconosciuti dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea e dalla Cassazione italiana. 

3) Le auto abbandonate nelle parti comuni

L'occupazione stabile da parte di un condomino del suolo comune, mediante il parcheggio prolungato della propria autovettura, configura un abuso. 

Ciò avviene perché tale comportamento impedisce agli altri condomini di usufruire liberamente dello spazio, compromettendo il pacifico e corretto godimento delle aree comuni e alterando l'equilibrio tra le facoltà dei vari condomini

Tenendo conto di questo principio, si può affermare che non è lecito abbandonare una "carcassa" di auto o un'auto in pessime condizioni nel cortile comune. 

Tale comportamento costituisce, infatti, un abuso dell'uso del bene comune, in quanto impedisce agli altri condomini di godere liberamente e pacificamente dello spazio, oltre a compromettere l'estetica e la funzionalità dell'area condominiale. 

Il condominio può richiedere al giudice la condanna del condomino alla rimozione del veicolo

Normalmente il giudicante prevede una penale per ogni giorno di ritardo nell’eseguire l’ordine giudiziale, da versare a favore del condominio. 

Inoltre, il decidente può autorizzare il condominio a intervenire direttamente nel caso di inadempienza: in tal caso l’amministratore potrà legittimamente incaricare un’impresa specializzata per la rimozione del veicolo, con successivo trasferimento in un parcheggio pubblico o in un altro spazio idoneo, sempre a carico della società.

Fonte immagine: Image by StockSnap from Pixabay
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