Al banco di prova l’attestazione delle Dichiarazioni di Sostenibilità (in sostituzione della precedente DNF) degli Enti di Interesse Pubblico, EIP, con più di 500 dipendenti per i bilanci 2024, pubblicati nel 2025.
L’informativa di sostenibilità entra nella relazione sulla gestione societaria del bilancio d’esercizio 2024 per la prima ondata di soggetti obbligati (artt. 1, 17, d.lgs. 125/2024).
Il Revisore preposto per all’attestazione della DNF degli EIP, per il 2024 può continuare ad attestare la dichiarazione di sostenibilità inviando al MEF la domanda di abilitazione secondo il Modello previsto dal Decreto del 19 febbraio 2025, in GU del 3 marzo 2025.
L’attestazione comprende le conclusioni sulla valutazione e comprensione di tutti gli aspetti significativi della dichiarazione di sostenibilità in conformità agli standard di rendicontazione europei ESRS e all’art.8, Regolamento (UE) 2020/852, Tassonomia ambientale.
In Rendicontazione di sostenibilità societaria: il principio SSAE è stato trattato il tema relativamente alle regole e le linee guida del principio di attestazione SSAE Italia, in continuità, in questo contributo si sofferma su:
- i criteri indispensabili per l’accettazione e il mantenimento di un incarico sull’esame limitato della rendicontazione individuale o consolidata della sostenibilità; e
- le conclusioni della relazione di attestazione ai sensi dell’art. 14-bis, d.lgs. 125/2024 nelle diversi ipotesi.
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1) Attestazione reporting di sostenibilità: criteri indispensabili
Il Revisore della sostenibilità (o soggetto incaricato dalla società di revisione) nella pianificazione dell’attività relativa all'incarico sull’esame limitato della rendicontazione di sostenibilità deve definire:
- la portata, tempistica e direzione dell'incarico, e
- la natura, tempistica e estensione delle procedure al fine di conseguire l’obiettivo indicato da il SSAE Italia.
Coerentemente al paragrafo 40 dell’ISSA 3000 Revised, lo svolgimento dell’incarico è subordinato alla sussistenza dei criteri idonei nelle circostanze dell'incarico, incluso il fatto che presenti le caratteristiche indispensabili di:
- pertinenza,
- completezza,
- attendibilità,
- neutralità,
- comprensibilità.
Tuttavia, dopo l’accettazione dell’incarico potrebbe verificarsi che:
- a) le condizioni indispensabili vengano a mancare. In tale ipotesi il revisore deve discutere la questione con la parte appropriata, o le parti appropriate, e deve stabilire:
- se la questione possa essere risolta in modo soddisfacente per l’incarico assunto;
- se sia appropriato proseguire l’incarico;
- se comunicare la questione nella relazione di assurance e, in caso affermativo, stabilire le modalità.
- b) alcuni o tutti i criteri applicabili non siano idonei o che tutto o parte dell'oggetto sottostante non sia appropriato per l’incarico di assurance. La decisione del revisore può includere:
- se recedere dall'incarico, ove il recesso sia consentito da leggi o da regolamenti applicabil
- se proseguire l'incarico, ed esprimere una conclusione con rilievi o una conclusione negativa, oppure deve dichiarare l'impossibilità di esprimere una conclusione, a seconda delle circostanze.
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2) Attestazione reporting di sostenibilità: limitazioni intrinseche
Il Revisore della sostenibilità deve:
- formulare le proprie considerazioni e stabilire le indicazioni sulla significatività delle informazioni di tipo qualitativo e quantitativo;
- acquisire la comprensione del processo di valutazione della rilevanza (doppia rilevanza e doppia materialità), nonché le modalità dell’impresa di:
- analizzare il contesto in cui opera, con riferimento all’attività svolta, ai rapporti commerciali, ai rapporti con tutti gli stakeholders:
- coinvolgere i portatori di interessi e prevedere canali di dialogo (mail, workshop, canali, aziendali ecc.) e la frequenza della consultazione;
- identificare gli impatti, rischi ed opportunità delle questioni di sostenibilità in base all’analisi del contesto in cui opera;
- valutare gli impatti rischi ed opportunità rilevanti;
- individuare i data point e se del caso, le informazioni specifiche dell’impresa.
Ove il revisore ritenga appropriato evidenziare incertezze intrinseche di valutazione e misurazione potrà includere nella relazione di attestazione un paragrafo rubricato “Limitazioni intrinseche”.
Le limitazioni intrinseche si riferiscono alle questioni di difficile misurazione perché legati a fenomeni di aleatorietà o ad un evento futuro. Ad esempio, sono fenomeni difficilmente misurabili i rischi climatici.
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3) Attestazione reporting di sostenibilità: conclusioni con rilievi, senza modifica, con modifica.
La relazione di attestazione redatta ai sensi dell’art. 14 bis del d. lgs 39/2010, include:
- le conclusioni del Revisore di sostenibilità;
- gli elementi alla base delle conclusioni in conformità al principio di attestazione SSAE Italia e dell’ISSA 3000 Revised;
- se del caso, il richiamo all’informativa;
- se del caso, altri aspetti;
- la responsabilità degli amministratori e del Collegio sindacale per la rendicontazione di sostenibilità, ognuno nelle proprie funzioni specifiche:
- se del caso, le limitazioni intrinseche;
- le responsabilità del revisore per l’attestazione di sostenibilità
- il riepilogo del lavoro svolto.
L’attestazione all’esito del lavoro del revisore di sostenibilità potrebbe concludersi con:
- rilievi, o
- senza modifica , o
- con modifica
Conclusioni con rilievi.
Il Revisore della sostenibilità deve giungere a una conclusione sul fatto se le informazioni sull’oggetto non contengano errori significativi. Nel giungere a tale conclusione, deve considerare la propria conclusione in merito alla sufficienza e all’appropriatezza delle evidenze acquisite e valutare se gli errori non corretti, considerati singolarmente o nel loro insieme, siano significativi.
La conclusione è emessa con rilievi, quando il revisore, possa ritenere di non aver compreso gli elementi significativi della rendicontazione in conformità agli Standard ESRS, e all’art. 8 del regolamento (UE) 2020/852, o possano esservi errori significativi.
Conclusioni senza modifica
Il Revisore esprime una conclusione senza modifica qualora conclude: che, sulla base delle procedure svolte e delle evidenze acquisite, nessun elemento pervenuto all'attenzione gli faccia ritenere che le informazioni sull'oggetto non rispettano, in tutti gli aspetti significativi, la conformità ai criteri applicabili.
Conclusioni con modifica.
Il Revisore può esprime una conclusione con modifica se:
richiamo di informativa:
- ritiene necessario: richiamare l'attenzione dei potenziali utilizzatori su un aspetto presentato o oggetto di informativa nel report che, a suo giudizio, rivesta un'importanza tale da risultare fondamentale per la comprensione delle informazioni; ovvero
altri aspetti
- ritiene di dover comunicare un aspetto diverso da quelli presentati o oggetto di informativa nelle informazioni che, a suo giudizio, sia rilevante ai fini della comprensione, da parte dei potenziali utilizzatori, dell'incarico, delle responsabilità del revisore o della relazione di assurance (un paragrafo relativo ad altri aspetti).
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