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PROVVISTE PER NAVI E AEROMOBILI CON DICHIARAZIONE D'ESPORTAZIONE

Provviste per navi e aeromobili con dichiarazione d'esportazione

Approvigionamento navi e aeromobili: novità IVA

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L’art. 74 del d.lgs. 26.9.2024, n. 141, ha riscritto in maniera più precisa il testo dell’art. 252 del d.p.r. 23.1.1973, n. 43, prevedendo che:

  • l’approvvigionamento di navi e di aeromobili consiste nella fornitura di provviste e di dotazioni di bordo;
  • le provviste di bordo consistono in merci destinate a essere consumate a bordo per assicurare le funzioni già espresse nell’art. 252.

La norma precisa anche il concetto di “dotazioni di bordo” ossia “macchinari, attrezzi, strumenti, mezzi di salvataggio, parti di ricambio, arredi e ogni altro oggetto suscettibile di utilizzazione reiterata destinato a ornamento del mezzo di trasporto”.

Ma la norma, con il comma 4, esplica i suoi effetti anche in materia di IVA in quanto fermo restando quanto previsto dagli obblighi internazionali, per le provviste e le dotazioni di bordo, la dichiarazione di esportazione costituisce prova dell’avvenuto imbarco, ai sensi della normativa doganale unionale.

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1) Provviste per navi e aeromobili con dichiarazione d'esportazione

L’approvvigionamento di navi e aerei, a prescindere dalla destinazione del trasporto, non ha per oggetto beni che sono esportati fuori dal territorio doganale dell’Unione europea ma sono destinati ad essere utilizzati o consumati a bordo di tali mezzi. 

Pertanto, non si è in presenza di beni che sono oggetto del regime di esportazione in quanto l’art. 269, paragrafo 2, lett. c), del regolamento della Comunità Europea 9.10.2013, n. 952/2013, esclude il “regime di esportazione” per le “merci fornite, esenti da IVA o da accise, come approvvigionamento di aeromobili o navi, indipendentemente dalla destinazione dell’aeromobile o della nave, per cui è necessaria una prova di tale approvvigionamento”. 

Inoltre, il successivo paragrafo 3 prevede l’obbligo delle formalità concernenti la dichiarazione in dogana dell’esportazione.

L’innovazione normativa esplica i suoi effetti sull’art. 8-bis, primo comma, lett. d), del d.p.r. 26.10.1972, n. 633, che assimila alle cessioni all’esportazione “…. le cessioni di beni destinati a loro dotazione di bordo e le forniture destinate al loro rifornimento e vettovagliamento, comprese le somministrazioni di alimenti e bevande a bordo ed escluse, per le navi adibite alla pesca costiera, le provviste di bordo”.

Per effetto dell’art. 74 il fornitore di provviste e dotazioni di bordo può applicare la regola di non imponibilità ai fini dell’IVA, considerando quanto è previsto dal citato art. 269 con l’obbligo di formalizzare la dichiarazione di esportazione nel rispetto delle seguenti condizioni, a prescindere dal fatto che la destinazione della nave sia diretta in uno Stato membro dell’Unione europea o in un Paese terzo:

  1. deve trattarsi di una fornitura di beni che beneficia di un’esenzione dal pagamento dell’IVA o delle accise;
  2. è necessario fornire la prova dall’approvvigionamento.

La dichiarazione di esportazione costituisce prova dell’avvenuto imbarco.

Nel merito della compilazione della dichiarazione doganale di esportazione:

  • sulla base del capitolo 99 della Tariffa doganale (codici speciali della nomenclatura combinata), sottocapitolo II relativo a Codici statistici per alcuni movimenti specifici di merci, è possibile utilizzare i codici tariffari semplificati:
    • 99302400: merci indicate ai capitoli da 1 a 24 della Nomenclatura combinata (NC);
    • 99302700: merci indicate al capitolo 27 della NC;
    • 99309900: merci classificate altrove;
  • sono escluse dalla semplificazione dichiarativa le merci che sono soggette ad accisa, le quali nella dichiarazione di esportazione vanno indicate con l’esatta classificazione prevista dalla Nomenclatura Combinata; la limitazione si applica nel caso di dichiarazione di riesportazione di merci non unionali destinate all’approvvigionamento di navi e aerei, vincolate ad un regime speciale diverso dal transito (ad esempio, il deposito doganale);
  • la dichiarazione di esportazione relativa alle provviste e dotazioni di bordo deve riportare l’indicazione del codice F16 (approvvigionamento e rifornimento di combustibile) nel data element 11 10 000 000 (regime aggiuntivo) del nuovo messaggio B1 previsto dal sistema AES per la presentazione della dichiarazione doganale di esportazione, o nella seconda suddivisione della cartella 37 per il messaggio ET ancora in uso;
  • per gli approvvigionamenti di prodotti energetici vanno osservate le indicazioni contenute nelle risoluzioni 1/D e 69/E del 13.6.2017.

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Fonte immagine: Foto di Yvonne Huijbens da Pixabay
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