Anche la “comunicazione di scarto” della trasmissione di un modello F24 in un giorno festivo, con il quale il contribuente ha operato la compensazione di un credito agevolativo costituisce un “atto impugnabile” ai sensi dell’art. 19, comma 1, lett. h), del d. lgs. 31/12/1996, n. 546.
La materia del contendere oggetto della sentenza 9/9/2024, n. 319, della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Padova è rappresentata dal fatto che i modelli F24, contenenti il credito per oggetto della compensazione, erano stati trasmessi all’Agenzia delle entrate nei giorni 30 e 31 dicembre. Tuttavia il servizio Entratel valida le operazioni soltanto nei giorni feriali per cui la registrazione era avvenuta nel primo giorno feriale successivo, cioè il 2/1/2024. Pertanto, il contribuente, secondo l’Agenzia delle entrate, “ha perso” il credito che poteva essere utilizzato entro il termine ultimo del 31/12/2023, trattandosi di credito che deriva dall’agevolazione prevista superbonus in materia di edilizia.
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1) Comunicazioni di scarto per agevolazioni concesse impugnabile: la controversia
L’Agenzia delle entrate aveva sollevato l’eccezione di non impugnabilità della c.d. “comunicazione di scarto”, in quanto non è inclusa tra gli atti impugnabili e non ha la qualifica di “diniego o revoca di agevolazioni o di rigetto di domande di definizione agevolata di rapporti tributari”.
Secondo la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Padova (sentenza 9/9/2024, n.319) “non è chi non veda come attraverso lo “scarto”, la cui legittimità l’Ufficio ha per altro sostenuto nei propri scritti difensivi, è stata sostanzialmente impedita l’utilizzazione di un’agevolazione che il contribuente aveva precedentemente acquisito. Sotto tale profilo deve rilevarsi che, anche in applicazione del principio di non contestazione, il credito portato in compensazione deve ritenersi valido e sussistente, al di là della questione circa la sua utilizzabilità entro il 31/12/2023”.
In sostanza, la c.d. “comunicazione di scarto” in argomento, relativa all’utilizzazione di un credito d’imposta relativo agli interventi edilizi, è un atto impugnabile in quanto ha impedito al contribuente di usufruire di un’agevolazione che gli era stata riconosciuta.
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2) Comunicazioni di scarto per agevolazioni concesse impugnabile: il problema temporale
La trasmissione del modello F24 costituisce pagamento per cui se la scadenza cade in un giorno festivo sussiste la proroga al primo giorno feriale successivo.
La normativa è chiara e indiscutibile:
- l’art. 2963 c. c. (richiamato anche dal precedente art. 1187) afferma a chiare lettere che “se il termine cade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo”;
- l’art. 155 c.p.c., al terzo e quarto comma, afferma che “I giorni festivi si computano nel termine. Se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo”;
- l’art. 17, comma 1, del d.lgs. 9/7/1997, n. 241, afferma che “i contribuenti eseguono versamenti unitari delle imposte …. con eventuale compensazione dei crediti, delle stesso periodo”; il successivo art. 18 precisa che tali versamenti devono essere eseguiti entro il giorno 16 del mese di scadenza e “se il termine scade di sabato o di giorno festivo il versamento è tempestivo se effettuato il primo giorno successivo.
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3) Versamento e compensazione sono strettamene connessi
La sentenza precisa che “la posticipazione automatica per le scadenza in un giorno festivo è da considerare un principio con valenza generale nel calcolo di tutti i termini, perentori e ordinatori, nonché, in assenza di diversa previsione, anche in punto di decadenza e in relazione alla materia tributaria”.
In conclusione è legittima l’operazione suddetta e quindi che l’utilizzabilità, ai fini della compensazione, “del credito derivante da agevolazioni tributarie sia prorogata, a causa della scadenza del relativo termine in un giorno festivo, alla prima data del primo giorno lavorativo successivo”.
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