HOME

/

FISCO

/

RIFORMA FISCALE 2023-2024

/

LE NUOVE SANZIONI PER LE DICHIARAZIONI DEI REDDITI - PARTE 1

Le nuove sanzioni per le dichiarazioni dei redditi - parte 1

Riforma fiscale e novità in tema di sanzioni: per dichiarazione omessa, infedele, integrativa, con documentazione falsa

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il d.lgs. 14/6/2024, n. 87, ha rivisto la misura delle sanzioni per le violazioni commesse in materia di imposte sui redditi e di imposta regionale sulle attività produttive, indicate nell’art. 1 del d.lgs. 18.12.1997, n. 471.

In questa prima parte dello speciale ci si sofferma sui seguenti punti:

  • la dichiarazione annuale omessa
  • la dichiarazione infedele
  • la dichiarazione integrativa
  • la dichiarazione con documentazione falsa
  • la riduzione della sanzione

1) Riforma delle sanzioni: dichiarazione annuale omessa

La dichiarazione annuale omessa è punita con la sanzione amministrativa prevista nella misura del 120% dell’imposta dovuta per il periodo d’imposta, con un minimo di € 250. Se non sono dovute imposte, si applica la sanzione aumentata fino al doppio (cioè da € 500 a € 2.000) nei confronti di chi è obbligato a tenere le scritture contabili (comma 1).

L’imposta dovuta è determinata computando la differenza tra l’ammontare del tributo liquidato in base all’accertamento e quello liquidabile in base alle dichiarazioni automatizzate e formali di cui, rispettivamente, agli artt. 36-bis e 36-ter del d.p.r. 29.9.1973, n. 600 (comma 5).

Secondo il nuovo comma 1-bis, è prevista una nuova modalità di regolarizzazione della dichiarazione omessa: si applica la sanzione del 75% (cioè la sanzione prevista dall’art. 13, comma 1, del d.l.gs. 18.12.1997, n. 471, nella misura del 25% aumentata al triplo) ma a condizione che la dichiarazione omessa sia presentata con ritardo superiore a 90 giorni ma entro il termine del 31.12 del quinto anno successivo a quello di scadenza per la notifica dell’avviso di accertamento. 

La procedura e ammessa se il contribuente non ha avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o qualunque attività di accertamento amministrativo. 

Se non è dovuta l’imposta, si applica la sanzione da € 250 a € 1.000.

Nel caso in cui non sono dovute imposte l’omessa presentazione è punita con la sanzione da € 500 a € 2.000, nei confronti di chi è obbligato a tenere le scritture contabili.

Va tenuto presente che la procedura di ravvedimento operoso di cui all’art. 13 del d.lgs. 18/12/1997, n. 472, è esclusa “nel caso di presentazione della dichiarazione con un ritardo superiore a 90 giorni” (comma 2-ter).

2) Riforma delle sanzioni: dichiarazione infedele (comma 2)

Se dal controllo della dichiarazione risulta un ammontare di imposta inferiore a quello effettivo o un’eccedenza detraibile o rimborsabile superiore a quella effettivamente spettante, la sanzione è irrogata nella misura del 70% della maggiore IVA dovuta o della differenza di credito che è stato utilizzato, con un minimo di € 150.

La stessa sanzione si applica se nella dichiarazione sono esposte indebite detrazioni d’imposta ovvero indebite deduzione dall’imponibile, anche se esse sono state attribuite in sede di ritenuta alla fonte.

3) Riforma delle sanzioni: dichiarazione integrativa

Il nuovo comma 2-bis prevede l’irrogazione della sanzione nella misura del 50% delle imposte dovute (cioè l’aliquota del 25% prevista dall’art. 13 successivo aumentata al doppio), con un minimo di € 150, se il trasgressore presenta la dichiarazione integrativa non oltre il termine fissato dall’art. 43 del d.p.r. 29.9.1973, n. 600. La procedura deve essere perfezionata prima che il contribuente abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell’inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo.

Tuttavia, la procedura di ravvedimento operoso non può essere operata poiché la dichiarazione è considerata omessa, beneficiando della sola suddetta riduzione delle sanzioni.

Per una sintesi di tutte le Novità ti segnaliamo i seguenti ebook: 

4) Riforma delle sanzioni: dichiarazione con documentazione falsa

La nuova versione del comma 3 fissa la sanzione del 70% aumentata dalla metà al doppio, cioè dal 105% al 140%, se la dichiarazione infedele è stata influenzata dall’utilizzazione di fatture o altra documentazione falsa o per operazioni inesistenti, mediante artifici, raggiri o condotte simulatorie o fraudolente.

Non è recepita la nuova formula presente nella riforma dell’art. 5 del d.lgs. 18.12.1997, n.471, in materia di IVA, che contiene la precisazione che la sanzione “si applica nei confronti del cessionario o committente che ha utilizzato fatture per operazioni soggettivamente inesistenti solo se è provata la compartecipazione alla frode”.

5) Riforma delle sanzioni: riduzione della sanzione

Permane il contenuto del comma 4: la sanzione è ridotta di un terzo se la maggiore imposta ovvero il minor credito accertati sono complessivamente inferiori al 3% dell’imposta e del credito che sono stati dichiarati e, complessivamente, di importo inferiore a € 30.000. 

In pratica, la sanzione è ridotta al 46,67% delle imposte.

Con esclusione dei casi indicati al comma 3, la riduzione della sanzione di un terzo si applica, se la dichiarazione infedele sia conseguente ad un errore sull’imputazione temporale di elementi positivi o negativi di reddito a condizione che il componente positivo abbia già concorso a determinare il reddito nell’annualità in cui interviene l’attività di accertamento o in una precedente. 

Qualora non vi sia alcun danno per l’amministrazione finanziaria, la sanzione viene irrogata nella misura fissa di € 250.

Per una sintesi di tutte le Novità ti segnaliamo i seguenti ebook: 

Fonte immagine: chat gpt
La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

2

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

3

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

4

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

5

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

Leggi anche

RIFORMA FISCALE 2023-2024 · 26/07/2024 Correttivo CPB: Leo ne specifica i contenuti

Oggi 26 luglio il Governo ha approvato il Correttivo sui termini tributari e sul CPB. Il testo non è ancora disponibile. Leo anticipa in sintesi cosa è stato approvato

Correttivo CPB: Leo ne specifica i contenuti

Oggi 26 luglio il Governo ha approvato il Correttivo sui termini tributari e sul CPB. Il testo non è ancora disponibile. Leo anticipa in sintesi cosa è stato approvato

Testo Unico Tributi erariali minori: cosa contiene

Il Cdm ha approvato in via preliminare in data 22 giugno il Testo Unico sui tributi minori. Si tratta di un Dlgs che ora passe alle commissioni di tecnici: vediamo una sintesi

Testo Unico Giustizia Tributaria: cosa contiene

Il Governo ha approvato in data 22 luglio, tra gli altri, il Testo Unico sulla Giustizia tributaria

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2024 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.