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RIFORMA GIUSTIZIA TRIBUTARIA E PROCESSO TELEMATICO 2024

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AMMESSO IL RICORSO TRIBUTARIO ANALOGICO

Ammesso il ricorso tributario analogico

Cambiano le regole del processo tributario telematico implementando la digitalizzazione delle procedure

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Fino al 1°.9.2024, l’art. 16-bis del d.lgs. 31.12.1992, n. 546, recita:

3. Le parti, i consulenti  gli organi tecnici indicati all’art. 7, comma 2, notificano e depositano gli atti processuali i documenti e i provvedimenti giurisdizionali esclusivamente con modalità telematiche, secondo le disposizioni contenute nel d.m. 23.12.2013, n. 163, e nei successivi decreti di attuazione”.

La nuova norma che entra in vigore per i giudizi instaurati, in primo e secondo grado, con ricorso notificato successivamente al 1°.9.2024 recita:

3. Le parti, i consulenti e gli organi tecnici di cui all’art. 7, comma 2, notificano e depositano gli atti processuali, i documenti e i provvedimenti giurisdizionali esclusivamente con le modalità telematiche previste dalle vigenti norme tecniche del processo tributario telematico, salva la possibilità, nelle ipotesi di cui all’art. 79, di effettuare le notificazioni ai sensi dell’art. 16.

3-bis: soppresso  (n.d.r. “I soggetti che stanno in giudizio senza assistenza tecnica ai sensi dell’art. 12, comma 2, hanno la facoltà di utilizzare, per le notifiche e i depositi le   modalità telematiche indicate al comma 3, previa indicazione nel ricorso o nel primo atto difensivo dell’indirizzo di posta elettronica certificata al quale ricevere le comunicazioni e le notificazioni”).

Nel frattempo sussiste la duplice regola di proposizione del ricorso, cioè:

a) la facoltà di redigere l’atto in formato analogico a condizione che il valore della controversia non sia superiore a 3.000 euro e che nell’atto non sia indicato l’indirizzo di posta elettronica certificata al quale ricevere le comunicazioni e le notificazioni;

b) l’obbligo di utilizzare la procedure telematiche qualora il valore della controversia sia superiore alla suddetta soglia, avvalendosi dell’assistenza del difensore, oppure se il contribuente che vuole difendersi personalmente esercita l’opzione per tale scelta indicando il proprio indirizzo PEC nel ricorso o nel primo atto difensivo.

Dal 2.9.2024 l’ampliamento della digitalizzazione del processo tributario fa sì che il ricorso che va notificato all’ente impositore, nonché il suo deposito in sede di costituzione in giudizio, deve essere in formato c.d. “nativo digitale”. 

In pratica, il file che contiene l’atto, redatto mediante un qualsiasi programma di videoscrittura, deve essere trasformato nel formato PDF/A-1a o PDF/A-1b, cioè un formato standardizzato che consente di mantenere i contenuti dell’atto nel tempo. Il ricorso è perfezionato con l’apposizione della firma digitale e con la conseguente notificazione.

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1) Il ricorso in formato analogico

La notifica di un atto in formato analogico che è stato oggetto di scansione e notifica a mezzo PEC è una problematica che è stata risolta dichiarando l’inammissibilità (Corte di giustizia tributaria di 2° grado del Piemonte, sentenza 10.10.2022, n. 946) poiché “non può ritenersi che nella specie l’atto abbia raggiunto lo scopo ai sensi della generale previsione dell’art. 156 c.p.c. e che pertanto la nullità risulti sanata. Infatti la violazione delle norme sulla redazione dell’atto determina non la nullità, ma l’inesistenza”.

In senso contrario si era espressa la Corte di Cassazione (sentenza 3.6.2021, n. 15353): “va rigettata l’eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso in quanto non notificato in file non nativo digitale. In calce alla relata di notifica vi è l’attestazione che l’atto nativo è digitale ed è sottoscritto dal legale rappresentante”. 

In precedenza (sentenza 18.4.2016, n. 7665) era stato affermato che è consolidato “il principio sancito in via generale dall’art. 156 c.p.c. secondo cui la nullità non può essere mai pronunciata se l’atto ha raggiunto lo scopo cui è destinato, vale a dire per le notificazioni, anche in relazione alle quali … l’atto, malgrado l’irritualità della notificazione, sia venuto a conoscenza del destinatario”.

La problematica è stata risolta con l’art. 46 delle disposizioni di attuazione c.p.c. che sono recepite secondo cui “il mancato rispetto delle specifiche tecniche sulla forma e sullo schema informatico e dei criteri e limiti di redazione dell’atto non comporta invalidità, ma può essere valutato dal giudice ai fini della decisione sulle spese del processo”.

La violazione delle regole di rito non comporta una lesione del diritto di difesa per la parte, né alcuna norma prevede l’inammissibilità del ricorso.

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2) L’innovazione normativa

Il nuovo comma 4-bis dell’art. 16-bis supera la problematica in quanto afferma che le violazioni delle disposizioni dei precedenti commi 1 e 3 (quest’ultimo sull’obbligo di deposito degli atti processuali notificati esclusivamente con le modalità telematiche vigenti”) “non costituisce causa di invalidità del deposito, salvo l’obbligo di regolarizzarlo nel termine perentorio stabilito dal giudice”.

Va ricordato quanto è espresso dall’art. 156 c.p.c.:

- non può essere pronunciata la nullità per inosservanza di forme di alcun atto di processo, se la nullità non è  comminata dalla legge;

- può essere pronunciata la nullità quando l’atto manca dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo;

- la nullità non può essere pronunciata, se l’atto ha raggiunto lo scopo cui è diretto”, cioè la costituzione in giudizio dell’ente impositore.

La norma, pertanto, riconosce la regolarità del ricorso che è stato redatto con forma digitale in formato analogico e che prima della notifica è stato scansionato.

L’inammissibilità del ricorso sovviene soltanto se il deposito non è stato regolarizzato presso la segreteria entro il termine perentorio fissato dal giudice.

Va aggiunto che il nuovo testo dell’art. 79, comma 2-quater, secondo cui, nei casi eccezionali previsti dalle norme tecniche del processo tributario telematico il Presidente della corte di giustizia o dal Presidente di sezione, se la questione sorge in udienza, possono autorizzare il deposito delle notifiche, degli atti processuali e dei documenti con modalità cartacee. Va aggiunto che (art. 17-ter, comma 2) salvo i casi previsti dall’art. 79, comma 2-quater, “gli atti delle parti e dei difensori sono sottoscritti con firma digitale”.

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Fonte immagine: Foto di Gerd Altmann da Pixabay
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