HOME

/

DOSSIER

/

LA RUBRICA DEL NOTAIO

/

LEGATO A FAVORE DI UN LEGITTIMARIO NON APPORZIONATO CON BENI DEL TESTATORE

Legato a favore di un legittimario non apporzionato con beni del testatore

E’ valido un testamento che attribuisce ad un legittimario un legato composto da beni che non appartengono al testatore ma ad un terzo a cui si impone l’adempimento del legato?

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il nostro ordinamento prevede espressamente la possibilità di disporre di legati in favore di soggetti legittimari.

Nello specifico, l’art. 551 c.c. disciplina il legato in sostituzione di legittima con cui al legatario è lasciata la facoltà di decidere se rinunziare al legato e chiedere la legittima oppure se conseguire il legato perdendo, però, la facoltà di chiedere il supplemento nel caso in cui il valore del legato sia inferiore a quello della legittima.

Il legittimario-legatario non acquista la qualità di erede. 

Tale legato ha una funzione c.d. “tacitativa”: al legittimario viene attribuito un legato “al posto” della legittima a questi spettante.

Diverso, invece, è il legato in conto di legittima, disciplinato dall’art. 552 c.c., secondo il quale i beni attribuiti al legittimario-legatario devono essere da questi imputati alla quota di legittima allo stesso spettanti. In questo caso il legittimario può trattenere il legato ma ha diritto, comunque, a conseguire la sua quota di legittima.

Si è discusso in dottrina se è possibile per il testatore attribuire un legato ad un legittimario componendolo, però, non con beni propri del testatore ma di un terzo.

Dello stesso autore puo' interessarti l'e-Book Guida alla compravendita immobiliare - ediz. 2024

1) Gli orientamenti sull'ammissibilità del legato di cosa altrui in conto o sostituzione di legittima

La questione è, dunque, se è ammissibile un legato di cosa altrui in conto o in sostituzione di legittima.

Per quanto riguarda il legato in conto di legittima, non vi è uniformità di vedute in dottrina.

Secondo una prima tesi, il principio dell’intangibilità della legittima va considerato dal punto di vista esclusivamente quantitativo e non qualitativo, per cui ciò che conta è che al legittimario vengano attribuiti beni di valore corrispondente alla sua quota ma senza necessità che i beni stessi provengano esclusivamente dalla massa ereditaria. Pertanto, i sostenitori di tale tesi ritengono che sia ammissibile l’attribuzione a favore di un legittimario di un legato di cosa altrui in conto di legittima nel quale la composizione della quota viene effettuata, in parte, con il legato di cosa altrui e, quindi, con un diritto di credito da far valere verso i coeredi avente per oggetto il trasferimento della proprietà della cosa legata.

Un altro orientamento ritiene, invece, che il legato in conto di legittima è soggetto alle ordinarie regole in tema di legittima tra le quali, secondo i sostenitori di detta tesi, vi è il principio di intangibilità della legittima non solo dal punto di vista quantitativo ma anche qualitativo.

La legittima, cioè, deve essere soddisfatta con l’impiego di beni provenienti esclusivamente dalla massa ereditaria. Pertanto, non è possibile attribuire in conto di legittima beni altrui in quanto ciò contrasterebbe sia con il principio dell’intangibilità della legittima sia con il divieto di pesi e condizioni che, ai sensi dell’art. 549 c.c., non possono essere apposti sulla legittima, pena la nullità della disposizione.

Meno problematica è, invece, la questione del legato di cosa altrui in sostituzione di legittima, che secondo la maggioranza della dottrina è possibile in quanto, trattandosi di un’attribuzione che viene disposta “al posto” della legittima, non differisce in nulla da un normale legato.

Pertanto, sarebbe possibile disporre di un legato di cosa altrui in sostituzione di legittima ove ricorrano i presupposti dell’art. 651 c.c. (conoscenza risultante da apposita dichiarazione del testatore che la cosa oggetto del legato appartiene ad altri).

Fonte immagine: Foto di Anna da Pixabay
La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

2

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

3

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

4

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

5

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

Leggi anche

LA RUBRICA DEL NOTAIO · 05/11/2024 Atto notarile di rettifica di atto nullo: l'imposta di registro da applicare

Chiarimenti ADE sulla tassazione ai fini dell'imposta di registro di un atto notarile di rettifica e conferma di atto nullo per mancanza di requisiti sostanziali

Atto notarile di rettifica di atto nullo: l'imposta di registro da applicare

Chiarimenti ADE sulla tassazione ai fini dell'imposta di registro di un atto notarile di rettifica e conferma di atto nullo per mancanza di requisiti sostanziali

Voltura 2.0 per i Notai: servizio ADE attivo dal 24 settembre

Il Notariato informa della attivazione del servizio voltura 2.0: che cos'è a chi si rivolge

RASD e adempimenti del Notaio per le ASD con personalità giuridica

Lo studio del Notariato n 2 del 14 maggio evidenzia gli adempimenti notarili per l'iscrizione al RASD delle ASD con e senza personalità giuridica

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2024 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.