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IMPRESE CULTURALI E CREATIVE: LEGGE MADE IN ITALY

Imprese culturali e creative: legge Made in Italy

Imprese culturali e creative (ICC). Nuova disciplina contenuta nella legge sul Made in Italy

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Il DDL Made in ITALY è stato convertito in Legge 27 dicembre 2023 n.206, recante Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del Made in Italy e pubblicato in Gazzetta - Serie Generale n.300 del 27 dicembre 2023.

Nella L. n. 206/2023 trovano nuova e compiuta disciplina, tra l’altro, le imprese culturali e creative. 

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1) Imprese culturali e creative: il pregresso quadro normativo di riferimento

La legge sul Made in Italy in esame è volto a valorizzare le produzioni d’eccellenza, le bellezze storico artistiche e le radici culturali nazionali, a fini identitari e per la crescita dell’economia nazionale.

In particolare, all’art. 25 trova spazio la nuova disciplina delle imprese culturali e creative, già oggetto di frammentata e pregressa regolamentazione. 

Nel dettaglio, il legislatore aveva introdotto per la prima volta la nozione di “impresa culturale” nell’art. 57 della L. 27 dicembre 2017, n. 205, ma il provvedimento si è perso poi nel vuoto applicativo. 

Il riconoscimento della qualifica giuridica di impresa culturale e creativa era, infatti, subordinato all’emanazione di un successivo Decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, che, tuttavia, non ha mai visto la luce. 

Le imprese culturali e creative sono però riapparse nel Disegno di Legge recante “Misure per lo sviluppo del turismo e per le Imprese Culturali e Creative” (18 febbraio 2020) ma, anche in questo caso, il provvedimento vicinissimo all’approvazione veniva travolto dalla legislazione sulla pandemia. 

In tale precario contesto normativo, si inserisce la costituzione del Fondo per le piccole e medie imprese creative previsto dal comma 109 della Legge di bilancio 2021; mentre al comma 112 veniva inserita una nuova formulazione di “settore creativo” costituito da tutte le “attività dirette allo sviluppo, alla creazione, alla produzione, alla diffusione e alla conservazione dei beni e servizi che costituiscono espressioni culturali, artistiche o altre espressioni creative (…)”.

Infine, a completare il quadro legislativo di riferimento, recentemente il Ministero dello sviluppo economico pubblicava  il decreto direttoriale 8 agosto 2022, al fine di fornire indicazioni utili per una più efficace attuazione di misure volte al sostegno dell’economia sociale, nonché del settore delle imprese culturali e creative.

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2) Imprese culturali e creative: nuova disciplina legge Made in Italy

L’articolo 25 della Legge in esame, reca la definizione di “imprese culturali e creative”, rinviando ad uno specifico e successivo decreto attuativo la definizione delle modalità e delle condizioni del riconoscimento della medesima qualifica

Definisce, in aggiunta, le start up innovative culturali e creative ovvero una tipologia di impresa che risponde sia alla definizione di start up innovativa, che a quella di impresa culturale e ricreativa. Infine, prevede che le imprese culturali e creative siano iscritte in un’apposita sezione nel registro delle imprese

Passando a una lettura più specifica dell’art. 25 cit., si rileva come al comma 1, si stabilisce il principio secondo il quale la cultura e la creatività sono elementi costitutivi dell’identità italiana e accrescono il valore sociale ed economico della Nazione

Il comma 2 definisce, invece, “imprese culturali e creative” tutti gli enti privati (imprese e società, così come disciplinate dal Libro V del Codice civile), nonché – secondo quanto inserito alla Camera dei deputati - il lavoratore autonomo che: 

  • svolge attività stabile e continuativa con sede in Italia o in uno degli Stati membri dell’UE o aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo, purché sia soggetto passivo di imposta in Italia (lett. a).
  •  svolge in via esclusiva o prevalente, una o più delle seguenti attività: ideazione, creazione, produzione, sviluppo, diffusione, promozione, conservazione, ricerca, valorizzazione o gestione di beni, attività e prodotti culturali. (lett. b).

Ai sensi del comma 3, sono altresì imprese culturali e creative i soggetti privati che, costituiti nelle suddette forme, svolgono, in via esclusiva o prevalente, attività economiche di supporto, ausiliarie o comunque strettamente funzionali all'ideazione, creazione, produzione, sviluppo, diffusione, promozione, conservazione, ricerca, valorizzazione o gestione di beni, attività e prodotti culturali. 

Ai sensi del comma 4, invece, le disposizioni dell'articolo si applicano anche agli enti del Terzo settore che esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa (D.lgs. n.117/2017, art. 11, comma 2), alle imprese sociali, nonché alle associazioni e fondazioni che svolgono prevalentemente in forma di impresa, in via esclusiva o prevalente, una o più delle attività di cui al citato comma 2.

Inoltre, si introduce – come detto -  la definizione di start up innovative culturali e creative, per tali intendendosi le start up innovative di cui all’articolo 25 del D.L. n. 179/2012 in possesso dei requisiti di cui al citato comma 2, regolarmente iscritte alla sezione speciale delle imprese culturali e creative.

Si stabilisce inoltre che le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura istituiscano un’apposita sezione nel registro delle imprese in cui sono iscritte le imprese culturali e creative e trasmettano annualmente al Ministero della cultura l’elenco delle stesse.

Il successivo articolo 26 comma 1, istituisce presso il Ministero della cultura l’albo delle imprese culturali e creative di interesse nazionale.

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3) Imprese culturali e creative: nuovi incentivi previsti

L’articolo 29 prevede lo stanziamento di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2033 per la concessione da parte del Ministero della cultura di contributi a favore delle imprese culturali e creative. Nel dettaglio si stabilisce un’autorizzazione di spesa di tre milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2033, per la promozione e il sostegno di investimenti effettuati sul territorio nazionale dalle imprese culturali e creative di cui all’articolo 25, al fine di promuovere e valorizzare il made in Italy e di rendere maggiormente competitivo il settore culturale e creativo.

Il comma 2 rinvia ad un decreto del Ministro della cultura (da adottarsi di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy e del Ministro dell’economia e delle finanze, nonché previa intesa in Conferenza unificata) per l’individuazione delle condizioni, dei termini e delle modalità per la concessione dei contributi in conto capitale in favore di dette imprese.

Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea, possono considerarsi compatibili con il mercato interno “gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio, quando non alterino le condizioni degli scambi e della concorrenza nell’Unione in misura contraria all’interesse comune”.

Sempre nell’ambito degli incentivi, il successivo art. 30 prevede, al comma 1, l’adozione, ogni tre anni, di un “Piano nazionale strategico per la promozione e lo sviluppo delle imprese culturali e creative”. Il Piano strategico è adottato dal Ministro della cultura, di concerto con il Ministro delle imprese e del Made in Italy e con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. Si prevede l’adozione del primo Piano strategico entro un anno dalla data di entrate in vigore della legge.

Il comma 2 indica gli obiettivi e le finalità del Piano, tra cui si ritrovano:

  • definire modalità organizzative e di coordinamento delle attività delle amministrazioni competenti, fermi restando i poteri di indirizzo e coordinamento in materia di internazionalizzazione delle imprese in capo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e al Ministero delle imprese e del Made in Italy
  • favorire la sinergia dei programmi e degli strumenti finanziari destinati al settore;
  •  favorire lo sviluppo del settore, con particolare riguardo agli aspetti innovativi e di sperimentazione tecnologica

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4) Imprese culturali e creative: sviluppo economico dei territori

Nel DDL in analisi, non si ripropone, tuttavia, l’agevolazione fiscale del credito d’imposta pari al trenta per cento dei costi sostenuti per attività di sviluppo, produzione e promozione dei prodotti culturali e creativi, come previsto nella originaria normativa del 2017.

In generale, si può pacificamente affermare come la dimensione culturale costituisca una rilevante risorsa per la crescita economica dei territori. Risulta dunque prioritario, ad avviso di chi scrive, predisporre un quadro normativo funzionale per gli operatori del settore, creando un ambiente imprenditoriale favorevole per le imprese culturali

Al fine di sostenere i settori della cultura risulta, infatti, necessario introdurre sistemi di finanziamento stabili, anche ricorrendo a metodi misti, come i partenariati pubblico-privato: di qui la necessità di adottare adeguate misure per sostenere l’economia creativa e lo sviluppo di nuovi modelli per uno sviluppo virtuoso di questo nuovo modello imprenditoriale.

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Fonte immagine: Foto di ciacionn da Pixabay
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