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PROCESSO TRIBUTARIO E PROVA TESTIMONIALE

Processo tributario e prova testimoniale

Quando è ammessa la prova testimoniale e come deve avvenire la deposizione? Quali procedure deve seguire il testimone?

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Si riepiloga brevemente quando la Corte di Giustizia Tributaria ammette la prova testimoniale e cosa deve fare il testimone per rendere testimonianza nei casi in cui sia munito, oppure no, della firma digitale.

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1) La prova testimoniale

L’art. 7, comma 4, del d.lgs. 31.12.1992, n. 546, ammette il giuramento ma non la prova testimoniale.

art. 7 - Il giuramento e la prova testimoniale

Non è ammesso il giuramento.

La Corte di Giustizia Tributaria, ove lo ritenga necessario ai fini della decisione e anche senza l’accordo delle parti, può ammettere la prova testimoniale, assunta con le forme di cui all’articolo 257-bis del codice di procedura civile.

Nei casi in cui la pretesa tributaria sia fondata su verbali o altri atti facenti fede fino a querela di falso, la prova è ammessa soltanto su circostanze di fatto diverse da quelle attestate da pubblico ufficiale.

Ove lo ritenga necessario, anche senza l’accordo delle parti, la corte di giustizia tributaria, sia in primo grado sia in secondo grado, può ammettere la prova testimoniale seppure in forma scritta e soltanto con le forme previste dall’art. 257-bis del codice di procedura civile. 

Vige il vincolo limitativo: la pretesa tributaria deve essere “fondata su verbali o altri atti facenti fede sino a querela di falso” ma soltanto ”su circostanze di fatto diverse da quelle attestate dal pubblico ufficiale”.

Il contribuente può richiedere di avvalersi della prova testimoniale, ma soltanto in forma scritta.

La prova testimoniale è liberamente utilizzabile: anche senza l’accordo delle parti, la corte di giustizia tributaria, tenuto conto della natura della causa e di ogni altra circostanza, può decidere di disporre l’assunzione della deposizione chiedendo al testimone di fornire per iscritto, entro un termine prefissato, le risposte sui quesiti sui quali deve essere interrogato (art. 257-bis, primo comma c.p.c.)

La deposizione, quindi, non è libera: la parte che ha inoltrato la richiesta deve predisporre il modello di testimonianza (di cui al d.m. 17.2.2010 per il procedimento civile). 

Anche la risposta del testimone deve essere conforme a precisi vincoli: non è ammessa una risposta di tipo libero. 

Pertanto il testimone deve osservare la seguente procedura

  • deve compilare, in ogni sua parte, il modello di testimonianza che gli è stato notificato, con risposta separata per ciascun quesito;
  • deve precisare, specificandone la ragione, quali sono i quesiti sui quali non è in grado di rispondere;
  • deve sottoscrivere la deposizione apponendo la propria firma autenticata su ciascuna facciata del foglio di testimonianza;
  • deve spedire la testimonianza in busta chiusa con plico raccomandato o consegnarlo alla segreteria della corte di giustizia tributaria.

Se il testimone si avvale della facoltà di astenersi, di cui all’art. 249 c.p.c., ha l’obbligo di compilare il modello e di indicare le complete generalità e i motivi per i quali si astiene.

L’inosservanza dell’obbligo di spedizione o consegna delle risposte scritte entro il termine assegnato può comportare la condanna al pagamento della pena pecuniaria di cui all’art. 255, primo comma, cioè di importo non inferiore a 100 euro e non superiore a 1.000.

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2) Il processo tributario telematico e il testimone

Nella bozza del testo di riforma del contenzioso tributario il modello di notificazione dell’intimazione e di deposizione testimoniale, con le relative istruzioni di compilazione, sarà reso disponibile sul sito internet del Dipartimento della Giustizia tributaria.

La notificazione può essere effettuata anche in via telematica.

In deroga a quanto è previsto dall’art. 103-bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, il testimone che è munito della firma digitale può rendere la testimonianza sull’apposito modulo, sottoscrivere ogni sua parte e apporre la propria firma in conformità a quanto è disposto dall’art. 24 del d.lgs. 7.3.20025, n. 82.

Il testimone resta del tutto estraneo alla procedura telematica del processo tributario poiché non ne è parte e quindi non può chiedere l’accesso al SIGIT.

Siccome non sempre è in possesso obbligatoriamente della firma digitale (ad esempio, se è dipendente), questi ha l’onere di dover autenticare la propria sottoscrizione al termine di ogni risposta recandosi personalmente da un segretario comunale o da un cancelliere di un ufficio giudiziario o da un segretario di una Corte di giustizia tributaria. Secondo l’art. 257-bis c.p.c., la testimonianza va spedita in busta chiusa con plico raccomandato o consegnata alla Corte di giustizia.

Tuttavia, mancando la firma digitale, è il difensore il soggetto che è chiamato a depositare telematicamente la testimonianza, secondo le regole procedurali del processo tributario telematico.

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