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DICHIARAZIONE DI ESPORTAZIONE E TRANSITO: REINGEGNERIZZAZIONE AIDA

Dichiarazione di esportazione e transito: reingegnerizzazione AIDA

Export Dogane: dal 7 novembre nuove procedure digitalizzate per le dichiarazioni di esportazione e transito

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Il 21 agosto scorso le Dogane hanno pubblicato la nuova road map con la quale vengono definiti i termini entro cui aderire alle fasi funzionali AES (FASE 1) e NCTS (FASE 5) per la gestione delle nuove dichiarazioni di esportazione e transito. In particolare, 

  • dall’8 giugno al 6 novembre 2023 gli operatori economici possono aderire, in ambiente reale, alle nuove fasi funzionali dei servizi export e transito, mentre 
  • dal 7 novembre 2023 sarà obbligatorio per gli operatori economici aderire, in ambiente reale, alle nuove fasi funzionali dei servizi export e transito.

Lo scopo dei cambiamenti è completare la digitalizzazione delle operazioni di esportazione e di transito secondo quanto previsto dal Codice doganale UE.

Talune funzionalità avranno un immediato utilizzo, mentre altre semplificazioni troveranno applicazione in fasi successive, come ad esempio lo sdoganamento centralizzato.

Come già è accaduto recentemente per l’import, verranno abolite anche per l’export le bollette doganali cartacee e, pertanto, i documenti verranno generati in formato digitale e potranno essere scaricati dal portale unico dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

È bene infine precisare che per l’export rimarrà essenziale la verifica della notifica di uscita e per il transito la chiusura del movimento, sempre facendo riferimento al numero di registrazione MRN, che rappresenta il codice unico di identificazione.

1) Servizio export: nuovo progetto AES (automated export system)

Il progetto unionale ECS (Export Control System) fase 2 ad oggi ha fissato l’informatizzazione delle operazioni di esportazione sia in ambito nazionale che unionale.

Dal momento che il CDU (Codice Doganale Unionale – Regolamento (Ue) 952/2013), il RD (Regolamento Delegato – Regolamento (Ue) 2015/2446) e il RE (Regolamento esecutivo - Regolamento (Ue) 2015/2447) hanno modificato alcuni processi esistenti ed introdotto nuovi processi con l’obiettivo di completare l’informatizzazione delle operazioni di esportazione, il progetto ECS fase 2 è stato sostituito dal progetto AES (Automated Export System) fase 1, in conformità ai nuovi istituti del codice.

Rispetto all’attuale fase funzionale ECS fase 2, la nuova fase funzionale AES fase 1, prevede per l’esportatore:

  • nuove funzionalità che consentiranno, oltre alla presentazione della dichiarazione di esportazione, anche la relativa modifica e/o cancellazione;
  • la possibilità di inviare telematicamente la dichiarazione anche prima della presentazione delle merci all’ufficio di esportazione;
  • lo sdoganamento centralizzato.

Le applicazioni reingegnerizzate, quindi, consentiranno:

  • l’acquisizione, la rettifica e l’annullamento di una dichiarazione attraverso un protocollo di colloquio, completamente digitalizzato, tra l’ufficio di esportazione ed il dichiarante;
  • l’invio della dichiarazione in modalità “parcellizzata” (in più step) oppure in modalità “completa” (con la totalità dei dati);
  • l’invio dei seguenti tipi di dichiarazione:
    • dichiarazione standard;
    • pre-dichiarazione;
    • dichiarazione semplificata;
    • dichiarazione complementare;
  • il superamento del limite dei 40 articoli per dichiarazione, previsto attualmente in AIDA;
  • nuove modalità di colloquio con i dichiaranti, basate sui più recenti standard internazionali (scambio di messaggi in formato XML tramite web services);
  • il riconoscimento delle altre Certification authorities per l’identificazione e la firma digitale;
  • il riconoscimento degli utenti tramite SPID, CNS o CIE.

Le applicazioni reingegnerizzate non consentiranno più:

  • le operazioni di esportazione a “groupage”;
  • le dichiarazioni di esportazione abbinate a transito.

Con il nuovo progetto AES Fase 1, dunque, verranno sostituiti anche gli attuali messaggi ET/ET1 inviati dagli operatori economici, a seconda del tipo di dichiarazione da inviare.

In particolare i nuovi messaggi da utilizzare saranno i seguenti:

  • B1 Dichiarazione di esportazione e dichiarazione di riesportazione
  • B2 Regime speciale - trasformazione - dichiarazione per il perfezionamento passivo
  • B4 Dichiarazione per la spedizione di merci nell’ambito degli scambi con territori fiscali speciali
  • C1 Dichiarazione semplificata di esportazione
  • C2 Notifica di presentazione delle merci in relazione alla pre-dichiarazione di esportazione

2) Servizio transito: fase funzionale del progetto NCTS fase 5

Con riferimento alle dichiarazioni di transito unionale, rispetto all’attuale fase funzionale del progetto NCTS fase 4, la nuova fase NCTS fase 5 prevede nuove funzionalità per lo speditore/speditore autorizzato che consentono, oltre alla presentazione della dichiarazione di transito, anche la relativa rettifica e/o annullamento.

Sempre per lo speditore è, inoltre, possibile inviare telematicamente la dichiarazione anche prima della presentazione delle merci all’ufficio di partenza. 

Di seguito, si riportano le principali caratteristiche delle applicazioni reingegnerizzate per il transito.

Operazioni disponibili
  • acquisizione
  • rettifica
  • annullamento di una dichiarazione attraverso un protocollo di colloquio, completamente digitalizzato, tra l'ufficio di partenza ed il dichiarante
Modalità di invio della dichiarazione
  • in modalità “parcellizzata” (in più step, attraverso invii progressivi e parziali)
  • oppure in modalità “completa” (invio di tutti i dati in un'unica soluzione)
Tipologie di dichiarazioni disponibili
  • dichiarazione standard 
  • pre-dichiarazione 
  • dichiarazione con requisiti in materia di dati ridotti 
  • il superamento del limite dei 40 articoli per dichiarazione (con l’avvio delle nuove fasi funzionali si potranno inviare dichiarazioni con 9999 articoli per dichiarazione).

Anche con riguardo al transito, con la nuova fase 5 NCTS, vengono modificati taluni tracciati come di seguito riportati:

  • Tracciato D1 Regime speciale - dichiarazione di transito;
  • Tracciato D2 Regime speciale - dichiarazione di transito con requisiti in materia di dati ridotti (trasporto ferroviario, aereo e marittimo);
  • Tracciato D4 Notifica di presentazione della merce in relazione alla pre-dichiarazione di transito.
Fonte immagine: Foto di Clker-Free-Vector-Images da Pixabay
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