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PERITI TRIBUNALE: AL VIA LE ISCRIZIONI AL NUOVO ALBO

Periti tribunale: al via le iscrizioni al nuovo albo

Requisiti e modalità di accesso al nuovo elenco nazionale dei CTU: necessari regolarità contributiva e crediti formativi Scadenza finestra 31 ottobre 2023.

Dal 1 settembre 2023 è possibile iscriversi   al nuovo albo nazionale  dei consulenti tecnici di ufficio  previsto  dalla Riforma della giustizia Cartabia (decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149) . Con il provvedimento attuativo  DM 109 2023 del 14 agosto sono stati definiti

nuove categorie 

  • i settori di specializzazione per ciascuna categoria 
  • gli obblighi a carico degli iscritti 
  • le modalità di iscrizione e di sospensione volontaria dall'albo stesso.

 Il provvedimento  è entrato  in vigore il 26 agosto 2023 e prevede  l'istituzione di albi telematici in ogni tribunale, suddivisi in settori e specializzazioni,   e di un elenco nazionale complessivo, che opera ugualmente solo in modalità telematica .

Vediamo di seguito alcuni dettagli operativi.


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1) Requisiti generali per l'iscrizione agli albi e all'elenco nazionale

Possono iscriversi :

  • i professionisti iscritti agli ordini o collegi professionali, 
  •  Per le professioni non organizzate in ordini o collegi, il professionista deve essere iscritto nel ruolo dei periti e degli esperti tenuto dalle CCIAA  o ad una delle associazioni professionali inserite nell'elenco di cui  all'articolo 2, comma 7, della legge 14 gennaio 2013, n. 4

REQUISITI previsti sono inoltre 

  • essere in regola con gli obblighi di formazione professionale  continua, ove previsti;
  • essere in regola con i versamenti previdenziali connessi all'iscrizione agli ordini 
  • condotta morale specchiata;
  • possesso  speciale competenza tecnica nelle materie  oggetto della categoria di interesse;
  • residenza anagrafica o domicilio professionale  nel circondario del tribunale.

2) Elenco nazionale ed albi CTU tribunale: i dati presenti

L'elenco nazionale come detto ricomprende gli albi istituiti in ogni Tribunale, suddivisi in 

  • 89 categorie previste, con requisiti specifici.
  • 978 settori di specializzazione

 Ogni professionista può essere iscritto a più categorie o settori di specializzazione.

Il decreto 109 2023 prevede che per ciascun consulente, nell'albo sono indicati:

 a) la categoria e il relativo settore di specializzazione;

 b) il titolo di studio conseguito;

 c) l'ordine o il collegio professionale cui e' iscritto, per le professioni non organizzate in ordini o collegi, la categoria del ruolo dei periti e degli esperti tenuto dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura in cui è eventualmente inserito;

 d) la data in cui il consulente ha iniziato a svolgere la professione, con riguardo alla specifica categoria e settore di specializzazione di appartenenza;

 e) il possesso di adeguate e comprovate competenze nell'ambito  della conciliazione, acquisite anche mediante specifici percorsi formativi;

 f) il conseguimento di adeguata formazione sul processo e sull'attivita' del consulente tecnico;

 g) il numero di incarichi conferiti e di quelli revocati.

 In particolare nell'ambito della categoria traduttori e interpreti e di quella della mediazione interculturale sono indicate, per ciascun consulente, le lingue straniere e gli eventuali dialetti locali  conosciuti. 

Il decreto 109 prevede anche un nuovo provvedimento del dipartimento informatico che specificherà le modalità di aggiornamento da parte dei tribunali.

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3) Domande di iscrizione agli albi CTU - regime transitorio - periti già iscritti

Le domande di iscrizione all'albo dei consulenti tecnici d'ufficio presso ciascun  Tribunale  possono essere presentate ogni  anno in due finestre temporali:

  1.  tra il 1°  marzo e il 30 aprile e 
  2. tra il 1° settembre e il 31 ottobre.

 I professionisti già iscritti alla data del 26 agosto, data di entrata in vigore del DM 109 2023,   mantengono la propria iscrizione  ma possono chiedere l'iscrizione in uno dei settori di specializzazione e modificare la categoria di appartenenza.

Potrebbero verificarsi ritardi  nell'operatività perchè il dm 109  prevede l'emanazione di u  provvedimento del responsabile dei sistemi informativi automatizzati del Ministero, da adottarsi entro sei mesi dalla data  di entrata in vigore del regolamento previo parere del  Garante per la protezione dei dati personali,  che stabilirà le   specifiche tecniche per la formazione, la tenuta e il costante  aggiornamento in modalita' informatica degli albi e dell'elenco. 

Viene sottolineato che dovrà essere assicurato che non siano mai pubblicati i dati delle parti del procedimento nell'ambito del quale e' stato conferito

l'incarico 

4) Sospensione volontaria dagli albi CTU cancellazione dalle categorie

Il decreto prevede la possibilità di  chiedere la cancellazione da una categoria o specializzazione  indicate inizialmente 

E' possibile inoltre  chiedere la sospensione temporanea dall’albo per motivazioni personali o professionali per 

  • un periodo non superiore a nove mesi per ciascuna categoria 
  • e per un periodo non superiore a 18 mesi per più categorie nell'arco di quattro anni.

5) CTU dettagli sul requisito della competenza

ATTENZIONE  Il requisito della speciale competenza tecnica sussiste quando con specifico riferimento alla  categoria e all'eventuale settore di specializzazione l'attivita' professionale è stata esercitata per almeno cinque anni in modo  effettivo e continuativo.

 In mancanza del requisito sopracitato  la speciale  competenza tecnica è riconosciuta quando ricorrono almeno due delle seguenti circostanze:

  •  a) possesso di adeguati titoli di specializzazione o   approfondimento post-universitari, purchè l'aspirante sia iscritto  da almeno cinque anni nei rispettivi ordini, collegi o associazioni  professionali;
  •  b) possesso di adeguato curriculum scientifico, comprendente, a titolo esemplificativo, attivita' di docenza, attivita' di ricerca, iscrizione a societa' scientifiche, pubblicazioni su riviste scientifiche;
  •  c) conseguimento della certificazione UNI relativa all'attività professionale svolta, rilasciata da un organismo di certificazione  accreditato.

ATTENZIONE:

 Per la categoria medico-chirurgica, rileva l'esercizio della professione successivamente al conseguimento  del titolo di specializzazione.

 Per la specializzazione medico legale  invece il requisito dei cinque anni non si applica ed è sufficiente il possesso di uno tra i requisiti definiti alle lettere a) e b).

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