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RIFORMA FISCALE 2024: LA BUSSOLA DEI DECRETI

Riforma Fiscale 2024: la Bussola dei decreti

I decreti legislativi in vigore dal 2024 per prima attuazione della Riforma Fiscale: Accertamento e concordato, contenzioso tributario, semplificazione adempimenti tributari, IRPEF

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L'iter della Riforma Fiscale prosegue il suo iter iniziato nel 2023.

Ecco la tabella che riassume i decreti legislativi approvati fino ad oggi nell'ambito della Riforma Fiscale;

Titolo del Decreto Legislativo

Data di approvazione

Numero del Decreto

Attuazione primo modulo riforma Irpef e altre misure in tema di imposte sui redditi

30 dicembre 2023

D.lgs. 30 dicembre 2023, n. 216

Attuazione della riforma fiscale in materia di fiscalità internazionale

27 dicembre 2023

D.lgs. 27 dicembre 2023, n. 209

Modifiche allo Statuto dei diritti del contribuente

30 dicembre 2023

D.lgs. 30 dicembre 2023, n. 219

Razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari

8 gennaio 2024

D.lgs. 8 gennaio 2024, n. 1

Disposizioni in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale

12 febbraio 2024

D.lgs. 12 febbraio 2024, n. 13

Potenziamento del regime di adempimento collaborativo

30 dicembre 2023

D.lgs. 30 dicembre 2023, n. 221

Revisione disciplina del contenzioso tributario

30 dicembre 2023

D.lgs. 30 dicembre 2023, n. 220

Disposizioni in materia di riordino del settore dei giochi, a partire da quelli a distanza

25 marzo 2024

D.lgs n 41 del 25 marzo 2024

Revisione del sistema sanzionatorio tributario (esame preliminare)

21 febbraio 2024

Esame preliminare

Revisione della disciplina doganale e del sistema sanzionatorio in materia di accise (esame preliminare)

26 marzo 2024

Esame preliminare

Disposizioni in materia di riordino del sistema nazionale della riscossione (esame preliminare)

11 marzo 2024

Esame preliminare

Dlgs in materia di razionalizzazione dell’imposta di registro, successioni e donazioni, bollo (esame preliminare)

9 aprile 2024

Esame preliminare

1) Riforma Fiscale: cosa contiene la Legge n 111/2023

La delega (legge n 111/2023), il cui testo è composta da 23 articoli, dovrà essere esercitata dal Governo entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore della legge avvenuta con la pubblicazione in GU n  189 del 14 agosto 2023.

Il presidente del consiglio Giorgia Meloni, all'atto della sua approvazione aveva dichiarato: "Sono molto soddisfatta dell'approvazione della delega fiscale. Una riforma strutturale e organica, che incarna una chiara visione di sviluppo e crescita e che l'Italia aspettava da 50 anni. Meno tasse su famiglie e imprese, un fisco più giusto e più equo, più soldi in busta paga e tasse più basse per chi assume e investe, procedimenti più semplici e veloci. Sono alcuni dei principi di un provvedimento storico che rivoluzionerà il rapporto tra fisco, cittadini e imprese e che il governo lavorerà per attuare con i decreti attuativi".  

Sinteticamente vengono confermati:

  • il passaggio a tre aliquote IRPEF, 
  • tassazione agevolata su straordinari, tredicesima e premi di produttività.   
  • misura ordinaria dell’aliquota, pari al 24%, per l'IRES e disposta la riduzione dell’aliquota stessa sulla parte di reddito impiegata in investimenti, in nuove assunzioni o in schemi stabili di partecipazione dei dipendenti agli utili
  • revisione della disciplina IVA per adeguarla alla normativa Ue. 
  • rateizzazione acconti e saldi Irpef per autonomi e imprenditori individuali.   
  • estesa agli immobili adibiti ad uso diverso da quello abitativo la cedolare secca purché il conduttore sia un esercente, una attività d'impresa, o di arti e professioni.   

Il 7 agosto 2023 con la firma di un decreto è stato istituito il Comitato tecnico per la riforma tributaria.

Al Comitato tecnico è assegnato il compito di proporre idee e tradurle in schemi di decreti delegati, a lavoro dal settembre scorso, per ottenere il parere delle Camere e la loro entrata in vigore dal prossimo anno. 

Si ricorda infine che il Governo, secondo quanto disposto dall’art. 19 del Ddl. delega, è delegato ad adottare, entro 24 mesi dall’entrata in vigore della legge delega, uno o più decreti legislativi per il riordino organico delle disposizioni che regolano il sistema tributario, mediante la redazione di testi unici, attenendosi ai seguenti princìpi e criteri direttivi.

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2) Riforma fiscale 2024: il Dlgs su Accertamento e Concordato preventivo

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n 43 del 21 febbraio 2024 il Decreto legiglativo n 13 del 12 febbraio, con le nuove regole dell’accertamento tributario e la disciplina del concordato preventivo biennale. 

Il testo entra in vigore al 22 febbraio ma le norme sulla riforma dell’accertamento con contradditorio preventivo avranno piena attuazione dal 30 aprile 2024, mentre quelle relative al concordato si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023.
Tra le novità, viene modificato quanto previsto dal Dlgs n. 218/1997, relativo alle disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale, estendendo la disciplina dell'adesione, oltre che all'accertamento delle imposte sui redditi e dell'Iva, anche agli atti di recupero.
Una novità da evidenziare è che lo schema di atto, comunicato al contribuente per il contraddittorio preventivo, reca oltre all’invito alla formulazione di osservazioni, anche quello alla presentazione di istanza per la definizione dell’accertamento con adesione, in luogo delle osservazioni. 

L’invito alla presentazione di istanza per la definizione dell’accertamento con adesione è contenuto nell’avviso di accertamento o di rettifica ovvero nell’atto di recupero non soggetto all’obbligo di contraddittorio preventivo.
Inoltre l’ufficio, nei casi in cui debba procedere a contraddittorio, contestualmente alla notifica dell'avviso di accertamento o di rettifica ovvero dell'atto di recupero, ovvero su istanza del contribuente, nei casi di accertamento con adesione o di conciliazione giudiziale, deve comunicare al contribuente un invito a comparire.
Viene abrogata la norma che prevedeva la possibilità di notificare direttamente l’avviso senza il precedente invito.

Per le numerose altre novità si rimanda al testo del Decreto Legislativo n 13/2024.

Per il Concordato preventivo biennale leggi anche:

3) Riforma fiscale 2024: il Dlgs sugli adempimenti tributari

Pubblicato in GU n 9 del 12 gennaio il Decreto Legislativo con Razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari.

Si ricorda che la Riforma fiscale, in linea generale, prevede la revisione e graduale riduzione dell’Irpef, nel rispetto del principio di progressività e nella prospettiva di transizione del sistema verso l'aliquota impositiva unica. 

Nel riordino delle agevolazioni si dovrà tenere conto delle relative finalità, con particolare riguardo ad alcuni elementi tra cui composizione del nucleo familiare, tutela della casa, della salute, dell'istruzione e presenza di soggetti disabili. 

Rimodulazione anche delle imposte per i contribuenti titolari di partita IVA con la possibilità di pagamento rateale del dovuto durante tutto l’arco dell’anno.

Inoltre, nello specifico per i pagamenti, si dovrebbe prevedere in modo graduale, il passaggio al versamento anche mensile degli acconti di novembre relativi alle imposte sui redditi delle partite Iva a cui si applicano gli Isa

La novità non dovrà naturalmente prevedere peggioramenti per il contribuente né nuovi o più oneri per la finanza pubblica. 

Inoltre alla Camera è stato inserito l'obiettivo a tema di lavoro autonomo eventuale riduzione della ritenuta d’acconto.

Sui contenuti del Decreto in oggetto leggi anche i seguenti approfondimenti in via di aggiornamento con il testo definitivo della norme appena pubblicate:

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4) Riforma fiscale 2024: il Dlgs sul Contenzioso tributario

Pubblicato in GU n 2 del 3 gennaio 2024 il Decreto legislativo sul Contenzioso tributario.

Il testo tiene conto dei pareri espressi dalle Commissioni parlamentari competenti e dalla Conferenza unificata. 

Sono state modificate, tra l’altro, le disposizioni relative alle spese di giudizio prevedendo la compensazione delle stesse, oltre che in caso di soccombenza reciproca e quando ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, anche nel caso in cui la parte è risultata vittoriosa sulla base di documenti decisivi che la stessa ha prodotto solo nel corso del giudizio.

Inoltre, solo per le controversie in cui il contribuente è costituito in giudizio personalmente, si ammette la possibilità di utilizzare anche la modalità di notifica e di deposito cartaceo degli atti. 

Si include il rifiuto espresso dell’istanza di autotutela tra gli atti impugnabili.

Si prevede che, alla parte che lo abbia richiesto, sia garantito il diritto di discutere da remoto anche in caso di discussione in presenza e si chiarisce che, nel caso in cui una parte chieda di discutere in presenza, il giudice e il personale amministrativo partecipano sempre in presenza.

Infine, si definiscono con maggior chiarezza le modalità della redazione della sentenza in forma semplificata prevedendo che il giudice, nei casi di manifesta fondatezza, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso, decida, con motivazione recante un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo o a un precedente conforme

Vediamo un riepilogo delle principali novità per il contenzioso salvo appunto le modifiche su indicate al testo originario di approvazione preliminare.

Il Dlgs di Disposizioni in materia di contenzioso tributario, ai sensi dell’articolo 19 della legge 9 agosto 2023, n. 111 attua:

  • il coordinamento tra gli istituti a finalità deflativa operanti nella fase antecedente la costituzione in giudizio;
  • l’ampliamento e il potenziamento dell’informatizzazione della giustizia tributaria tramite la semplificazione della normativa processuale funzionale alla completa digitalizzazione del processo tributario, l’obbligo dell’utilizzo di modelli predefiniti per la redazione degli atti processuali, dei verbali e dei provvedimenti giurisdizionali, la disciplina delle conseguenze processuali derivanti dalla violazione degli obblighi di utilizzo delle modalità telematiche, la previsione che la discussione da remoto possa essere chiesta anche da una sola delle parti costituite nel processo, con istanza da notificare alle altre parti, fermo restando il diritto di queste ultime di partecipare in presenza;
  • il rafforzamento del divieto di produrre nuovi documenti nei gradi processuali successivi al primo;
  • la previsione della pubblicazione e della successiva comunicazione alle parti del dispositivo dei provvedimenti giurisdizionali entro termini ristretti;
  • l’accelerazione dello svolgimento della fase cautelare anche nei gradi di giudizio successivi al primo;
  • le previsioni sull’impugnabilità dell’ordinanza che accoglie o respinge l’istanza di sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato.

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5) Riforma fiscale 2024: il Dlgs sullo Statuto del contribuente

Pubblicato in GU n 2 del 3 gennaio il Dlgs sulla Statuto del Contribuente.

Rispetto al testo approvato preliminarmente si evidenzia che, in considerazione dei pareri espressi dalle Commissioni parlamentari competenti e dalla Conferenza unificata, sono state apportate alcune modifiche.

Lo stesso Governo nel comunicato stampa che annuncia la definitiva approvazione del provvedimento ha evidenziato che:

  • si valorizza la vocazione delle disposizioni dello Statuto del contribuente quali norme di diretta attuazione dei principi costituzionali, di quelli dell’ordinamento dell’Unione Europea e della Convenzione europea dei diritti dell’uomo;
  • Inoltre, per gli atti di accertamento adottati all’esito del contraddittorio con il contribuente, si si prevede l’obbligo di una motivazione rafforzata rispetto alle deduzioni non accolte;
  • si rivede il regime temporale del contraddittorio preventivo, escludendo la possibilità di prorogare il termine ordinario di 60 giorni;
  • si introduce nello Statuto del contribuente la disciplina in tema di nullità, estendendo la stessa anche ai casi di difetto assoluto di attribuzione e di violazione e/o elusione del giudicato;
  • si amplia la casistica delle ipotesi di autotutela obbligatoria ad altre fattispecie, quali la mancata considerazione di pagamenti d’imposta regolarmente eseguiti, la mancanza di documentazione successivamente sanata non oltre i termini di decadenza e l’errore sul presupposto dell’imposta e si innalza a un anno il limite temporale per procedere all’autotutela dopo la definitività dell’atto;
  • si riqualificano come annullabili gli atti dell’Amministrazione finanziaria adottati in difformità dal contenuto della risposta, espressa o tacita, precedentemente resa a un’istanza di interpello.

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Fonte immagine: Foto di kinkates da Pixabay
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