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NUOVO CONTENZIOSO TRIBUTARIO: COSA PORTERÀ IL 2024

Nuovo Contenzioso tributario: cosa porterà il 2024

Il Governo, il 16 novembre, ha approvato la bozza di Dlgs per la riforma del Contenzioso tributario: le principali novità

Il Decreto legislativo di attuazione della Rifroma Fiscale, approvato il 16 novembre dal Governo in via preliminare con le novità per il Contenzioso tributario, ambisce ad introdurre molto novità.

Prima di dettagliarne alcune, va detto che, qualora l'attuale testo di Dlgs venisse confermato, le novità avrebbero una vigenza già dal 2024.

Evidenziamo inoltre che, il regolamento ora prosegue il suo iter per l'approvazione definitiva, passando alle Commissioni tecniche competenti.

Tra le novità di maggiore rilievo si individua l'abrogazione dell'art 17 del Dlgs n. 546/92 su reclamo e mediazione.

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1) Contenzioso tributario: modifiche art 7 del Dlgs n 546/92

Il testo in bozza del Decreto Legislativo sulla riforma del contenzioso tributario reca novità per l'art 7 del Dlgs n 546/92 sui poteri delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado.

Nel dettaglio, l'art 7 viene integrato, con quanto di seguito riportato ed evidenziato in grassetto, prevedendo:

Non è ammesso il giuramento. La corte di giustizia tributaria, ove lo ritenga necessario ai fini della decisione e anche senza l'accordo delle parti, può ammettere la prova testimoniale, assunta con le forme di cui all'articolo 257-bis del codice di procedura civile. Nei casi in cui la pretesa tributaria sia fondata su verbali o altri atti facenti fede fino a querela di falso, la prova è ammessa soltanto su circostanze di fatto diverse da quelle attestate dal pubblico ufficiale. La notificazione dell’intimazione e del modulo di deposizione testimoniale, il cui modello, con le relative istruzioni per la compilazione, è reso disponibile sul sito istituzionale dal Dipartimento della Giustizia tributaria, può essere effettuata anche in via telematica. In deroga all’articolo 103-bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, se il testimone è in possesso di firma digitale, il difensore della parte che lo ha citato deposita telematicamente il modulo di deposizione trasmessogli dal testimone dopo che lo stesso lo ha compilato e sottoscritto in ogni sua parte con firma digitale apposta in base a un certificato di firma qualificato la cui validità non è scaduta ovvero che non è stato revocato o sospeso al momento della sottoscrizione.

Si evidenzia che le modifiche si applicano ai giudizi instaurati in primo e secondo grado, con ricorso notificato successivamente al 1 settembre 2024.

Scarica qui il testo del Dlgs.

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2) Contenzioso tributario: modifiche art 15 del Dlgs n 546/92

All'art 15 sulle spese di giudizio dello stesso decreto legisltivo, vengono inseriti il comma 1-bis, il comma 2, 2-nonies

Si evidenzia la novità in grassetto:

1. La parte soccombente è condannata a rimborsare le spese del giudizio che sono liquidate con la sentenza.

1-bis. Non trova applicazione quanto previsto dal comma 1 nel caso in cui oggetto del giudizio è un atto impositivo per il quale il contribuente è stato ritualmente ammesso al contraddittorio e la decisione si basa, in tutto o in parte, su elementi forniti per la prima volta dal contribuente solo in sede di giudizio.
2. Le spese del giudizio sono compensate, in tutto o in parte, in caso di soccombenza reciproca e quando ricorrono gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate ovvero quando la parte è risultata vittoriosa sulla base di documenti decisivi che la stessa ha prodotto solo nel corso del giudizio.

2-nonies. Nella liquidazione delle spese si tiene altresì conto del rispetto dei principi di sinteticità
e chiarezza degli atti di parte.
Attenzioni al fatto, che le modifiche si applicano ai giudizi instaurati in primo e secondo grado a decorrere dal 1 gennaio 2024.

Scarica qui il testo del Dlgs. 

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3) Contenzioso tributario: modifiche all' art 16 bis del Dlgs n 546/92

L'art 16 bis su Comunicazioni, notificazioni e depositi telematici:
1. Le comunicazioni sono effettuate mediante posta elettronica certificata ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. Tra le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto n. 82 del 2005, le comunicazioni sono effettuate anche ai sensi del suo articolo 76. L’indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o delle parti è indicato nel ricorso o nel primo atto difensivo. È onere del difensore comunicare ogni variazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata a quelli delle altre parti costituite e alla segreteria la quale, in difetto, non è tenuta a cercare il nuovo indirizzo del difensore nè ad effettuargli la comunicazione mediante deposito in segreteria. In caso di pluralità di difensori di una parte costituita, la comunicazione è perfezionata se ricevuta da almeno uno di essi, cui spetta informarne gli altri.
2. Nelle ipotesi di mancata indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o della parte ed ove lo stesso non sia reperibile da pubblici elenchi, ovvero nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario, le comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito in segreteria della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado. Nei casi di cui al periodo precedente le notificazioni
sono eseguite ai sensi dell'articolo 16.
3. Le parti, i consulenti e gli organi tecnici di cui all’articolo 7, comma 2, notificano e depositano gli atti processuali i documenti e i provvedimenti giurisdizionali esclusivamente con le modalità telematiche previste dalle vigenti norme tecniche del processo tributario telematico.
3-bis. SOPPRESSO.
4. L’indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata valevole per le comunicazioni e le notificazioni equivale alla comunicazione del domicilio eletto.
4-bis. La violazione delle disposizioni dei commi da 1 a 3, nonché delle vigenti norme tecniche del processo tributario telematico, non costituisce causa di invalidità del deposito, salvo l’obbligo di regolarizzarlo nel termine perentorio stabilito dal giudice.

Si evidenzia che le modifiche si applicano ai giudizi instaurati in primo e secondo grado con ricorso notificato successivamente al 1 settembre 2024.

Scarica qui il testo del Dlgs. 

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4) Contenzioso tributario: inserito l'art 17 ter Degli atti in genere

Dopo l'art 17 bis abrogato, viene inserito l'art 17 ter che regola gli atti in genere.

1. Gli atti del processo, i verbali e i provvedimenti giurisdizionali sono redatti in modo chiaro e sintetico.
2. Salvo i casi eccezionali previsti dalle norme tecniche di cui all’articolo 79, comma 3, tutti gli atti e i provvedimenti del giudice tributario, dei suoi ausiliari e quelli delle segreterie delle Corti di giustizia tributaria, nonché gli atti delle parti e dei difensori sono sottoscritti con firma digitale.
3. La liquidazione delle spese del giudizio tiene in ogni caso conto della violazione ad opera dei difensori delle parti delle previsioni di cui al comma 5, dell’articolo 16-bis, nonchè di quelle delle norme tecniche del processo tributario telematico, fermo l’obbligo delle parti di provvedere alla regolarizzazione entro il termine perentorio stabilito dal giudice.
4. La mancata sottoscrizione con firma digitale dei provvedimenti giudiziari del giudice tributario determina la loro nullità.
Le modifiche si applicano ai giudizi instaurati in primo e secodn ogrado con ricorso notificato successivamente al 1 settembre 2024. 

Scarica qui il testo del Dlgs. 

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5) Contenzioso tributario: modifiche all'art 47 del Dlgs n 546/92

Una delle più rilevanti novità è quella che prevede modifiche all'art 47 su Sospensione dell'atto impugnato
1. Il ricorrente, se dall'atto impugnato può derivargli un danno grave ed irreparabile, può chiedere alla Corte di giustizia di primo o di secondo grado presso la quale è pendente il giudizio la sospensione dell'esecuzione dell'atto stesso con istanza motivata proposta nel ricorso o con atto separato notificata alle altre parti e depositato in segreteria sempre che siano osservate le disposizioni di cui all' art. 22.
2. Il presidente fissa con decreto la trattazione della istanza di sospensione per la prima camera di consiglio utile e comunque non oltre il trentesimo giorno dalla presentazione della medesima istanza, disponendo che ne sia data comunicazione alle parti almeno cinque giorni liberi prima.
L'udienza di trattazione dell'istanza di sospensione non può, in ogni caso, coincidere con l'udienza di trattazione del merito della controversia.
3. In caso di eccezionale urgenza il presidente, previa delibazione del merito, può disporre con decreto motivato la provvisoria sospensione dell'esecuzione fino alla pronuncia del collegio o del giudice monocratico.
4. Il collegio o il giudice monocratico, sentite le parti in camera di consiglio e delibato il merito, provvede con ordinanza motivata non impugnabile nella stessa udienza di trattazione dell'istanza.
L’ordinanza è immediatamente comunicata alle parti. L’ordinanza cautelare collegiale è impugnabile innanzi alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado entro il termine perentorio di quindici giorni dalla sua comunicazione da parte della segreteria. Al procedimento si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4, in quanto compatibili. L’ordinanza cautelare del giudice monocratico è impugnabile solo con reclamo innanzi alla medesima Corte di giustizia tributaria di primo grado in composizione collegiale, da notificare alle altre parti costituite nel termine perentorio di quindici giorni dalla sua comunicazione da parte della segreteria. Al procedimento d’impugnazione si applicano le norme di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 6, in quanto compatibili, e l’ordinanza che decide sul reclamo non è impugnabile. L’ordinanza cautelare della Corte di giustizia tributaria di secondo grado non è impugnabile.
5. La sospensione può anche essere parziale e subordinata alla prestazione della garanzia di cui all’articolo 69, comma 2. La prestazione della garanzia è esclusa per i ricorrenti con “bollino di affidabilità fiscale”. Ai fini della disposizione di cui al periodo precedente, i ricorrenti con “bollino di affidabilità fiscale” sono i contribuenti soggetti alla disciplina di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ai quali sia stato attribuito un punteggio di affidabilità pari ad almeno 9 negli ultimi tre periodi d'imposta precedenti a quello di proposizione del ricorso per i quali tali punteggi siano disponibili.
[5.bis. L'istanza di sospensione è decisa entro centottanta giorni dalla data di presentazione della stessa.]
6. Nei casi di sospensione dell'atto impugnato la trattazione della controversia deve essere fissata non oltre novanta giorni dalla pronuncia.
7. Gli effetti della sospensione cessano dalla data di pubblicazione della sentenza di primo grado.
8. In caso di mutamento delle circostanze la Corte di giustizia di primo o di secondo grado presso la quale è pendente il giudizio su istanza motivata di parte può revocare o modificare il provvedimento cautelare prima della sentenza, osservate per quanto possibile le forme di cui ai commi 1, 2 e 4.
8-bis. Durante il periodo di sospensione cautelare si applicano gli interessi al tasso previsto per la sospensione amministrativa.

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