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IAS12: CONTABILIZZAZIONE IMPOSTE DIFFERITE

IAS12: contabilizzazione imposte differite

IAS 12: approvati gli emendamenti per la contabilizzazione delle imposte differite

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E’ noto che, l'Unione Europea, con la Direttiva (UE) 2022/2523, ha avviato il processo di attuazione da parte degli stati membri della normativa riguardante il “Pillar Two”, con l'obiettivo di completarlo nel 2023 e con entrata in vigore a partire dagli esercizi che inizieranno il al 31 dicembre 2023 o successivamente a tale data.

Ciò determina una serie di dubbi sotto il profilo contabile, perché potrebbe non essere immediatamente chiaro come contabilizzare l'imposta addizionale “Globe” ai fini della corretta applicazione dello IAS 12 “Imposte correnti” dei bilanci separati o individuali (d'esercizio) delle società coinvolte.

Lo IASB ha approvato il 23 maggio 2023[1], gli emendamenti definitivi allo IAS 12 e la disclosure di bilancio a partire da gennaio 2023, con la finalità di semplificare la contabilizzazione delle imposte differite in applicazione del c.d, “Global antibase erosion model rules[2]

Le modifiche allo IAS 12 prevedono:

  • un'eccezione temporanea alla contabilizzazione delle imposte differite derivanti dalle giurisdizioni che applicano le norme fiscali globali, ciò contribuirà a garantire la coerenza dei bilanci facilitando nel contempo l'attuazione delle norme; e
  • i requisiti di disclosure mirati per aiutare gli investitori a comprendere meglio l'esposizione di una società alle imposte sul reddito derivanti dalla riforma OCSE.

Gli emendamenti rispondono alle esigenze degli stakeholder e garantire la correttezza le delle informazioni finanziarie fornite agli investitori su come le società sono interessate dalla riforma fiscale internazionale, durante l'attuazione delle norme dell'OCSE.

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1) Le eccezioni temporanee

L’emendamento specifica che, le società possano essere esentate dal rilevare l'imposta differita nel periodo di attuazione delle norme e fino a quando lo IASB non deciderà di rimuovere l’eccezione.

L’applicazione dell’ eccezione presuppone che venga data un’informativa integrativa, in aggiunta a quella già prevista dallo IAS 12, relativamente a:

  • a) costo (provento) per imposte correnti;
  • b) rettifiche contabilizzate nell'esercizio per imposte di esercizi precedenti;
  • c) ammontare del costo (provento) per imposte differite relative alla formazione ed all'annullamento delle differenze temporanee;
  • d) ammontare del costo (provento) relativo alle variazioni di aliquota;
  • e) ammontare delle attività fiscali in precedenza non contabilizzate che riducono il costo per imposte correnti e differite;
  • f) costo per la svalutazione di un'attività fiscale o reintegro di un'attività fiscale precedentemente svalutata;
  • g) l'ammontare del costo o provento connesso ai cambiamenti di criteri contabili e agli errori che sono stati rilevati nel conto economico in accordo con lo IAS 8 perché non possono essere rilevati retroattivamente.

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2) La Disclosure di bilancio

Le note al bilancio devono fornire tra le altre,  le seguenti informazioni:

  • a) valore aggregato delle imposte correnti e differite connesse a elementi contabilizzati direttamente nel patrimonio netto;
  • b) spiegazione delle relazioni tra costo (provento) per imposte e risultato contabile; 
  • c) spiegazione delle variazioni dell'aliquota fiscale rispetto agli esercizi precedenti;
  • d) ammontare delle differenze temporanee deducibili, delle perdite fiscali non utilizzate e dei crediti d'imposta a fronte dei quali non è stata contabilizzata alcuna attività fiscale;
  • e) aggregato delle differenze temporanee associate a partecipazioni in imprese per le quali non sono state contabilizzate passività per imposte differite;
  • f) con riferimento alle attività destinate alla cessazione o alla dismissione, il costo per imposte sulla cessazione o dismissione e l'utile dalle operazioni ordinarie dell'attività destinata a cessare;
  • g) gli effetti sulle imposte sul reddito provocati dai dividendi proposti o approvati prima della preparazione del bilancio, ma non contabilizzati;
  • h) l'ammontare delle attività fiscali differite e gli elementi a supporto della contabilizzazione quando questa dipende dalla futura realizzazione di utili imponibili superiori a quelli derivanti dall'annullamento delle differenze temporanee tassabili e l'attività nasce da una perdita fiscale;
  • i) la natura dei potenziali effetti sulle imposte sul reddito che normalmente risulterebbero dal pagamento dei dividendi;
  • j) per ogni tipo di differenza temporanea e per ogni tipo di perdita fiscale e crediti non utilizzati:
    • l'ammontare delle attività e passività fiscali differite rilevate nello stato patrimoniale di ognuno degli esercizi presentati;
    • l'ammontare degli oneri o proventi rilevati nel conto economico se questo non risulta chiaramente evidente dalle variazioni degli ammontari presentati nello stato patrimoniale.

Gli obblighi informativi introdotti con gli emendamenti allo IAS 12 sono applicabili ai bilanci annuali relativi agli esercizi iniziati il o successivamente al 1° gennaio 2023, ma non ai bilanci intermedi relativi a periodi infrannuali che chiudano il o antecedentemente al 31 dicembre 2023.

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3) Le prossime tappe e gli standard contabili delle PMI

Le imprese europee dovranno attendere l'adozione degli emendamenti allo IAS 12 da parte della Commissione Europea secondo la procedura di cui all'art. 6 del Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002. Lo IASB  sta  valutando l'eventualità di possibili modifiche agli IFRS per gli standard contabili delle PMI. 

L'emendamento sarà consolidato nello IAS 12 nel marzo 2024.

4) NOTE

[1] Il 9 gennaio 2023 lo IASB ha emesso l'Exposure Draft “International Tax Reform – Pillar Two Model Rules”, proponendo alcune modifiche allo IAS 12. Il periodo di commento dell'ED, ridotto, per l'urgenza del progetto a 60 giorni, si è chiuso lo scorso 10 marzo. Al termine del successivo processo di deliberazione, le modifiche definitive che sono confluite, diventando efficaci, nell'omonimo emendamento allo IAS 12 pubblicato dallo IASB il 23 maggio 2023.

[2] Peta M.,  IAS 12: Restyling al Pillar two, speciale Fisco e Tasse , 27/02/2023, https://www.fiscoetasse.com/index.php/approfondimenti/15286-ias-12-restyling-al-pillar-two.html

Fonte immagine: Foto di Pete Linforth da Pixabay
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