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WHISTLEBLOWING: IN GU LA LEGGE DI TUTELA PER VIOLAZIONI NEL LUOGO DI LAVORO

Whistleblowing: in GU la legge di tutela per violazioni nel luogo di lavoro

In Gazzetta il nuovo D. Lgs per proteggere le persone che segnalano le violazioni del diritto in contesto lavorativo pubblico o privato (cd "whistleblowing")

Ascolta la versione audio dell'articolo

Pubblicato in GU n. 63 del 15 marzo il D. lgs n 24 del 10 marzo 2023 di "Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione".

In particolare, il decreto legislativo disciplina la protezione dei cosiddetti whistleblowers, ossia le persone che segnalano:

  • violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione europea 
  • che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato,

di cui siano venute a conoscenza  nel loro contesto lavorativo . 

Si ricorda che attualmente è in vigore una legge applicabile agli enti della pubblica amministrazione e alle imprese fornitrici della PA

Leggi anche Whistleblowing : è legge la tutela dei dipendenti 

Si specifica che, per quanto riguarda i soggetti del settore privato:

negli enti con meno di cinquanta dipendenti viene consentita solo la segnalazione interna delle condotte illecite escludendo la possibilità di ricorrere al canale esterno ed alla divulgazione pubblica. 

Attenzione al fatto che le disposizioni del decreto legislativo whistleblowing riguardanti l ’obbligo di istituzione del canale di segnalazione interna hanno effetto: 

  • per le aziende con piu di 249 dipendenti  in media nell'ultimo anno,  dal 15 luglio 2023
  • per le aziende  che hanno impiegato, nell’ultimo anno  fino a 249 dipendenti ,   dal 17 dicembre 2023.

Il provvedimento è stato annunciato da ANAC Autorità nazionale Anticorruzione, che riporta nel comunicato stampa del 10 marzo le parole del Presidente Giuseppe Busia:

"Finalmente l'Italia recepisce in via definitiva la direttiva europea sul whistleblowing da Anac fortemente voluta e richiesta. La tutela del whistleblower è un diritto fondamentale, riconosciuto a livello internazionale, e rappresenta un`estensione del diritto di libertà di espressione". 

Busia sottolinea che "preservare da comportamenti ritorsivi chi segnala illeciti o violazioni della legge sia nelle pubbliche amministrazioni che nelle aziende private è l'imperativo dell'Autorità che con questo decreto vede rafforzate le proprie competenze sulla materia: l'Anac diventa infatti l'unico soggetto competente a valutare le segnalazioni e l'eventuale applicazione delle sanzioni amministrative sia per quanto concerne il settore pubblico che quello privato".

Viene annunciato che il 23 e 24 marzo, si riunirà a Roma, a Palazzo Sciarra, sede dell'Autorità, l'ottava assemblea del Network of European Integrity and Whistleblowing Authorities (NEIWA), la rete delle 29 autorità europee che mirano a promuovere e salvaguardare l'integrità pubblica nei rispettivi Paesi e sono responsabili della gestione di segnalazioni provenienti da whistleblowers e della loro protezione da comportamenti ritorsivi. 

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1) Whistleblowing: soggetti tutelati

Le tutele del decreto legislativo whistleblowing si rivolgono a coloro che segnalano violazioni di cui sono venuti a conoscenza nell’ambito del proprio contesto lavorativo, in qualità di:

  • dipendenti o collaboratori, 
  • lavoratori subordinati e autonomi, 
  • liberi professionisti 
  • ed altre categorie come volontari e tirocinanti anche non retribuiti, 
  • gli azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza.

Inoltre, le misure di protezione si applicano anche ai cosiddetti “facilitatori”, colleghi, parenti o affetti stabili di chi ha segnalato.

Attenzione al fatto che, i soggetti del settore pubblico e i soggetti del settore privato  devono attivare  propri canali di segnalazione, che garantiscano la riservatezza dell’identità del whistleblower.

2) Whistleblowing: come segnalare la violazione ad ANAC

Per effettuare una segnalazione ad ANAC si procede tramite la  piattaforma informatica messa a disposizione da Anac o in forma scritta o orale (attraverso linee telefoniche e altri sistemi di messaggistica vocale), o, se la persona lo richieda, anche attraverso un incontro in presenza fissato in un tempo ragionevole. 

L’Anac deve dare riscontro alla persona segnalante entro tre mesi o, se ricorrono giustificate e motivate ragioni, sei mesi dalla data di avviso di ricevimento della segnalazione esterna o, in mancanza di detto avviso, dalla scadenza dei sette giorni dal ricevimento.

Vedi qui il Regolamento ANAC

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3) Whistleblowing: divieto di ritorsione

Anac, nell'enunciare le tutele del decreto appena approvato specifica che, i whistleblowers non possono subire ritorsioni tra le quali:

  • il licenziamento, 
  • la sospensione; 
  • la retrocessione di grado o la mancata promozione; 
  • il mutamento di funzioni,
  • il cambiamento del luogo di lavoro, 
  • la riduzione dello stipendio, 
  • la modifica dell’orario di lavoro;
  • la sospensione della formazione; 
  • le note di merito negative; 
  • l’adozione di misure disciplinari o di altra sanzione anche pecuniaria; 
  • la coercizione, l’intimidazione, le molestie o l’ostracismo; 
  • la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole; 
  • la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione; 
  • il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine; 
  • i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi; l’annullamento di una licenza o di un permesso; 
  • la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

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4) Whistleblowing: le sanzioni

L’Anac applica al responsabile le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

  •  a) da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che sono state commesse ritorsioni o quando accerta che la segnalazione è stata ostacolata o che si è tentato di ostacolarla o che è stato violato l’obbligo di riservatezza di cui all’articolo 12;
  •  b) da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che non sono stati istituiti canali di segnalazione, che non sono state adottate procedure per l’effettuazione e la gestione delle segnalazioni;
  • c) da 500 a 2.500 euro, nel caso in cui venga accertata la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia.

5) Whistleblowing: sostegno a chi segnala gli illeciti

È istituto presso Anac l’elenco degli enti del Terzo settore che forniscono alle persone segnalanti misure di sostegno e che hanno stipulato convenzioni con Anac.

 Le misure di sostegno fornite consistono in informazioni, assistenza e consulenze a titolo gratuito sulle modalità di segnalazione e sulla protezione dalle ritorsioni offerta dalle disposizioni normative nazionali e da quelle dell’Unione europea, sui diritti della persona coinvolta, nonché sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato.

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