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AGEVOLAZIONE IMU CONIUGI 2022

Agevolazione IMU coniugi 2022

Al via la richiesta di rimborso per i coniugi con residenza in due abitazioni differenti nello stesso comune o in comuni diversi.

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La pronuncia della Consulta n. 209/2022 ha innovato radicalmente l’applicazione delle norme sull’agevolazione prima casa con riguardo all’IMU dei coniugi residenti in immobili diversi, dichiarando l’illegittimità costituzionale di quanto stabilito dalla normativa primaria sia per i soggetti residenti in Comuni diversi che nello stesso territorio.

Dalla sentenza derivano effetti per tutti coloro che si sono trovati ad adempiere ai tributi locali e che, eventualmente, hanno instaurato i contenziosi fiscali avverso gli atti impositivi ricevuti, potendo oggi in taluni casi richiedere il rimborso di quanto versato. 

Per la richiesta di rimborso abbiamo predisposto un ebook con la procedura e i fac-simili delle formule da utilizzare sia per l'istanza di rimborso che per il ricorso:

1) IMU coniugi sentenza n. 209/2022 Corte Costituzionale

Diverse Commissioni tributarie – al pari della stessa Consulta – hanno posto la questione di legittimità costituzionale sulle norme relative all’agevolazione IMU per la prima casa. Questione di legittimità che si poneva per il fatto che l’applicazione delle norme in maniera “rigida” da parte della Cassazione, poteva portare a pregiudizi rispetto ai principi della Carta fondamentale.

La Consulta si è in particolare espressa circa l’illegittimità del riferimento al nucleo familiare da parte delle norme agevolative per l’IMU della prima casa, con il risultato che, ai fini dell’esenzione in esame, andrà considerato l’immobile “nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente

Per questo motivo, sia i coniugi stabiliti in differenti ambiti territoriali che quelli residenti (realmente) in diversi immobili nello stesso Comune potranno di fatto godere della doppia agevolazione IMU

Non può invece avere luogo la doppia esenzione per le c.d. “seconde case” (ad esempio presso le località turistiche e di villeggiatura), dal momento che ai fini della spettanza del beneficio fiscale è necessaria l’effettiva residenza dei coniugi in Comuni diversi in modo stabile.

Di fatto, quindi, tutti i coniugi che, per le più diverse ragioni, si trovano a risiedere realmente presso immobili diversi, potranno usufruire entrambi dell’esenzione per l’IMU della prima casa. Sarà invece compito del Comune, come si vedrà (in base a quanto specificato nella pronuncia n. 209/2022), utilizzare i propri poteri di accertamento al fine di individuare i soggetti che risiedono separatamente in modo fittizio – con spostamenti della residenza unicamente di carattere formale.

Per questo motivo, i soggetti passivi che si siano trovati ad adempiere l’IMU in acconto per il 2022 su (almeno) un immobile di residenza dei coniugi potranno:

  • scomputare quanto versato nel mese di giugno 2022 con i successivi versamenti dovuti a saldo, oppure
  • procedere con l’istanza di rimborso (come potranno fare coloro che hanno versato l’IMU per i precedenti periodi d’imposta).. 
Per la richiesta di rimborso abbiamo predisposto un ebook con la procedura e i fac-simili delle formule da utilizzare sia per l'istanza di rimborso che per il ricorso:

2) Istanze di rimborso IMU coniugi 2022

Per tutti coloro che, per vari motivi, si sono trovati ad adempiere l’IMU sull’abitazione principale in presenza di un coniuge residente in un diverso immobile, occorre procedere con l’istanza di rimborso di quanto è stato versato.

In primo luogo, vi sono i contribuenti che, in linea con la precedente previsione del D.L. 201/2011, hanno considerato agevolabile per il passato un solo immobile nel Comune di riferimento dei due coniugi dimoranti separatamente; cosa che potrebbero avere fatto, in casi limite, anche taluni coniugi residenti in Comuni diversi (qualora particolarmente “prudenti” nell’applicazione della disposizione in esame). 

Ebbene, tutti questi soggetti potranno richiedere il rimborso dei versamenti effettuati fino a 5 anni precedenti, considerando, nello specifico, il termine del quinquennio a partire dal versamento ex art. 1, comma 164 della Legge 296/2006.

Si sottolinea che rispetto al termine quinquennale citato, risulta opinione maggioritaria quella per cui occorre fare riferimento alla data in cui ha avuto luogo il versamento, senza che vi sia invece alcuna rilevanza del momento in cui è stata emessa la sentenza di illegittimità costituzionale che ha supportato la richiesta di rimborso.

Da ciò consegue che, ad oggi, risulta possibile richiedere il rimborso dei versamenti effettuati a partire dal mese di dicembre 2017 (per il saldo dovuto per lo stesso anno).

Ai fini della sua validità, l’istanza di rimborso (da presentarsi in quanto, presumibilmente, il rimborso non avverrà d'ufficio da parte dell’ente locale di riferimento) deve essere: 

  • presentata a mano, oppure 
  • notificata tramite raccomandata con ricevuta di ritorno

presso l’ufficio del Comune territorialmente competente in base al domicilio fiscale del soggetto richiedente che ha effettuato il versamento. 

In caso di delega è necessario presentare la copia di un documento di identità sia del delegante che del delegato, entrambi in corso di validità.

L’istanza di rimborso deve, inoltre, essere redatta su carta semplice e deve contenere: 

  • i dati anagrafici; 
  • le indicazioni in merito alla data e alla natura dei versamenti (saldo o acconti); 
  • l’anno d’imposta dei versamenti di cui si chiede il rimborso; 
  • la ragione della richiesta di rimborso, specificando il richiedente la propria qualifica come possessore (proprietario, usufruttuario, diritto d'abitazione) della quota dell'abitazione debitamente specificata ed individuando eventuali comproprietari della stessa abitazione (con annesse generalità e quote di possesso); 
  • la certificazione dei pagamenti effettuati.

L’ente locale provvede ad effettuare il rimborso entro 180 giorni dalla data di presentazione dell’istanza e la misura annua degli interessi è determinata, da ciascun ente impositore, nei limiti di 3 punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale

Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.. 

Per la richiesta di rimborso abbiamo predisposto un ebook con la procedura e i fac-simili delle formule da utilizzare sia per l'istanza di rimborso che per il ricorso:

3) Contenziosi pendenti IMU 2022

Altro caso è quello di coloro che sono stati raggiunti da atti impositivi. In questo caso, sempre in linea con l’efficacia retroattiva della pronuncia n. 209/2022 della Corte Costituzionale, sarà possibile ottenere la vittoria nei giudizi che sono stati incardinati nel corso del tempo. 

Questo vale, però, solamente per i contenziosi ancora pendenti, ossia per quelli che non sono divenuti definitivi ad esito di sentenze non impugnate nei termini previsti dalla legge o, eventualmente anche in precedenza, qualora l’atto di accertamento non sia stato impugnato a suo tempo – senza quindi che il processo avesse luogo.

Diversamente, in futuro potranno sorgere contenziosi limitatamente al caso in cui i Comuni accertino le violazioni relative alle richiamate residenze fittizie

Si è infatti visto che queste ultime non potranno fruire dell’esenzione per la prima casa, anche se in tali ipotesi saranno gli enti locali a dover dimostrare che lo spostamento della residenza di uno dei coniugi risulta meramente formale, come previsto dalla nuova disposizione sull’onere della prova ex Legge 130/2022 di riforma del processo tributario.

In merito all’onere della prova si evidenzia che, lo scorso 21 novembre, la Corte di giustizia tributaria di II grado della Toscana con la pronuncia 1330/1/2022 ha rigettato le prove prodotte dall’ente locale attestanti la residenza fittizia del contribuente, in quanto prodotte non all’inizio del processo ma solo in grado di appello, considerandole quindi tardive. 

Per la richiesta di rimborso abbiamo predisposto un ebook con la procedura e i fac-simili delle formule da utilizzare sia per l'istanza di rimborso che per il ricorso:
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