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REPORTING DI SOSTENIBILITÀ: LA DIRETTIVA UE LI ESTENDE ALLE PMI

Reporting di sostenibilità: la Direttiva UE li estende alle PMI

I bilanci Enverinmental, Social, Governance, "EGS": la Direttiva Europea Corporate Sustainability Reporting Directive, "CSRD", estende il reporting di sostenibilità alle PMI

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Nella seduta plenaria del 10 novembre 2022, il Parlamento Europeo ha adottato la Direttiva Corporate Sustainability Reporting Directive nella versione del 1° luglio 2022, che tecnicamente interviene emendando il testo della Direttiva n. 34/2013, la c.d. Direttiva contabile e la Direttiva e Regolamento sull’audit, la «Transparency Directive» , con significative innovazioni in direzione dell’ampliamento dell’informativa sostenibile[1] e l’estensione ad una più grande platea differenziata che comprende PMI quotate e non quotate (su base volontaria). 

Si deve attende il prossimo 28 novembre, sarà il Consiglio Europeo a adottare la Direttiva, e successiva pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale Europea ( la Direttiva entrerà in vigore trascorsi 20 giorni).

1) I punti innovativi della “Direttiva Eruopea CSRD”[2]

I punti, c.d. “innovativi” si possono sintetizzare in:

  • il trattamento differenziato con la previsione di specifici standard[3] per le PMI secondo il criterio di proporzionalità;
  • la caratterista della prospettiva forward-looking dei report di sostenibilità;
  • la reasonable assurance dei report di sostenibilità, alla stessa stregua del bilancio d’esercizio. 
  • scompare l’espressione “informazione non finanziaria”.

Il legislatore europeo (ri)denomina la forma di rendicontazione  “reporting non finanziario” inreporting di sostenibilità[4]

Rispetto alla Non Financial Reporting Directive ,NFRD, la Direttiva CSRD[5]:

  1. Estende l’obbligo di comunicazione societaria sulla sostenibilità a un numero di aziende più ampio. Tale estensione del perimetro riguarda tutte le grandi società (imprese con più di 250 dipendenti) e a tutte le società quotate in mercati regolamentati (comprese le PMI quotate ma non le microimprese quotate)[6]. In questo modo, la proposta includerebbe circa 49.000 aziende europee (corrispondenti al 75% del fatturato totale delle società a responsabilità limitata), rispetto alle 11.600 già interessate (47% del fatturato totale).  Le PMI quotate, tuttavia, saranno autorizzate a riferire secondo norme più semplici, mentre le PMI non quotate potrebbero scegliere di utilizzarle su base volontaria. 
  2. Rende obbligatoria la verifica delle informazioni di sostenibilità riportate. La normativa italiana già prevede la revisione da parte di un “soggetto abilitato allo svolgimento della revisione legale appositamente designato”.
  3. Introduce requisiti di rendicontazione più dettagliati. Ad esempio, viene chiarito il principio di “double materiality”. Inoltre, sono introdotti, rispetto alla direttiva esistente, nuovi requisiti di informazione su strategia, obiettivi, ruolo del Consiglio di amministrazione e del management, principali impatti negativi legati all'azienda e alla sua catena di valore e modalità di identificazione di tali informazioni.
  4. Introduce l’obbligo di rendicontare secondo gli standard di rendicontazione di sostenibilità dell’UE. In proposito, la Commissione ha affidato al gruppo consultivo europeo per le relazioni finanziarie (EFRAG) lo sviluppo di tali standard, con la richiesta che siano coerenti con l'ambizione del Green Deal europeo e con il quadro giuridico esistente in Europa (regolamenti sopraccitati 2088 e 852). Le norme dell'UE dovranno comunque mirare a incorporare gli elementi essenziali delle norme accettate a livello mondiale e attualmente in fase di sviluppo da parte dell’IFRS Foundation. La Commissione dovrebbe adottare una prima serie di norme di segnalazione entro il 31 ottobre 2022 (per specificare le informazioni che le imprese dovrebbero divulgare per quanto riguarda tutti i settori di segnalazione e le questioni relative alla sostenibilità) e una seconda serie di norme al più tardi entro il 31 ottobre 2023 (specificando delle informazioni complementari in materia di sostenibilità e quelle specifiche per il settore di attività, insieme agli standard per le PMI).
  5. Richiede alle aziende di "taggare" digitalmente le informazioni riportate, in modo che siano divulgate in formato digitale per assicurarne la trasparenza e leggibili da una macchina alimentando anche il Punto di accesso unico europeo (European Single Access Point – ESAP) per creare un database europeo, pubblicamente accessibile, finalizzato ad incrementare la trasparenza sul mercato e a fornire a investitori e utenti informazioni armonizzate che siano confrontabili e disponibili in formato elettronico.

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2) Al via l’attuazione degli standard europei

La Direttiva da dato l’avvio all’attuazione di veri propri standard europei dei reporting di sostenibilità su tutte le tematiche Enverinonmental, Social, Governance, ESG, improntati:

  • ad una prospettiva “multi-stakeholder” (e non solo dell’investitore);
  •  di natura generica “sector agnostic” e 
  • di natura settoriale “sector specific”[7].

Detti standard  (coerentemente  con le raccomandazioni del TCFD e gli obblighi informativi promananti dalla EU Green Taxonomy (ex art. 8), dalla SFDR, dallo European Pillar on Social Rights e della  Direttiva sulla Sustainable Corporate Governance and Due Diligence) saranno direttamente emanati dalla Commissione europea con Regolamenti ad hoc , c.d.“Delegated Acts”.

Il primo set di standard di sostenibilità europei sarà approvato ed emanato entro il 30.06.2023 e il secondo set inclusi quelli settoriali e per le PMI entro il 30.06.2024 e saranno rivisti almeno ogni tre anni.

Sono stati già contemplati i settori che avranno standard specifici in ragione del forte rischio e possibile impatto socio-ambientale: 

  • agricoltura, silvicoltura e pesca; estrazione,  petrolio, gas, minerali; 
  • manifatturiero , compresa produzione di prodotti alimentari e tessili; 
  • fornitura di elettricità, gas, vapore e aria condizionata; approvvigionamento di acqua, gestione dei sistemi di fognatura e dei rifiuti;
  • costruzioni; vendita all’ingrosso e commercio al dettaglio; trasporto e immagazzinamento: attività immobiliari.

La Direttiva, inoltre, impegna:

  • il management delle imprese ad informare e dialogare con i rappresentanti dei lavoratori e discutere con essi le informazioni di sostenibilità rilevanti, nonché i mezzi per ottenerle e per procedere alla loro verifica; e
  • la Commissione europea a dialogare e a collaborare con analoghe iniziative in corso di sviluppo a livello internazionale. Nello specifico, gli standard europei dovranno ridurre il rischio di obblighi di rendicontazione incoerenti per le imprese che operano a livello globale, integrando il contenuto degli standard di riferimento internazionali che devono essere sviluppati dall’IFRS – International Sustainability Standards Board, ISSB -,  nella misura in cui il contenuto degli standard di riferimento dell’ISSB sarà coerente con il quadro giuridico della UE e gli obiettivi del Green Deal europeo.

Schema di sintesi: le date di riferimento ed i tempi di attuazione

Data/termine di attuazione

Imprese che rientrano nell’obbligo

1° gennaio 2024, con primo report all’inizio del 2025

Le imprese che già producono la Dichiarazione non Finanziaria, DNF, ex D. Lgs 254/2016

 

1° gennaio 2025 

Le imprese che ricadono nel perimetro della Direttiva CSRD e che non producevano la DNF, ex D. Lgs. 254/2016

1° gennaio 2026, primo report inizio del 2027, con l’opzione di non applicare la nuova normativa (“opt-out option”) per due anni (ovvero fino al 1° gennaio 2028), salva la necessità di spiegare perché l’impresa ha deciso di avvalersi di tale opzione;

 

 

 

 

PMI quotate che ricadono nella direttiva CSRD

 

 

1° gennaio 2028, con primo report inizio 2029

 

Le filiali d’imprese che ricadono nella Direttiva CSRD 

 

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3) I bilanci OIC verso l’informativa sostenibile

Sotto l’impulso del legislatore europeo, è oramai dato certo che l’informativa sostenibile e la stesura del report di sostenibilità d’impresa diverranno parte integrante del bilancio d’esercizio. 

Ciò interessa anche i bilanci OIC.

Anche la Fondazione OIC[8] estende la sua attività alla materialità e alla sostenibilità interagendo con l’EFRAG e l’IFRS Foundation. 

Nel prosieguo, si fa riferimento al commento che l’OIC, adeguandosi al percorso di preparazione insieme agli paesi membri verso gli standard europei, ha pubblicato il 4 agosto  con riferimento agli Exposure Drafts, ED, pubblicati in consultazione dall’EFRAG (fino al 8 agosto 2022) con riferimento agli effetti sul bilancio dei cambiamenti climatici. L’OIC evidenzia in tale sede,  tra l’altro la necessità  di una preparazione graduale[9] alla transizione dei bilanci OIC verso l’informativa sostenibile, in vista della data 2024  in cui si prevede il completamento degli standard europei.

Nella fase di transizione verso la sostenibilità in previsione degli Standard europei, l’estensore del bilancio d’esercizio deve porre attenzione: 

  • alla coerenza dell’informativa dell’impresa (le stime basate sulle assunzioni legate alla sostenibilità che spiegano l’impatto  ambientale sulle voci di bilancio), con i contenuti delle comunicazioni rese note e rivolte agli stakeholder; 
  • nonché alla coerenza dell’informativa delle note di bilancio con il contenuto della relazione sulla gestione.

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4) NOTE

[1] Al riguardo si veda  il Dossier di Fisco e Tasse, https://www.fiscoetasse.com/Rendicontazione_non_Finanziaria

[2] Cfr Peta M., capitolo 6, “Rendicontazione non finanziaria e modello business sostenibile delle PMI”,  Collana E-Book, Fisco e Tasse, Maggioli, settembre 2022.

[3] La Direttiva 34/2013 interviene anche su aspetti definitori rinominando il “reporting di sostenibilità” anziché il precedente “reporting non finanziario”, in più scompare l’espressione “informazione non finanziaria”.

[4] Dalla data di pubblicazione della citata Direttiva sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, dovranno trascorrere 20 giorni per la sua entrata in vigore, gli Stati Membri avranno 18 mesi di tempo per il recepimento della normativa nei propri ordinamenti giuridici.

[5] Il legislatore ha ritenuto di dover introdurre la nuova CSRD, poiché le informazioni non finanziarie richieste dalla NFRD sono ritenute dagli investitori poco complete e di insufficiente qualità, oltre che un ostacolo alla transizione verso l’economia sostenibile.

[6] Ad oggi i requisiti della vecchia Direttiva NFRD sono applicabili soltanto alle grandi imprese che superino almeno due dei tre seguenti criteri: 500 dipendenti medi annui; 20 milioni € di totale attivo; 40 milioni € di ricavi delle vendite

[7] Alla stessa stregua del  framework 2022, dei principi di rendicontazione Global Reporting Initiative, GRI

[8] Cfr. Con il comunicato stampa dell’OIC di  aprile 2022,è stato reso noto che a seguito della  pubblicazione  nella Gazzetta Ufficiale del 28 febbraio, la Legge 25 febbraio 2022, n. 15, di conversione del decreto-legge 228/2021, che modifica gli artt. 9-bis e 9-ter del D.lgs. 38/05, l’OIC estende la sua attività alla materia della sostenibilità, interagendo con l’EFRAG e l’IFRS Foundation anche in tale ambito. In particolare, la Fondazione OIC è divenuta  il referente nazionale per la definizione degli standard di rendicontazione in materia di sostenibilità. Nella nuova formulazione l'OIC “partecipa al processo di elaborazione di principi e standard in materia di informativa contabile e di sostenibilità a livello europeo e internazionale, intrattenendo rapporti con la International Financial Reporting Standards Foundation (IFRS Foundation), con l'Europea Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) e con gli organismi di altri Paesi preposti alle medesime attività”

[9] Ibid., OIC, Comunicato stampa del 4 agosto 2022, www.oic.it

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