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CULTURA CREA PLUS: DOMANDA DI AGEVOLAZIONE DAL 7.11 PER IMPRESE

Cultura Crea Plus: domanda di agevolazione dal 7.11 per imprese

Imprese della cultura danneggiate dalla pandemia: via alle richieste di fondi dal 7 novembre 2022. Come fare

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Il Ministero della Cultura, con Direttiva operativa n. 886 del 27.09.2022, ha stabilito la riapertura dello sportello di Cultura Crea Plus (gestito da Invitalia).  Le domande possono essere presentate dal 7 novembre 2022.

L’incentivo per le imprese colpite dall’emergenza Covid-19 che operano nel settore culturale, creativo e turistico, consiste in un contributo a fondo perduto a copertura delle spese di capitale circolante nella misura massima di 25.000 euro, necessario per il riavvio e il sostegno alle imprese stesse. La dotazione finanziaria complessiva è di 10 milioni di euro.

Il Ministero ha recentemente pubblicato anche delle Faq che forniscono chiarimenti sulla procedura e i soggetti. 

Il documento è scaricabile dal sito di Invitalia (https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/cultura-crea-2-0/cultura-crea-plus). Di seguito una sintesi degli aspetti principali chiariti nelle predette Faq.

1) Cultura crea plus: soggetti ammessi

Possono presentare la domanda di agevolazione: 

  1. I soggetti di cui al Titolo II del decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo dell’11 maggio 2016 (modificato dal decreto 10 dicembre 2020), ovvero PMI[1], in forma di società di persone o di capitali, anche in forma cooperativa, costituite, alla data di presentazione della domanda, da meno di 36 mesi. Sono escluse le ditte individuali. 
  2. I soggetti di cui al Titolo III del Decreto, ovvero PMI, in forma di società di persone o di capitali, anche in forma cooperativa, costituite, alla data di presentazione della domanda di agevolazioni, da più di 36 mesi. Sono escluse le ditte individuali. 
  3. I soggetti di cui al Titolo IV del Decreto, ovvero i soggetti iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS). Nelle more dell’operatività del suddetto registro, il requisito è soddisfatto con l’iscrizione ad uno dei seguenti registri: 
    • registri delle Organizzazioni di volontariato delle regioni, di cui all’art. 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266;
    • registri delle Associazioni di promozione sociale nazionale e regionali, di cui all’art. 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383; 
    • anagrafe delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all’art. 11 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460; 
    • registri delle Imprese, ai sensi dell’art 5 comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 112. 

Si precisa che sia le imprese che i soggetti di Terzo settore devono essere costituiti alla data del 1° gennaio 2020 e svolgere al 31 dicembre 2020 regolare attività economica rientrante nei codici ATECO ammessi (allegati 1, 2, 3 alla Direttiva Operativa n. 886 del 27/09/2022 e Direttiva Operativa n. 238 del 29/03/2021). 

Ai fini della verifica dello svolgimento dell’attività economica è necessario che le imprese siano regolarmente iscritte e attive nel Registro delle Imprese per le forme giuridiche per le quali sono previsti tali adempimenti.

Le imprese devono aver subito un impatto negativo sul fatturato: si intendono, al riguardo, effetti negativi derivanti dall’emergenza Covid19 in termini di interruzione dell’attività e di perdita di fatturato effettivo nel corso del 2020.

2) Cultura crea plus: spese ammissibili

Sono ammissibili alle agevolazioni le spese di capitale circolante, al netto dell’IVA (di cui all’art. 3.1 della Direttiva Operativa n. 886 del 27/09/2022), sostenute successivamente al 23 luglio 2020 e rendicontate entro 180 giorni dalla data di sottoscrizione del provvedimento di concessione alle agevolazioni.

Per data di sottoscrizione del provvedimento di concessione delle agevolazioni si intende la data di trasmissione a mezzo pec del provvedimento stesso debitamente controfirmato dal legale rappresentante dell’impresa Beneficiaria.

È previsto un contributo a fondo perduto, ai sensi e nei limiti del Regolamento de minimis, nella misura del 100% (cento per cento) delle spese ammissibili per un valore massimo di 25.000,00 euro. 

Si precisa che l’importo delle agevolazioni ammissibili terrà conto di quelle incidenti nel regime “de minimis’’ già percepite dalla proponente nell’arco degli ultimi tre esercizi finanziari.

Esempi di spese ammissibili

Sono ammissibili, tra le spese per il capitale circolante (categoria prestazioni di servizi e prestazioni professionali), le spese pubblicitarie e promozionali purchè siano connesse all’attività produttiva e contabilizzate tra i costi di esercizio e che non si configurano come investimenti di durata pluriennale. 

Ad esempio, sono ammissibili: volantini, brochures, cartelloni pubblicitari, biglietti da visita, ecc. 

Inoltre sono ammesse le spese relative alle utenze e ai canoni di locazione (ai sensi dell’art. 3.1 lettera b) e c) della Direttiva Operativa), ma solo se si riferiscono ad unità locali site nelle aree agevolabili e se sono intestate al soggetto beneficiario. 

Si precisa, infine, che non sono agevolabili le spese relativi ai canoni di locazione di immobili di proprietà dei soci, dei coniugi, di parenti o affini dei soci entro il terzo grado[5].

3) Cultura crea plus: presenta la domanda

La domanda può essere presentata esclusivamente online dalle ore 10:00 del 7 novembre 2022, registrandosi nell’area riservata del sito di Invitalia. 

Alla domanda deve essere allegata tutta la documentazione obbligatoria richiesta (art. 5.3 della Direttiva Operativa n. 886 del 27/09/2022). 

La domanda di agevolazione, unitamente a tutti gli allegati, deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante della società.

Risulta anche necessario che il programma di sostegno, per il quale si richiede il contributo, preveda già un’unità produttiva nel territorio delle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia

Si segnala che le imprese costituite da più di 36 mesi ed i soggetti del terzo settore devono avere unità locale nei Comuni di cui all’allegato 4 alla Direttiva Operativa n. 886 del 27/09/2022 e Direttiva Operativa n. 238 del 29/03/2021.

Sussiste poi l’obbligo di presentare i bilanci approvati delle annualità 2019 e 2020 e lo schema riepilogativo dei dati economici/patrimoniali a consuntivo relativo all’anno 2021.

I soggetti che non hanno obbligo di deposito del bilancio devono comunque presentare uno schema riepilogativo dei dati economici (costi e ricavi) e patrimoniali (attivo e passivo) o la dichiarazione dei redditi relativa ai suddetti anni. 

Tutte le comunicazioni inclusive di allegati tra l’Agenzia e il soggetto proponente devono avvenire esclusivamente via PEC.

La normativa non prevede la trasmissione anche dei preventivi. Tuttavia, è necessario dettagliare la funzionalità delle spese rispetto al ciclo produttivo caratteristico dell’impresa nell’apposito allegato “Dettaglio spese di capitale circolante”, trasmesso insieme alla domanda di agevolazione.

La procedura di presentazione è “a sportello” e la misura in oggetto non prevede una “finestra” di accesso con formazione di graduatoria secondo il protocollo assegnato. Pertanto, le imprese possono presentare domanda fino ad esaurimento fondi[2].

4) Cultura crea plus: concessione ed erogazione delle agevolazioni

Il provvedimento di concessione alle agevolazioni deve essere formalmente accettato entro massimo 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di ammissione delle agevolazioni e inviato tramite PEC indirizzata al Soggetto Gestore, pena revoca delle agevolazioni concesse.

L’erogazione del contributo avviene dietro presentazione di massimo due stati avanzamento lavori (SAL), da presentarsi esclusivamente sulla piattaforma informatica utilizzata per la presentazione della domanda.

Il primo SAL o SAL UNICO potrà essere rendicontato solo successivamente alla sottoscrizione del provvedimento di concessione delle agevolazioni e alla ricezione della comunicazione di apertura front end da parte del Soggetto Gestore.

La richiesta di erogazione deve essere presentata tramite apposita procedura informatica sulla piattaforma utilizzata in fase di presentazione della domanda. 

È richiesto - oltre alla trasmissione dei documenti di cui all’art. 9.1 della Direttiva Operativa – l’inserimento in piattaforma di tutti i titoli di spesa richiesti a contributo (fatture, cedolini, ricevute di fitto, polizze assicurative/bancarie, ecc.).

I documenti necessari per la rendicontazione delle spese di personale è necessaria la copia dei cedolini paga dei dipendenti (aventi data di emissione successiva al 23 luglio 2020), corredati da: contratto di lavoro, Unilav, timesheet esplicativo delle ore di lavoro dedicate all’attività finanziata. 

Su ciascun cedolino deve essere apposto il timbro riportante il CUP identificativo del progetto; il dipendente ovviamente deve svolgere la propria attività presso l’unità locale destinataria dell’aiuto post emergenza sanitaria Covid-19.[3]

Al momento della presentazione dei SAL[4] le spese devono essere quietanzate.

In fase di presentazione del SAL è infatti richiesto di presentare la documentazione atta a dimostrare che i titoli di spesa siano stati correttamente quietanzati (copia degli strumenti di pagamento utilizzati e relative quietanze liberatorie dei fornitori, copia degli estratti conto bancari intestati al soggetto beneficiario da cui si evincano gli addebiti relativi). 

Inoltre, è necessario presentare copia pdf delle fatture di acquisto in formato elettronico estratte dal portale “fatture e corrispettivi del sito dell’Agenzia delle Entrate” con evidenza dell’identificativo SDI e/o altri titoli di spesa (parcelle, ricevute, ecc).

I pagamenti delle spese ammesse alle agevolazioni dovranno essere effettuati solo con bonifici bancari, Rid, Riba (ricevuta bancaria), assegni bancari/postali nominativi non trasferibili comprovati da microfilmatura, bollettini postali, carte di credito o di debito utilizzando uno o più conti correnti bancari/postali intestati alla società beneficiaria. È escluso l’uso dei contanti. Si precisa che è necessario allegare alla richiesta di erogazione sia copia dei singoli strumenti di pagamento come sopra descritti che l’estratto conto corrente bancario/postale ufficiale o lista movimenti timbrata dall’istituto di credito/posta al fine di attestare il pagamento delle spese richieste alle agevolazioni.

5) NOTE

[1] PMI significa micro, piccole e medie imprese. La dimensione delle imprese dipende dal numero degli occupati in organico, dal fatturato annuo e/o al totale di bilancio, in base alla raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003, recepita con Decreto Ministero Attività Produttive del 18/4/2005.

[2] Ai sensi dell’art. 5.7 della Direttiva Operativa n. 886 del 27/09/2022, Invitalia sospende la valutazione dei progetti proposti (effettuata secondo l’ordine cronologico di presentazione) qualora il fabbisogno finanziario complessivo determinato dalle domande di agevolazione sopravanzi significativamente le risorse finanziarie assegnate alla misura, dandone tempestiva comunicazione al Ministero e, tramite il proprio sito internet, alle imprese.

[3] Le spese relative a tirocini e stage non sono ammissibili tra le spese di personale perché per tali forme contrattuali è previsto solo un rimborso spese.

[4] La rendicontazione del SAL a saldo dovrà essere presentata al Soggetto Gestore entro i successivi 180 giorni dalla data di sottoscrizione del provvedimento di concessione delle agevolazioni, attraverso apposita procedura informatica. Non è prevista una proroga alla suddetta tempistica. Qualora si scelga per l’erogazione in 2 (due) SAL, la richiesta di Sal a Saldo deve comunque pervenire entro 180 giorni dalla data di sottoscrizione del provvedimento di concessione delle agevolazioni.

[5] I parenti di primo grado sono i figli e i genitori; i parenti di secondo grado sono i fratelli, le sorelle, i nipoti (figli dei figli) e i nonni; i parenti di terzo grado sono gli zii (fratello o sorella del padre o della madre), i nipoti (figli di un fratello o di una sorella), i bisnonni, i pronipoti (figli di nipoti). Gli affini di primo grado sono i suoceri, il genero e la nuora, i figli del coniuge; gli affini di secondo grado sono i fratelli, le sorelle, i nonni e i nipoti (figli dei figli) del coniuge; gli affini di terzo grado sono gli zii (fratelli del padre o della madre), i nipoti (figli di fratelli), i bisnonni, i pronipoti (figli di nipoti) del coniuge, v artt. 74-78 cc.

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