Anche nel mondo dello sport è possibile concedere ai propri dipendenti l'uso dell’alloggio, configurando in tal mondo ciò che viene definito “pagamento sotto forma di bene “.
Le retribuzioni, come si sa, possono essere corrisposte sia a mezzo di denaro che a mezzo di godimento di un bene e gli alloggi sono, appunto, un bene.
Capita sovente, in sport come l'equitazione ad esempio, quando il manutentore dell’impianto usufruisce anche dell’uso dell'alloggio, ma anche in molti altri sport.
Partendo dalla considerazione che non è in alcun modo possibile retribuire il manutentore o l'addetto alla pulizia dei cavalli con il regime agevolato previsto dall'articolo 67 lettera m) del Testo unico delle imposte sui redditi già da ora e senza aspettare la riforma dello sport al riguardo, un manutentore, un groom, può essere inquadrato agevolmente nel contratto di lavoro dipendente.
In questo caso vi è la possibilità di concedere l'uso di una abitazione a favore del dipendente stesso.
Le retribuzioni in natura sono disciplinate dall'articolo 2099 comma terzo del codice civile che recita:
Il prestatore di lavoro può anche essere retribuito in tutto o in parte con partecipazione agli utili o ai prodotti, con provvigione o con prestazioni in natura.
Ma anche un bene in natura ha un valore: come si calcolano le imposte su tale valore e come si deve comportare chi elabora il cedolino per il centro sportivo o il maneggio?
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Sono disponibili inoltre:
1) Il regime impositivo di un compenso in natura anche nello sport
I compensi in natura non costituiscono reddito imponibile per il lavoratore qualora il valore non superi complessivamente 600,00 euro annui a titolo di franchigia.
La Corte di Cassazione con sentenza n. 11644 del 2004 ha precisato a che tutti i valori erogati in natura, purché non occasionali, sono rilevanti ai fini della commisurazione dell’indennità di fine rapporto.
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2) Rilevanza fiscale dell'alloggio concesso in uso a un dipendente anche nello sport
È necessario calcolare il cd Valore Convenzionale che viene stabilito, a norma dell’articolo 51 del d.p.r. 917-1986 nella differenza fra:
- la somma della rendita catastale dell'immobile e delle utenze a carico dell'azienda (gas, acqua, energia elettrica, telefono ecc.); non si considerano le spese sostenute a titolo di assicurazione, manutenzione ordinaria, amministrazione dell'immobile e le spese relative ai servizi comuni;
- importo del canone di locazione pagato dal dipendente.
Al valore della rendita catastale si sommano anche le spese inerenti al fabbricato sostenute dal concedente e non rimborsate da parte del dipendente;
Nel caso in cui il lavoratore sia obbligato a dimorare presso l’alloggio, inoltre, concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente la differenza suindicata ridotta al 30%, trattandosi di un immobile strumentale all’attività lavorativa, seppur indirettamente.
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3) Se lo stabile è concesso in uso gratuito?
Può succedere, a volte, che il datore di lavoro permetta l'utilizzo dell'immobile a titolo gratuito.
In questo caso il valore convenzionale sarà calcolato sulla la somma della rendita catastale dell'immobile e delle utenze a carico dell'azienda (gas, acqua, energia elettrica, telefono ecc.) senza considerare le spese sostenute a titolo di assicurazione, manutenzione ordinaria, amministrazione dell'immobile e le spese relative ai servizi comuni;
Gli immobili, anche nel mondo sportivo, possono essere concessi ai dipendenti con una classificazione in tre categorie:
- gli immobili concessi ai lavoratori in trasferta temporanea (cosiddetti alloggi a uso foresteria);
- gli immobili concessi in uso ai dipendenti;
- gli immobili concessi in uso ai lavoratori che abbiano dovuto trasferire la propria residenza per esigenze di servizio (cosiddetti fabbricati strumentali pro-tempore).
Proprio in base alla tipologia di alloggio assegnata al lavoratore, trova applicazione un trattamento fiscale differente in termini di deducibilità dei costi da parte del datore di lavoro.
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4) Deducibilità del datore di lavoro
Nel caso di alloggi a uso foresteria, il datore di lavoro potrà dedurre tutti i costi relativi ai servizi di alloggio destinati a dipendenti in trasferta temporanea, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del DPR n. 917/1986 (TUIR).
Nel caso in cui i fabbricati siano concessi in uso a dipendenti che abbiano trasferito la loro residenza anagrafica per esigenze di lavoro nel Comune in cui prestano l’attività, i canoni di locazione e le spese di manutenzione sono integralmente deducibili dal reddito d’impresa per il periodo d’imposta in cui si verifica il trasferimento e nei due periodi successivi. Durante il triennio, gli immobili concessi in uso ai dipendenti trasferiti per servizio si considerano immobili strumentali (art. 43, comma 2, TUIR).
Qualora il dipendente non abiti più presso l'immobile prima della conclusione del triennio, l’immobile stesso non si considera più strumentale, con la conseguenza che non sarà possibile riconoscere la deducibilità integrale dei costi sostenuti dal datore di lavoro.
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