HOME

/

FISCO

/

EREDITÀ E SUCCESSIONE 2024

/

LA COLLAZIONE EREDITARIA

La Collazione ereditaria

La collazione ereditaria è un istituto giuridico di estrema importanza quando si apre una successione che ha lo scopo di ristabilire l’uguaglianza tra i coeredi legittimi

Ascolta la versione audio dell'articolo

Parliamo in questo speciale di COLLAZIONE EREDITARIA, istituto giuridico di estrema importanza quando si apre una successione. Coinvolge solo le donazioni effettuate a coeredi coniuge e discendenti, ma avvantaggia tutti i coeredi nel calcolo delle quote ereditarie

Procediamo con ordine.

Alla morte del “pater familias” si apre la successione, art. 456 C.C.

L’art. 556 C.C. dispone che, allo scopo di determinare l’ammontare della quota disponibile – ovvero quella di cui il de cuius poteva disporre liberamente – occorre formare una massa di tutti i beni che appartenevano al defunto al tempo della morte. Da tale massa si sottraggono i debiti e si aggiungono i beni di cui il de cuius abbia disposto in vita a titolo di donazione.

Ti potrebbe interessare l'e-book Guida alla donazione e all'eredità tra genitori e figli

1) Riunione fittizia e collazione

Cos’è la Riunione Fittizia?

Lo schema è il seguente: RELICTUM – DEBITI + DONATUM.

L’operazione viene chiamata RIUNIONE FITTIZIA poiché ha natura puramente contabile. Al patrimonio che cade in successione, al netto dei debiti se esistenti, vanno aggiunte le donazioni dirette ed indirette effettuate in vita. Il valore delle donazioni deve essere stimato al momento dell’apertura della successione per quanto attiene ai beni immobili ed ai beni mobili (artt. 747 e 750 C.C.), per il denaro si fa riferimento al valore nominale (art. 751 C.C.).

Scopo della riunione fittizia è verificare se vi sia stata lesione di legittima.

Cos’è la Collazione?

L’ atto con cui gli eredi riconsegnano all’asse ereditario i beni ottenuti in donazione dal defunto quanto era vivente, si definisce COLLAZIONE, art. 737 C.C.

La collazione è un OBBLIGO che grava solo su determinati soggetti, individuati dal legislatore: i figli, i loro discendenti ed il coniuge che abbiano accettato l’eredità.  Pertanto l’obbligo di collazione sorge solo se tra gli eredi ci sono quelli elencati nell’articolo 737 C.C. Se gli eredi sono altri (nipoti figli di fratelli, cugini, zii, ecc.) allora in questo caso non c’è alcun obbligo di collazione.

L’obiettivo che ha indotto il legislatore ad istituire questo atto è quello di ripristinare l’EQUITA’, ovvero l’uguaglianza di trattamento tra specifici coeredi, aumentando l’asse ereditario su cui si devono calcolare le quote ereditarie.  Poiché la donazione rappresenta un “anticipo di eredità”, se destinata ad alcuni soltanto degli eredi, dovrà formare oggetto di valutazione al momento dell’apertura della successione, ovvero il giorno della morte del donante.

Più semplicemente, se una persona mentre è in vita dona uno o più beni a un erede piuttosto che a un altro, è chiaro che l’altro ne viene danneggiato. La donazione incide quindi non poco sul totale dei beni lasciati dal defunto e, di conseguenza, sulle quote spettanti a ogni erede.

La collazione ha quindi ha lo scopo di reintegrare l’asse ereditario a vantaggio dei familiari più vicini, per evitare che atti di donazione in vita del defunto abbiano ridotto significativamente l’eredità e quindi le quote di tutti gli eredi legittimi.

2) Come avviene la collazione

Come avviene la Collazione?

La collazione può avvenire in due modi.

  1. In NATURA, quando si restituisce esattamente il bene ottenuto con la donazione. Quindi questo bene cessa di essere proprietà esclusiva e rientra nell’asse ereditario;
  2. Per EQUIVALENTE, quando il donatario (ossia colui che ha avuto un bene in donazione) non lo rende, ma ne restituisce il corrispettivo valore in denaro. Questo avviene soprattutto quando oggetto della donazione sono stati degli immobili: il donatario al posto di restituire la casa, paga in denaro il valore corrispondente. Il prezzo da pagare è il valore del bene al momento della morte del donante: non si considera quindi il valore del bene al momento della donazione (cd. conferimento per imputazione).

Quando si prescrive la Collazione?

Non c’è termine prescrizionale. L’azione di collazione è imprescrittibile: ciò significa che gli eredi danneggiati da una donazione, possono chiedere in qualunque momento la restituzione di beni/denaro regalati dal defunto mentre costui era vivente.

3) Si puo' evitare la collazione?

Sì, se il donante dispensa espressamente il donatario da tale obbligo. In questo caso (giova ricordarlo!) i figli, i loro discendenti ed il coniuge possono ritenere la donazione senza dover restituire il bene nell’asse in natura o attraverso l’imputazione del suo valore.

La dispensa dalla collazione tende ad escludere che il bene donato debba essere ricompreso nella massa ereditaria. In questo modo si cerca di limitare il più possibile che chi abbia ricevuto il bene donato debba rimetterlo in comunione con gli altri eredi, soprattutto se si tratta di bene immobile.

4) La dispensa da Collazione

Come si effettua la dispensa da Collazione?

La dispensa dalla collazione può essere fatta direttamente nell’atto di donazione ed, in tal caso, è irrevocabile, oppure nel testamento. Se il notaio dimentica di inserire la dispensa nell’atto di donazione, è possibile farlo successivamente con testamento olografo.

Quali sono gli effetti della dispensa da Collazione?

La dispensa produce effetto nei limiti della quota disponibile, non potrà quindi ledere i diritti dei legittimari.

Se la dispensa comporta lesione della legittima (la quota che spetta di diritto a determinati familiari) degli altri coeredi, il donatario sarà tenuto a conferire quanto ricevuto in eccedenza rispetto alla disponibile. Se, nonostante la collazione della donazione, la lesione dovesse persistere, il legittimario leso potrà agire anche in riduzione.

Inoltre anche se non soggetto a collazione, il valore del bene dovrà essere pur sempre conteggiato nella riunione fittizia per sapere se la dispensa da collazione ne copre il valore ed in che misura il bene donato influisce per la determinazione delle quote di legittima e disponibile.

5) Un esempio pratico

Immaginiamo una successione a seguito della morte del pater familias che lascia come eredi solo due figli, Caio e Sempronio. Il patrimonio relitto, ovvero quello che cade in successione, è pari a 50.000 euro. Non sussistono debiti a carico dell’eredità. Inoltre il padre aveva effettuato una donazione in vita a Caio pari a 40.000 euro, senza dispensa da collazione.

Applichiamo la formula della Riunione Fittizia: Relictum – Debiti + Donatum per il calcolo della quota di legittima e disponibile.

50.000 euro – 0 + 40.000 euro = 90.000 euro, da dividere in parti uguali tra i due figli, cioè 45.000 euro ciascuno.

Caio, avendo già ricevuto 40.000 euro con donazione, avrà diritto a soli 5.000 euro.

Vediamo lo stesso esempio, ma questa volta ipotizzando la dispensa da collazione.

I 40.000 euro della donazione sarebbero imputati alla quota disponibile di Caio.

Nel nostro caso la quota disponibile è 1/3 dell’eredità, quindi 1/3 di 90.000 euro, pari a 30.000 euro.

Caio riterrà 30.000 euro quale quota disponibile e conferirà alla massa ereditaria solo 10.000 euro.

Questi 10.000 euro saranno sommati al Relictum di 50.000 euro e la somma sarà divisa in parti uguali tra gli eredi Caio e Sempronio: 10.000 euro + 50.000 euro = 60.000 euro : 2 = 30.000 euro.

Caio avendo conferito 10.000, preleverà 20.000.

Conclusione: Caio avrà ricevuto, oltre alla sua quota di legittima, la quota disponibile, per un totale di 60.000

La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

2

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

3

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

4

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

5

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

Leggi anche

RIFORMA FISCALE 2023-2024 · 10/04/2024 Successioni e Donazioni: cosa cambia con le nuove regole

Il Consiglio dei Ministri ha approvato in via preliminare il Decreto Successioni e Donazioni: vediamo le principali novità dal comunicato stampa del Governo

Successioni e Donazioni: cosa cambia con le nuove regole

Il Consiglio dei Ministri ha approvato in via preliminare il Decreto Successioni e Donazioni: vediamo le principali novità dal comunicato stampa del Governo

Imposta di successione e donazione, novità in arrivo dal Governo

Principali novità in tema di donazioni e trasferimenti a titolo gratuito e di successioni ereditarie. Consiglio dei Ministri del 9.04.2024

Dichiarazione morte presunta: cosa cambia con il ddl semplificazioni

In arrivo novità per i termini per la dichiarazione di morte presunta nell'art 11 del Disegno di legge Semplificazioni

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2024 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.